CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04026/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.Con sentenza resa in data 10 luglio 2022 la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza emessa in data 1 0 dicembre 2020 dal Tribunale di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e parzialmente riformato la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] glamur, riducendo la pena irrogata nei confronti di quest'ultimo a mesi 8 e gg 20 di reclusione ed euro 1200 di multa per i reati di cui all'art. 110 cod. pen. e 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Assisi e [OSCURATO:PERSONA] tra gli anni 2017-2019. 2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso il difensore degli imputati, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione cli responsabilità, alla mancata applicazione dell'ipotesi attenuata di cui al comma V art.73 comma 5 dpr 309/90 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed alla dosimetria della pena. 3. Considerato che il primo motivo è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, atteso che la Corte d'appello aveva dato atto dei risultati delle intercettazioni e della testimonianza dell'acquirente dello stupefacente, per pervenire all'affermazione della penale responsabilità degli odierni imputati (cfr. pag. 5-7 sent. impugnata); 4. Atteso che anche il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già adeguatamente vagliate dai giudici di merito, laddove i giudici di secondo grado avevano posto a base del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 la reiterazione nel tempo delle condotte e la dimensione organizzativa dell'attività di spaccio, nonché l'elevata purezza della sostanza stupefacente trovata in possesso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 8 sent. impugnata); 5. Ritenuto che anche il terzo motivo è manifestamente infondato per analoghe ragioni, atteso che la Corte d'appello aveva specificato che la determinazione della pena tra il massimo ed il minimo edittale era attività rientrante nel potere discrezionale del giudice del merito; 6. Considerato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in