CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20114/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che le censure del primo motivo sono del tutto genericamente proposte per questione in fatto riguardante la rivalutazione probatoria rispetto alla risposta fornita dalla Corte in relazione alla attendibiliità della persona offesa, senza incorrere in vizi logici e giuridici, essendosi espresso un preciso ed articolato vaglio a riguardo (v. pg. 3 e sg. della sentenza). Del tutto generiche sono le censure sulla mancata assunzione di [OSCURATO:PERSONA] quale prova decisiva, sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena e sulla dosimetria di quest'ultima, ridotta in appello. Rilevato che alle predette conclusioni non osta la memoria difensiva depositata; Rilevato, pertanto, che it ricorse dev'essere dichiarati inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24.2.2