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CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 maggio 2025

Cassazione n. 24891/2026

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[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2995 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 251/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 19/05/2025 R.G.N. 242/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15348/2025Numero sezionale 2995/2026Numero di ra ccolta generale 24891/20261. [OSCURATO:PERSONA], assunta nel 1982 con la qualifica di ispettore della carrieradirettiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,trasferita dal 1985 al 1999 presso l'U.P.I.C.A. ([OSCURATO:PERSONA],Commercio e Artigianato) operante presso la Camera di commercio diBologna, ove ha svolto dapprima le funzioni di capo dell'ufficio statistica esuccessivamente quelle di direttore del medesimo ufficio, e nominatadirigente del predetto Ministero con decreto ministeriale 2 dicembre 1999,all'esito del superamento di un concorso per titoli finalizzato alla progressioneverticale, qualifica mantenuta sino alla cessazione dal servizio per dimissioniintervenuta il 14 novembre 2018, ha convenuto in giudizio la Camera dicommercio di Bologna, chiedendone la condanna al pagamento della sommadi euro 112.438,95 a titolo di differenze sull'indennità di anzianità.A fondamento della domanda ha dedotto che l'indennità di anzianitàliquidata dall'ente camerale avrebbe dovuto essere rideterminata ai sensidell'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982 assumendo qualeparametro di computo l'ultima retribuzione percepita all'atto della definitivacessazione dal servizio e non quella goduta al momento della cessazionedelle funzioni di direttore dell'U.P.I.C.A. presso la Camera di commercio diBologna.2.

Il Tribunale ha rigettato la domanda.3.

La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primogrado.La Corte territoriale ha ritenuto corretto il criterio di calcolo adottato dallaCamera di commercio di Bologna e, conseguentemente, la liquidazionedell'importo di euro 31.898,40, già corrisposto dall'ente camerale mediantebonifico del 4 agosto 2023.Ha osservato, in particolare, che l'"ultima retribuzione" richiamatadall'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982, quale base dicomputo dell'indennità di anzianità, deve essere individuata nell'ultimaretribuzione percepita alle dipendenze della Camera di commercio e non nellaNumero registro generale 15348/2025retribuzione goduta dalla lavoratrice al momento del collocamento in qNuumieerso cseeznionzaale. 2 995/2026Numero di raccolta generale 24891/2026La Corte d'appello ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda diretta adData pubblicazione 31/08/2026ottenere interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo che la stessa fosse stataproposta per la prima volta nel giudizio di gravame, in violazione del divieto dinova di cui all'art. 345 c.p.c.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, illustrati da memoria.5.

Ha resistito con controricorso la Camera di commercio di Bologna.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione di legge in relazione al principio diinfrazionabilità del trattamento di fine servizio desumibile dall'art. 2120 c.c.Assume che tale principio troverebbe applicazione nella fattispecie in esamepoiché l'U.P.I.C.A. costituiva una mera articolazione del Ministero dell'industria;ne conseguirebbe che ella sarebbe rimasta, per l'intera durata del rapporto,dipendente dell'amministrazione statale, senza mai essere inserita nei ruoli dellaCamera di commercio.1.1.

