CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24694/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 15 ottobre 2019 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento riteneva Calogero COLOMBO responsabile del delitto di cui all'art. 75 comma 2 d. Igs. 159/2011 e lo condannava alla pena di anni :I di reclusione. 2. Con sentenza in data 11 dicembre 2019 il Tribunale di Agrigento riteneva Calogero COLOMBO responsabile dei delitti di cui agli artt. 81 cpv., 337 cod. pen. (capo A), artt. 81 cpv., 582, 585 in relazione all'art. 577 n. 4 cod. pen (capo B), art. 75 comma 2 d. Igs. 159/2011 (capo C) e, ritenuta la continuazione tra gli stessi, individuato il reato più grave in quello contestato al capo A), lo condannava alla pena di mesi 6 giorni 7 di reclusione. 3. La Corte d'appello di Palermo, con l'impugnata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], riuniti i due procedimenti, in parziale riforma, dichiarava non doversi procedere in ordine al capo B) di cui alla sentenza 11 dicembre 2019 per mancanza di querela; unificate sotto il vincolo della continuazione le restanti imputazioni e ritenuto più grave il reato di cui al capo A) della sentenza 11 dicembre 2019 del Tribunale di Agrigento, riduceva la pena inflitta al COLOMBO a mesi 5 giorni 10 di reclusione, ccnfermando nel resto. 4. [OSCURATO:PERSONA] COLOMBO, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, sviluppando sei motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen, 75 comma 2 d. Igs. 159/2011, per violazione di legge, nonché per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato. Quanto alla presunta violazione del 19.11.2017 (di cui alla sentenza 15 ottobre 2019) osserva il ricorrente come la Corte di Palermo, con motivazione contraddittoria, abbia confermato la penale responsabilità del Colombo pur dando atto, correttamente, come il medesimo, in ossequio alle prescrizioni impostegli, avesse previamente informato le forze dell'ordine del suo spostamento, comunicando loro che la sera del 19.11.2017 sarebbe stato domiciliato presso il B&B Costa del Sol. Parimenti, in data 25.11.2017 (capo C sentenza 11 dicembre 2019), il COLOMBO aveva avvertito previamente le forze dell'ordine del cambio di domicilio. In entrambi i casi, deduce il ricorrente, difetta il dolo generico richiesto dalla norma incriminatrice avendo l'imputato agito nella consapevolezza di essersi attenuto al contenuto del provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA], che gli imponeva di comunicare i propri spostamenti. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 75 comma :2 d. Igs. 159/2011 per violazione di legge, nonché per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. 4.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen., per violazione di legge, nonché per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 39:3 bis cod. pen., anche nella forma putativa. Il prevenuto ha infatti reagito ad un comportamento degli agenti supposto come <arbitrario> sotto il profilo putativo. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 337 cod. pen., per violazione di legge, nonché per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla mancata esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.. 4.5. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 99 cod. pen., per violazione di legge, nonché per mancanza della motivazione, in ordine alla mancata esclusione della recidiva contestata. 4.6. Con il sesto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 69 cod. pen., per violazione di legge, nonché per contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, in relazione al mancato riconoscimento delle già concesse circostanze attenuanti generiche in rapporto di prevalenza sulla recidiva. 5. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria , scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. Ir~ ìsLcc. , - [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto aspecifico e meramente reiterativo di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e prova di aporie logiche. 1.1. Con riguardo all'elemento oggettivo dei reati, il provvedimento impugnato riporta gli elementi emersi a carico del ricorrente, così giungendo ad una pacifica ricostruzione dei fatti. Il provvedimento valuta poi tali emergenze, in maniera adeguata e puntuale: in particolare, con riferimento alla violazione commessa il 19/11/2017 la Corte territoriale dava atto della circostanza che il Colombo, già ammonito due giorni prima di fissare stabilmente il proprio domicilio e di non mutarlo senza comprovate esigenze, avesse avvisato le forze dell'ordine che la sera del 18 novembre 2017 sarebbe stato domiciliato presso il B&B Costa del Sol, senza addurre giustificazione 3his'2 /A alcuna. Ebbene, il controllo di polizia avveniva il giorno successivo, alle ore 22,40 del 19 novembre 2017: Colombo non veniva rinvenuto in casa e solo dopo essere stato avvertito dal padre, e quindi ex post, comunicava alle forze di polizia che anche per quella sera sarebbe stato domiciliato presso il medesimo B&B. 1.2. Quanto all'episodio del 25 novembre 2017, dalla concorde ricostruzione operata dai giudici di merito, emergeva che il Colombo avesse comunicato il cambio di domicilio (nuovamente presso il B&B Costa del Sol) tardivamente alle ore 19,50 del medesimo giorno; gli operanti tuttavia, recatisi nel luogo indicato alle 20,20, non rinvenivano l'imputato, che sopraggiungeva poco dopo. I Giudici di merito hanno quindi ritenuto sussistenti gli elementi oggettivo (stante l'illegittima, tardiva e priva di giustificazioni, comunicazione del cambio di domicilio a fronte di una diffida notificatagli il 17/11/2017 a non cambiare più domicilio senza comprovate esigenze), e soggettivo, essendo sufficiente il dolo generico. 