CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 49637/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 23 dicembre 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Nola, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, in data 19 maggio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascritti, individuato il più grave quello di cui agli artt. 110 e 628, commi primo e terzo, n. 1, cod. pen. Considerato che l'unico motivo dedotto, inerente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce del consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02), secondo cui le statuizioni relative alle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rientrando nella discrezionalità del giudice del merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi, nell'ipotesi di diniego del beneficio richiesto, un congruo riferimento agli riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso di specie (si vedano pagg. 8 e 9, ove la Corte territoriale, anche sottolineando di non poter valorizzare positivamente le confessioni, rese successivamente all'arresto in flagranza, si è riferita alla gravità del reato per le allarmanti modalità della condotta nonché, con riguardo alla posizione del Palma, alla capacità a delinquere desunta dai precedenti penali); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna í ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 nov