Il motivo è infondato.La censura muove dal presupposto che il conseguimento della qualificadirigenziale abbia rappresentato una mera evoluzione del rapportooriginariamente instaurato e che, pertanto, l'indennità di anzianità debba esserecommisurata alla retribuzione percepita all'atto della definitiva cessazione dalservizio.Orbene, può convenirsi con la ricorrente sul rilievo che il successivo accessoalla qualifica dirigenziale, avvenuto all'esito del superamento di un concorso pertitoli finalizzato alla progressione verticale, non abbia determinatol'instaurazione di un nuovo rapporto di impiego, ma si sia inserito nello sviluppodel rapporto già in essere.Tale circostanza, tuttavia, non vale di per sé a fondare la pretesa azionatanei confronti della Camera di commercio.Il carattere unitario del rapporto di impiego, derivante dalla natura diprogressione verticale del successivo accesso alla qualifica dirigenziale (così aNumero registro generale 15348/2025pag. 3 sentenza impugnata), non comporta infatti che la CamNuemrearo sedziio nale 2995/2026Numero di raccolta generale 24891/2026commercio debba concorrere alla liquidazione dell'indennità assumendoData pubblicazione 31/08/2026quale parametro la retribuzione dirigenziale goduta al momento dellacessazione del servizio presso il Ministero.L'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982, nel porre l'indennità“a carico dei bilanci camerali” e nel commisurarla agli “anni di servizioprestati alle dipendenze delle Camere”, individua il limite dell'obbligazionegravante sull'ente camerale; ne consegue che l'unitarietà del trattamentofinale spettante al dipendente deve essere coordinata con la distinta regoladi imputazione dell'onere economico posta dalla disposizione speciale.La conclusione trova conferma nel quadro normativo di riferimento.L'art. 1 della legge 25 luglio 1971, n. 557 dispone:"Le Camera di Commercio, industria, artigianato e agricolturaprovvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivicompreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruolidi cui alla tabella A e C della legge 23 febbraio 1968 n. 125…".Nella tabella C richiamata dalla disposizione figurano, tra gli altri, i profilidi ispettore generale, direttore capo e direttore del ruolo statale degliUU.PP.I.C.A., nei quali era ricompresa la posizione rivestita dalla ricorrentenel periodo di servizio prestato presso la Camera di commercio.L'art. 77 del regolamento approvato con il d.i. 12 luglio 1982 cit. prevedepoi che:"all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [...]compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità dianzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilitàdell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilitàed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni diservizio prestati alle dipendenze delle Camere".L'espresso collegamento operato dalla disposizione tra il beneficio e glianni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere di commercio evidenziacome la norma non disciplini l'unitario trattamento finale spettante aldipendente, bensì la quota dell'onere economico imputabile all'eNnumteero creagmistroe greanleera.le 15348/2025Numero sezionale 2995/2026Ne consegue che il principio di infrazionabilità del trattamento di fineNumero di raccolta generale 24891/2026servizio, pur operante in relazione alla posizione del lavoratore e alDlaat au punbibtliacarziioenteà 3 1/08/2026del rapporto di impiego, non implica che la Camera di commercio debbasopportare gli effetti economici di sviluppi professionali e retributivi maturatisuccessivamente al periodo di servizio prestato presso di essa.In tal senso si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte.Cass. n. 7057 del 2010 ha affermato che: “la CCIAA ricorrente (avesse) fattocorretta applicazione del disposto dell'art. 77, comma 2, del regolamento tipoper il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaemanato con D.I. 12 luglio 1982, liquidando [… al lavoratore] l'indennità dianzianità all'atto della cessazione del suo rapporto di pubblico impiego conl'Amministrazione camerale”, rilevando altresì “che la normativa legale econtrattuale vigente al momento del suo collocamento in quiescenza nonprevedeva la liquidazione della suddetta indennità sulla base dell'intero servizioprestato prima come dipendente diretto dell'Ente e poi come segretario generaleiscritto nei ruoli statali”.Nello stesso solco si colloca Cass. n. 10421 del 2014, richiamata dalla Cortefelsinea, che ha escluso la possibilità di correlare l'indennità di anzianitàcamerale a sviluppi professionali maturati successivamente e nell'ambito didifferenti posizioni ordinamentali.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la retribuzionedirigenziale percepita dalla ricorrente al momento del collocamento inquiescenza possa essere assunta quale parametro di computo dell'indennitàdisciplinata dall'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982.Il rigetto della domanda proposta nei confronti della Camera di commercionon si pone, pertanto, in conflitto con il principio di infrazionabilità dell'indennitàdi anzianità, trovando, piuttosto, fondamento nella circostanza che l'art. 77citato costituisce norma speciale di imputazione dell'onere economico all'entecamerale e circoscrive tale onere al servizio prestato alle relative dipendenze,senza consentire che vengano posti a carico dei bilanci camerali gli incrementiretributivi conseguenti a successivi sviluppi della carrieNruam erom regaistturo rgaenteir ale 15348/2025Numero sezionale 2995/2026nell'amministrazione statale.Numero di raccolta generale 24891/20262.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 36D0ata, ppurbibmlicaozi one 31/08/2026comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 77 del decreto interministeriale 12luglio 1982 in relazione all'art. 2120 c.c., nel testo anteriore alle modificheintrodotte dalla legge n. 297 del 1982.Assume che, essendo stata assunta nel 1982, la propria posizionedovrebbe essere disciplinata dall'art. 2120 c.c. nella formulazioneprevigente, con conseguente individuazione della base di calcolo nell'ultimaretribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio.