1.3. Ebbene, ciò premesso, non è compito del giudice di legittimità compiere una rivalutazione di tale compendio probatorio, sulla base delle prospettazioni del ricorrente, avendo questa Corte chiarito già da tempo che esula dai suoi poteri una «rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. Un. n. 41476 del 25/10/2005, Misiano; Sez. Un. n. 6402 del 2.7.1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. Un. n. 930 del 29.1.1996, Clarke, Rv. 203428). Il compito del giudice di legittimità non consiste nel sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito; tale compito si sostanzia invece esclusivamente nel fatto di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione degli stessi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n, 930 del 13/12/1995 dep. 1996, Clarke, Rv. 203428; Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999 dep. 2000, Moro G, Rv. 215745; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Dall'affermazione di questo principio, si traggono alcuni corollari. Ad eccezione del caso in cui il ricorso prospetti compiutamente l'esistenza di un «ragionevole dubbio», esula dai poteri della Corte di cessazione, nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato, la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. 2. Il secondo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto aspecifici e meramente reiterativi di doglianze avanzate in appello e disattese dal giudice di secondo grado con motivazione congrua e prova di aporie logiche. 2.1. Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo. Ciò che è necessario è una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie, in quanto è la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore (Sez. U, n. 13681, del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Dunque, anche se la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere esclusa per il solo fatto che un reato sia stato commesso, il giudice può valutare non sussistenti i presupposti per applicare l'art. 131 bis cod. pen. dopo aver considerato le forme di estrinsecazione del comportamento tenuto dall'imputato al fine di valutarne complessivamente la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il concreto bisogno di pena. Nel caso di specie, la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi sopra indicati, ha evidenziato che le modalità obiettive delle condotte non permettevano di qualificare i fatti in termini di minima e trascurabile offensività del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata, aggiungendo peraltro come ostasse al riconoscimento dell'invocata esimente il disposto di cui all'art. 131 bis, commi 1 e 3 cod. pen, trattandosi di comportamento abituale per la presenza di più reati della stessa indole perpetrati in epoca antecedente ai commessi reati. 3. Il/l terzo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La Corte di appello ha affrontato il tema della scriminante della reazione legittima agli atti arbitrari del pubblico ufficiale, correttamente escludendola. Secondo la giurisprudenza prevalente di questa Corte, a cui si ritiene di aderire, l'arbitrarietà dell'atto non si esaurisce nella sua illegittimità, occorrendo altresì la consapevolezza dell'agente di realizzare e tenere un comportamento, esorbitante dai limiti delle proprie attribuzioni: l'atto arbitrario sussiste allorquando l'agente, con esso, abbia inteso espressamente perseguire scopi assolutamente estranei alle finalità dei poteri riconosciutigli, strumentalizzando il proprio potere (conf. Cass., Sez. 6, 12/05/2015, Micalessin, non massimata; Sez. 5, 30/05/2014 n. 35686, Olivieri, Rv. 260309). L'integrazione della scriminante richiede un'attività ingiustamente persecutoria e del tutto sganciata dalle ordinarie modalità di esplicazione dell'azione di controllo e prevenzione demandata agli agenti, escludendo anche eventuali eccessi nell'azione (cfr. Cass., Sez. 6, 15/05/2012 n. 23255, Negro, Rv. 253043). L'applicazione dei suesposti principi comporta l'insussistenza dell'arbitrarietà lamentata dal ricorrente; come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro il Colombo neppure invocava l'esistenza di un atto abnorme o arbitrario delle forze dell'ordine. 4. E' invece fondato il motivo con il quale Colombo denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso contesta fondatamente che i giudici di merito, nell'applicare la recidiva, non abbiano espresso alcuna motivazione circa la accresciuta pericolosità dell'imputato che giustifica l'incremento di pena (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marcianò, Rv. 251690; Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838). E' quindi fondata la censura difensiva, già specificamente formulata nei motivi di appello cui non è stata data alcuna risposta, sulla concreta sussistenza e specifica rilevanza dei reati anteriormente commessi per aggravare il trattamento sanzionatorio sotto l'angolo visuale dell'accresciuta pericolosità dell'imputato. Sul punto la sentenza di secondo grado è del tutto priva di motivazione, mentre la sola sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento il 15.10.2019 si limita a semplicemente richiamare i <numerosi precedenti penali>; sicché segue l'annullamento della sentenza impugnata per colmare il vuoto motivazionale. 5. L'esame della questione del bilanciamento resta preclusa dall'accoglimento di quella sulla recidiva giacché il relativo giudizio dovrà essere ripetuto all'esito delle valutazioni di merito che è chiamato a compiere il giudice di rinvio. 6. S'impone, pertanto, l'annullamento della sent nza impugnata con rinvio 0 1 (..: per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. , cod. proc. pen. ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, affinché, libero nell'esito, rinnovi il giudizio nei confronti del ricorrente limitatamente alla ritenuta recidiva. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla ritenuta recidiva, e rinvia per nuovo giudizio sul punto, e sul conseguente trattamento sanzionatorio, ad altra sezion