CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 maggio 2022
Cassazione n. 24781/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 32115-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]() CATELLO, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controdcorrente - avverso la sentenza n. 105/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Salerno, con la sentenza n. 105 del 2020, ha rigettato l'appello dell'INPS nei riguardi dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritti i contributi richiesti dall'INPS e dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell' anno 2010, quale avvocato iscritto all'[OSCURATO:PERSONA] ma non anche alla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed [OSCURATO:PERSONA] (in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo e di quello contributivo conseguente); in particolare, la Corte d'appello ha giudicato tardiva, e quindi inidonea ad interrompere il termine prescrizionale, la richiesta di pagamento dell'Istituto; a tale riguardo, ha osservato che contrariamente alla tesi della parte appellante e secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte il dies a quo di tale prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei contributi e non dalla successiva data di presentazione della dichiarazione dei redditi; inoltre la Corte ha precisato che tale decorrenza non muta qualora il legislatore offra al contribuente una onerosa facilitazione del pagamento in un momento successivo trattandosi ormai di un debito Ric. 2020 n. 32115 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- già scaduto e, nel caso di specie, occorreva fare riferimento al termine per il saldo delle imposte pro tempore fissato ex articolo 17 del DPR n. 435 del 2001 e successive modifiche per il 16 giugno 2011, prorogato con d.p.c.m. 12 maggio 2011 senza maggiorazioni solo fino al 6 luglio 2016; dunque, al 7 luglio 2016, data pacifica di ricezione da parte del professionista della richiesta di pagamento, in assenza di altri interruttivi intermedi, era già maturata la eccepita prescrizione quinquennale; inoltre, la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi, in difetto di prova dell'intenzionalità specifica di occultamento doloso del credito, non avesse efficacia sospensiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8. Il debitore, infatti, aveva puntualmente presentato la dichiarazione e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui ha opposto difese, con controricorso e successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: con il primo motivo si deduce la violazione e ho falsa applicazione dell'articolo due, commi 26- 31 della legge 335 del 1995, dell'articolo 18 d.l. n. 98 del 2011 conv. in 1. n. 111 del 2011 in relazione all'articolo 44 d.l. n. 269 del 2003 conv. in 1. n. 326 del 2003; con il secondo motivo si deduce la violazione e o falsa applicazione degli articoli 2935 e 2941 numero 8 del codice civile, in relazione all'articolo due, commi 26 - 31 della legge n. 335 del 1995, dell'articolo 18 d.l. n. 98 2011 convertito con modificazioni nella 1. 111 del 2011; Ric. 2020 n. 32115 sez. MI - ud. 17-05-2022 -3- va esaminato in via prioritaria, atteso che esso è suscettibile di definire la questione della sussistenza del debito contributivo, il secondo motivo, le cui censure sono prive di specifica attinenza al decisum (v. in argomento, ex plurimis, Cass. n. 20652 del 2009; n. 17125 del 2007; in motivazione, Cass. n. 9384 del 2017); esse, infatti, non investono in modo puntuale il rilievo espresso in motivazione dalla Corte territoriale e relativo al fatto che l'Inps avrebbe dovuto chiarire perché la condotta del professionista fosse tale da concretare il doloso occultamento del debito, valutabile ai sensi dell'art. 2941, n. 8, quale causa di sospensione del decorso della prescrizione ma apprezzabile solo se idonea a determinare un impedimento ad esercitare il diritto, non sormontabile con gli ordinari controlli. Nella specie, i giudici hanno escluso una tale evenienza perché il debitore aveva puntualmente presentato la propria dichiarazione dei redditi e l'Istituto avrebbe potuto avvalersi dei propri poteri ispettivi o chiedere informazioni all'Agenzia delle Entrate; l'INPS, senza confrontarsi specificamente con dette argomentazioni, si limita ad affermare la sussistenza di una "presunzione di occultamento" derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile "un automatismo (...) tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (v. Cass. n. 7254 del 2021 e successive conformi di questa sesta sezione). Il relativo accertamento (id est: l'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito) configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza n. 6677 del 2019 richiamata in ricorso a fondamento delle censure) e, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. Ric. 2020 n. 32115 sez. ML - ud. 17-05-2022 -4- in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati; inammissibile diviene anche il primo motivo; a tacer del fatto che le censure investono passaggi motivazionali eccedenti rispetto alla necessità logico-giuridica della decisione, è divenuta definitiva la motivazione concernente l'intervenuta prescrizione dei crediti contributivi, idonea, in via autonoma., a fondare il decisum; ogni altra censura non potrebbe, perciò, produrre l'annullamento della sentenza (ex plurimis: Cass. n. 3386 del 2011; Cass. n. 24540 del 2009; Cass. n. 389 del 2007; Cass. n. 20118 del 2006); le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].che hanno reso la prescritta dichiarazione. P.Q.NI. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'INPS al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in Euro 1.200,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge con distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, s