Deduce altresìche il rapporto di lavoro si sarebbe svolto senza soluzione di continuità alledipendenze del Ministero, sicché la retribuzione rilevante dovrebbe esserequella goduta nel 2018.2.1.

La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La controversia non concerne il criterio generale di determinazione deltrattamento di fine servizio né l'applicabilità dell'art. 2120 c.c. nellaformulazione anteriore alla legge n. 297 del 1982, bensì l'individuazione dellabase retributiva rilevante ai fini dell'indennità di anzianità disciplinatadall'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982.Come già rilevato, tale disposizione collega espressamente il beneficioagli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere di commercio epone il relativo onere a carico dei bilanci camerali.L'espressione "ultima retribuzione fruita" non può pertanto essereinterpretata isolatamente, ma deve essere letta in coerenza con ilcomplessivo contesto normativo nel quale è inserita.L'indennità resta correlata al servizio prestato presso l'ente camerale edeve essere determinata sulla base della retribuzione riferibile a tale servizio.È stato infatti chiarito che ciascun ente è tenuto a concorrere allaliquidazione del trattamento entro i limiti dell'importo maturato presso diesso, restando esclusa la possibilità di trasferire sugli enti interessati glieffetti economici derivanti da successive progressioni professionaliconseguite presso differenti amministrazioni (cfr. Cass. n. 18428 del 2015Numero registro generale 15348/2025secondo cui non è compatibile “con la ricostruzione noNrummearot isvezaio nalee 2 995/2026Numero di raccolta generale 24891/2026giurisprudenziale […] una diversa soluzione che preveda un criterio diData pubblicazione 31/08/2026liquidazione dell'indennità di anzianità basato su di un principioproporzionalistico in senso cronologico che non tenga conto del limite costituitodall'ammontare complessivo maturato dal funzionario presso l'ente all'attodell'avvenuto passaggio”; conf.

Cass. n. 10421/2014 cit.).Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente abbia conseguito laqualifica dirigenziale nel dicembre 1999 all'esito del superamento di un concorsoper titoli finalizzato alla progressione verticale.Anche a voler ritenere unitario il rapporto di impiego successivamenteproseguito sino alle dimissioni, tale circostanza non vale ad ampliarel'obbligazione gravante sulla Camera di commercio oltre i limiti espressamenteprevisti dall'art. 77 citato.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la successivaretribuzione dirigenziale potesse assumere rilievo ai fini della determinazionedell'indennità di anzianità prevista dalla citata disposizione, la quale restacommisurata al servizio prestato presso l'ente camerale e alla retribuzione adesso riferibile.3.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 429 c.p.c., censurando ladeclaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto interessi erivalutazione monetaria.Deduce che tale domanda sarebbe stata già proposta nel giudizio di primogrado, ancorché in termini generici, e che, in ogni caso, trattandosi di crediti dilavoro, il giudice avrebbe dovuto procedere alla liquidazione degli accessorianche d'ufficio.3.1.

Il motivo è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche quando vengadenunciato un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione ègiudice del fatto processuale, l'esercizio del potere di diretto esame degli attipresuppone che il motivo sia formulato nel rispetto degli oneri di specificitàprescritti dall'art. 366 c.p.c.La parte ricorrente è pertanto tenuta a indicare compiutaNmumeenrot reeg isi trof agetnteir ale 15348/2025Numero sezionale 2995/2026processuali rilevanti, a riportare il contenuto degli atti e delle difese sui quali laNumero di raccolta generale 24891/2026censura si fonda e a trascriverne i passaggi essenziali, in modo da coDnatsa epunbbtliicraezi one 31/08/2026alla Corte l'immediata verifica della fondatezza della doglianza (Cass. n.31671 del 2018; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n.15367 del 2014; Cass., Sez.

