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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2021

Cassazione n. 41310/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di NAPOLItdato avviso alle parti;7,-;7----'' ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di I anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Ne chiede l'annullamento per due motivi: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto, non emergendo dalla ricostruzione del verbalizzante una condotta penalmente rilevante; 2) violazione dell'art. 129 cod. proc. peli, per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il primo motivo è solo formalmente deducibile, risultando solo enunciato ma non argomentato; rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), il che nella fattispecie non é; considerato inoltre, che con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alla precisa ricostruzione dei fatti e alle risultanze del verbale di arresto nonché all'ammissione dell'imputato, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti.

Non rientrando i motivi di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di NAPOLItdato avviso alle parti;7,-;7----'' ) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli ha applicato all'imputato ex art. 444 cod. proc. pen. la pena concordata tra le parti di I anno di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Ne chiede l'annullamento per due motivi: 1) erronea qualificazione giuridica del fatto, non emergendo dalla ricostruzione del verbalizzante una condotta penalmente rilevante; 2) violazione dell'art. 129 cod. proc. peli, per omessa verifica della sussistenza di cause di proscioglimento. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Considerato infatti, che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto dalla legge n.103/17, l'imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, il primo motivo è solo formalmente deducibile, risultando solo enunciato ma non argomentato; rilevato che la qualificazione giuridica ritenuta in sentenza, che corrisponda a quella oggetto del libero accordo tra le parti, può essere messa in discussione con il ricorso per cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 6 sent. 15009 del 27/11/12, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta e altro, Rv. 264153), il che nella fattispecie non é; considerato inoltre, che con il secondo motivo si denuncia un vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento, che espressamente esclude, in base alla precisa ricostruzione dei fatti e alle risultanze del verbale di arresto nonché all'ammissione dell'imputato, l'esistenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, il quale, optando per il rito speciale, ha implicitamente rinunciato a sollevare questioni sulla colpevolezza e sugli elementi circostanziali del reato, all'evidenza i motivi di ricorso esulano dall'ambito di quelli consentiti. Non rientrando i motivi di ricorso tra quelli per i quali è consentita l'impugnazione, ne va dichiarata l'immediata inammissibilità ex art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, cod. proc. pen. con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] olo [OSCURATO:PERSONA]