Un., n. 8077 del 2012; Cass. n. 21226 del2010).Ne consegue che chi censuri la declaratoria di inammissibilità di unadomanda per violazione dell'art. 345 c.p.c. non può limitarsi a richiamaregenericamente gli atti difensivi nei quali assume di avere introdotto larelativa questione, ma deve riprodurne il contenuto rilevante nei limitinecessari a consentire il controllo richiesto.Nel caso di specie la ricorrente ha trascritto esclusivamente i passaggimotivazionali della sentenza impugnata, senza riportare, neppure nei puntiessenziali, le allegazioni contenute negli atti del giudizio di primo grado e inquelli di appello dalle quali dovrebbe emergere che la domanda relativa ainteressi e rivalutazione monetaria fosse stata tempestivamente proposta.Tale omissione impedisce alla Corte di verificare la fondatezza dellacensura e ne determina l'inammissibilità.Né coglie la ratio decidendi il rilievo secondo cui interessi e rivalutazionemonetaria avrebbero dovuto essere riconosciuti d'ufficio, poiché la sentenzaimpugnata ha escluso che la relativa domanda fosse stata ritualmenteintrodotta nel giudizio di primo grado con riferimento alle somme giàliquidate, circostanza che il ricorso per cassazione non consente di verificareproprio a causa del mancato assolvimento degli oneri di specificazione soprarichiamati.4.

In conclusione, il ricorso è rigettato; le spese di legittimità seguono lasoccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensiprofessionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetNaumrieoro rdegeisltlreo g esnperealse e15 348/2025Numero sezionale 2995/2026generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.Numero di raccolta generale 24891/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 20D0ata2 p,u bdblàica zaiotnteo 3 1/08/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema dicassazione, Sezione Lavoro, il 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale2026 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa2995 dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 251/2025 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 19/05/2025 R.G.N. 242/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15348/2025Numero sezionale 2995/2026Numero di ra ccolta generale 24891/20261. [OSCURATO:PERSONA], assunta nel 1982 con la qualifica di ispettore della carrieradirettiva del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,trasferita dal 1985 al 1999 presso l'U.P.I.C.A. ([OSCURATO:PERSONA],Commercio e Artigianato) operante presso la Camera di commercio diBologna, ove ha svolto dapprima le funzioni di capo dell'ufficio statistica esuccessivamente quelle di direttore del medesimo ufficio, e nominatadirigente del predetto Ministero con decreto ministeriale 2 dicembre 1999,all'esito del superamento di un concorso per titoli finalizzato alla progressioneverticale, qualifica mantenuta sino alla cessazione dal servizio per dimissioniintervenuta il 14 novembre 2018, ha convenuto in giudizio la Camera dicommercio di Bologna, chiedendone la condanna al pagamento della sommadi euro 112.438,95 a titolo di differenze sull'indennità di anzianità.A fondamento della domanda ha dedotto che l'indennità di anzianitàliquidata dall'ente camerale avrebbe dovuto essere rideterminata ai sensidell'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982 assumendo qualeparametro di computo l'ultima retribuzione percepita all'atto della definitivacessazione dal servizio e non quella goduta al momento della cessazionedelle funzioni di direttore dell'U.P.I.C.A. presso la Camera di commercio diBologna.2. Il Tribunale ha rigettato la domanda.3. La Corte d'appello di Bologna ha confermato la decisione di primogrado.La Corte territoriale ha ritenuto corretto il criterio di calcolo adottato dallaCamera di commercio di Bologna e, conseguentemente, la liquidazionedell'importo di euro 31.898,40, già corrisposto dall'ente camerale mediantebonifico del 4 agosto 2023.Ha osservato, in particolare, che l'"ultima retribuzione" richiamatadall'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982, quale base dicomputo dell'indennità di anzianità, deve essere individuata nell'ultimaretribuzione percepita alle dipendenze della Camera di commercio e non nellaNumero registro generale 15348/2025retribuzione goduta dalla lavoratrice al momento del collocamento in qNuumieerso cseeznionzaale. 2 995/2026Numero di raccolta generale 24891/2026La Corte d'appello ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda diretta adData pubblicazione 31/08/2026ottenere interessi e rivalutazione monetaria, ritenendo che la stessa fosse stataproposta per la prima volta nel giudizio di gravame, in violazione del divieto dinova di cui all'art. 345 c.p.c.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazioneaffidato a tre motivi, illustrati da memoria.5. Ha resistito con controricorso la Camera di commercio di Bologna.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione di legge in relazione al principio diinfrazionabilità del trattamento di fine servizio desumibile dall'art. 2120 c.c.Assume che tale principio troverebbe applicazione nella fattispecie in esamepoiché l'U.P.I.C.A. costituiva una mera articolazione del Ministero dell'industria;ne conseguirebbe che ella sarebbe rimasta, per l'intera durata del rapporto,dipendente dell'amministrazione statale, senza mai essere inserita nei ruoli dellaCamera di commercio.1.1. Il motivo è infondato.La censura muove dal presupposto che il conseguimento della qualificadirigenziale abbia rappresentato una mera evoluzione del rapportooriginariamente instaurato e che, pertanto, l'indennità di anzianità debba esserecommisurata alla retribuzione percepita all'atto della definitiva cessazione dalservizio.Orbene, può convenirsi con la ricorrente sul rilievo che il successivo accessoalla qualifica dirigenziale, avvenuto all'esito del superamento di un concorso pertitoli finalizzato alla progressione verticale, non abbia determinatol'instaurazione di un nuovo rapporto di impiego, ma si sia inserito nello sviluppodel rapporto già in essere.Tale circostanza, tuttavia, non vale di per sé a fondare la pretesa azionatanei confronti della Camera di commercio.Il carattere unitario del rapporto di impiego, derivante dalla natura diprogressione verticale del successivo accesso alla qualifica dirigenziale (così aNumero registro generale 15348/2025pag. 3 sentenza impugnata), non comporta infatti che la CamNuemrearo sedziio nale 2995/2026Numero di raccolta generale 24891/2026commercio debba concorrere alla liquidazione dell'indennità assumendoData pubblicazione 31/08/2026quale parametro la retribuzione dirigenziale goduta al momento dellacessazione del servizio presso il Ministero.L'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982, nel porre l'indennità“a carico dei bilanci camerali” e nel commisurarla agli “anni di servizioprestati alle dipendenze delle Camere”, individua il limite dell'obbligazionegravante sull'ente camerale; ne consegue che l'unitarietà del trattamentofinale spettante al dipendente deve essere coordinata con la distinta regoladi imputazione dell'onere economico posta dalla disposizione speciale.La conclusione trova conferma nel quadro normativo di riferimento.L'art. 1 della legge 25 luglio 1971, n. 557 dispone:"Le Camera di Commercio, industria, artigianato e agricolturaprovvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivicompreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruolidi cui alla tabella A e C della legge 23 febbraio 1968 n. 125…".Nella tabella C richiamata dalla disposizione figurano, tra gli altri, i profilidi ispettore generale, direttore capo e direttore del ruolo statale degliUU.PP.I.C.A., nei quali era ricompresa la posizione rivestita dalla ricorrentenel periodo di servizio prestato presso la Camera di commercio.L'art. 77 del regolamento approvato con il d.i. 12 luglio 1982 cit. prevedepoi che:"all'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale [...]compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, una indennità dianzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilitàdell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di tredicesima mensilitàed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni diservizio prestati alle dipendenze delle Camere".L'espresso collegamento operato dalla disposizione tra il beneficio e glianni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere di commercio evidenziacome la norma non disciplini l'unitario trattamento finale spettante aldipendente, bensì la quota dell'onere economico imputabile all'eNnumteero creagmistroe greanleera.le 15348/2025Numero sezionale 2995/2026Ne consegue che il principio di infrazionabilità del trattamento di fineNumero di raccolta generale 24891/2026servizio, pur operante in relazione alla posizione del lavoratore e alDlaat au punbibtliacarziioenteà 3 1/08/2026del rapporto di impiego, non implica che la Camera di commercio debbasopportare gli effetti economici di sviluppi professionali e retributivi maturatisuccessivamente al periodo di servizio prestato presso di essa.In tal senso si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte.Cass. n. 7057 del 2010 ha affermato che: “la CCIAA ricorrente (avesse) fattocorretta applicazione del disposto dell'art. 77, comma 2, del regolamento tipoper il personale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricolturaemanato con D.I. 12 luglio 1982, liquidando [… al lavoratore] l'indennità dianzianità all'atto della cessazione del suo rapporto di pubblico impiego conl'Amministrazione camerale”, rilevando altresì “che la normativa legale econtrattuale vigente al momento del suo collocamento in quiescenza nonprevedeva la liquidazione della suddetta indennità sulla base dell'intero servizioprestato prima come dipendente diretto dell'Ente e poi come segretario generaleiscritto nei ruoli statali”.Nello stesso solco si colloca Cass. n. 10421 del 2014, richiamata dalla Cortefelsinea, che ha escluso la possibilità di correlare l'indennità di anzianitàcamerale a sviluppi professionali maturati successivamente e nell'ambito didifferenti posizioni ordinamentali.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la retribuzionedirigenziale percepita dalla ricorrente al momento del collocamento inquiescenza possa essere assunta quale parametro di computo dell'indennitàdisciplinata dall'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982.Il rigetto della domanda proposta nei confronti della Camera di commercionon si pone, pertanto, in conflitto con il principio di infrazionabilità dell'indennitàdi anzianità, trovando, piuttosto, fondamento nella circostanza che l'art. 77citato costituisce norma speciale di imputazione dell'onere economico all'entecamerale e circoscrive tale onere al servizio prestato alle relative dipendenze,senza consentire che vengano posti a carico dei bilanci camerali gli incrementiretributivi conseguenti a successivi sviluppi della carrieNruam erom regaistturo rgaenteir ale 15348/2025Numero sezionale 2995/2026nell'amministrazione statale.Numero di raccolta generale 24891/20262. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 36D0ata, ppurbibmlicaozi one 31/08/2026comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 77 del decreto interministeriale 12luglio 1982 in relazione all'art. 2120 c.c., nel testo anteriore alle modificheintrodotte dalla legge n. 297 del 1982.Assume che, essendo stata assunta nel 1982, la propria posizionedovrebbe essere disciplinata dall'art. 2120 c.c. nella formulazioneprevigente, con conseguente individuazione della base di calcolo nell'ultimaretribuzione percepita all'atto della cessazione dal servizio. Deduce altresìche il rapporto di lavoro si sarebbe svolto senza soluzione di continuità alledipendenze del Ministero, sicché la retribuzione rilevante dovrebbe esserequella goduta nel 2018.2.1. La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.La controversia non concerne il criterio generale di determinazione deltrattamento di fine servizio né l'applicabilità dell'art. 2120 c.c. nellaformulazione anteriore alla legge n. 297 del 1982, bensì l'individuazione dellabase retributiva rilevante ai fini dell'indennità di anzianità disciplinatadall'art. 77 del decreto interministeriale 12 luglio 1982.Come già rilevato, tale disposizione collega espressamente il beneficioagli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere di commercio epone il relativo onere a carico dei bilanci camerali.L'espressione "ultima retribuzione fruita" non può pertanto essereinterpretata isolatamente, ma deve essere letta in coerenza con ilcomplessivo contesto normativo nel quale è inserita.L'indennità resta correlata al servizio prestato presso l'ente camerale edeve essere determinata sulla base della retribuzione riferibile a tale servizio.È stato infatti chiarito che ciascun ente è tenuto a concorrere allaliquidazione del trattamento entro i limiti dell'importo maturato presso diesso, restando esclusa la possibilità di trasferire sugli enti interessati glieffetti economici derivanti da successive progressioni professionaliconseguite presso differenti amministrazioni (cfr. Cass. n. 18428 del 2015Numero registro generale 15348/2025secondo cui non è compatibile “con la ricostruzione noNrummearot isvezaio nalee 2 995/2026Numero di raccolta generale 24891/2026giurisprudenziale […] una diversa soluzione che preveda un criterio diData pubblicazione 31/08/2026liquidazione dell'indennità di anzianità basato su di un principioproporzionalistico in senso cronologico che non tenga conto del limite costituitodall'ammontare complessivo maturato dal funzionario presso l'ente all'attodell'avvenuto passaggio”; conf. Cass. n. 10421/2014 cit.).Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente abbia conseguito laqualifica dirigenziale nel dicembre 1999 all'esito del superamento di un concorsoper titoli finalizzato alla progressione verticale.Anche a voler ritenere unitario il rapporto di impiego successivamenteproseguito sino alle dimissioni, tale circostanza non vale ad ampliarel'obbligazione gravante sulla Camera di commercio oltre i limiti espressamenteprevisti dall'art. 77 citato.Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha escluso che la successivaretribuzione dirigenziale potesse assumere rilievo ai fini della determinazionedell'indennità di anzianità prevista dalla citata disposizione, la quale restacommisurata al servizio prestato presso l'ente camerale e alla retribuzione adesso riferibile.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 429 c.p.c., censurando ladeclaratoria di inammissibilità della domanda avente ad oggetto interessi erivalutazione monetaria.Deduce che tale domanda sarebbe stata già proposta nel giudizio di primogrado, ancorché in termini generici, e che, in ogni caso, trattandosi di crediti dilavoro, il giudice avrebbe dovuto procedere alla liquidazione degli accessorianche d'ufficio.3.1. Il motivo è inammissibile.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, anche quando vengadenunciato un error in procedendo, rispetto al quale la Corte di cassazione ègiudice del fatto processuale, l'esercizio del potere di diretto esame degli attipresuppone che il motivo sia formulato nel rispetto degli oneri di specificitàprescritti dall'art. 366 c.p.c.La parte ricorrente è pertanto tenuta a indicare compiutaNmumeenrot reeg isi trof agetnteir ale 15348/2025Numero sezionale 2995/2026processuali rilevanti, a riportare il contenuto degli atti e delle difese sui quali laNumero di raccolta generale 24891/2026censura si fonda e a trascriverne i passaggi essenziali, in modo da coDnatsa epunbbtliicraezi one 31/08/2026alla Corte l'immediata verifica della fondatezza della doglianza (Cass. n.31671 del 2018; Cass. n. 2771 del 2017; Cass. n. 19410 del 2015; Cass. n.15367 del 2014; Cass., Sez. Un., n. 8077 del 2012; Cass. n. 21226 del2010).Ne consegue che chi censuri la declaratoria di inammissibilità di unadomanda per violazione dell'art. 345 c.p.c. non può limitarsi a richiamaregenericamente gli atti difensivi nei quali assume di avere introdotto larelativa questione, ma deve riprodurne il contenuto rilevante nei limitinecessari a consentire il controllo richiesto.Nel caso di specie la ricorrente ha trascritto esclusivamente i passaggimotivazionali della sentenza impugnata, senza riportare, neppure nei puntiessenziali, le allegazioni contenute negli atti del giudizio di primo grado e inquelli di appello dalle quali dovrebbe emergere che la domanda relativa ainteressi e rivalutazione monetaria fosse stata tempestivamente proposta.Tale omissione impedisce alla Corte di verificare la fondatezza dellacensura e ne determina l'inammissibilità.Né coglie la ratio decidendi il rilievo secondo cui interessi e rivalutazionemonetaria avrebbero dovuto essere riconosciuti d'ufficio, poiché la sentenzaimpugnata ha escluso che la relativa domanda fosse stata ritualmenteintrodotta nel giudizio di primo grado con riferimento alle somme giàliquidate, circostanza che il ricorso per cassazione non consente di verificareproprio a causa del mancato assolvimento degli oneri di specificazione soprarichiamati.4. In conclusione, il ricorso è rigettato; le spese di legittimità seguono lasoccombenza, liquidate come in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.000,00 per compensiprofessionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetNaumrieoro rdegeisltlreo g esnperealse e15 348/2025Numero sezionale 2995/2026generali nella misura del 15 per cento e accessori di legge.Numero di raccolta generale 24891/2026Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 20D0ata2 p,u bdblàica zaiotnteo 3 1/08/2026della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quellodovuto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte Suprema dicassazione, Sezione Lavoro, il 18 giugno 2026.La PresidenteIrene Tricomi
Decreto Cassazione n. 24891/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris