CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02615/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Catania avverso l'ordinanza del 124/06/2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanzl del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catania ha confermato in sede di riesame quella del &4ø. del Trib_nale di Catania in data 21/5/2021, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. 309 del 1990 risalenti al giugno e luglio del 2020. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria. Premessa l'analisi degli orientamenti giurisprudenziali in ordine ai requisiti del reato associativo ed ai connessi profili probatori, rileva la ricorrente che la partecipazione al sodalizio era stata desunta dall'esistenza di una piazza di spaccio, dalla frequentazione dei luoghi di spaccio da parte di lei in determinati orari della giornata, con il ruolo di corriere della sostanza stupefacente, dal tracciato GPS della vettura di Bonaceto, compagno della ricorrente, dall'arresto in flagranza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A fronte di ciò, era stato dato rilievo a facta concludentia correlati alle modalità di esecuzione dell'attività illecita, ma nessuna indagine era stata compiuta con riguardo all'elemento soggettivo. Non avrebbe potuto escludersi la natura affettiva della frequenza dei luoghi da parte della ricorrente, legata al rapporto di parentela con [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, era da escludersi che le attività di osservazione avessero posto in luce il passaggio o la cessione di sostanze stupefacenti al [OSCURATO:PERSONA] o a suoi sodali. Non avrebbe potuto darsi rilievo all'arresto del 24 luglio 2020, non essendo stato esaminato il tema delle conseguenze di quell'arresto sulle modalità operative del sodalizio nella giornata e in quelle successive. Inoltre, pur potendo la partecipazione desumersi dalla commissione di singoli episodi, non era stato verificato come le stesse fossero idonee a dar conto della intraneità per le loro specifiche connotazioni. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. Il Tribunale si era basato sulla presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma senza considerare il tempo trascorso dai fatti e specifici elementi idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari. Per contro era stato sottolineato come la ricorrente si trovasse agli arresti domiciliari in relazione al fatto che aveva dato causa all'arresto del luglio 2020, rientrante nel programma associativo, senza che fossero emersi elementi tali da far emergere l'inidoneità di quella misura. Avrebbe dovuto rilevarsi che la ricorrente era sottoposta alla misura in luogo diverso da via Piombai, che la stessa non era stata più rinvenuta nei luoghi di spaccio e non aveva avuto contatti con alcuno dei soggetti coinvolti, che la buona volontà della ricorrente era stata comprovata fino al momento in cui era stata applicata la più grave misura cautelare. Inoltre, avrebbe dovuto valutarsi l'applicabilità della misura domiciliare con braccialetto elettronico, potendosi prospettare in ragione della disponibilità ad assoggettarsi a tale limite una forma di attenuazione delle esigenze con superamento della presunzione relativa di idoneità della sola restrizione carceraria. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, senza l'intervento delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, riguardante la gravità indiziaria, è inammissibile, perché volto a sollecitare un'alternativa valutazione di merito e comunque manifestamente infondato. 1.1. Il Tribunale ha chiarito che presso gli immobili di cui ai civici 42, 44 e 52 di via Piombai era stata organizzata una stabile attività di spaccio di stupefacenti, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], che si avvaleva di numerosi collaboratori, i quali presidiavano la zona in qualità di vedette e curavano sia il previo contatto con gli acquirenti sia la cessione degli stupefacenti, prevalentemente del tipo crack e cocaina. In particolare, è stato segnalato come i luoghi fossero particolarmente propizi allo svolgimento dell'attività, assicurata da particolari presidi, quali vedette operanti all'esterno, uno schermo per il monitoraggio dall'interno, porte blindate, due pitbull. Inoltre, è stato sottolineato che l'attività di spaccio si svolgeva in due diversi turni e che la droga veniva recapitata nelle quantità strettamente occorrenti prima dell'inizio del turno. E' stata dunque descritta l'operatività consolidata di un'organizzazione dedita alla gestione di una piazza di spaccio, alla quale accedevano numerosi acquirenti, e sono stati delineati i ruoli di coloro che partecipavano in varia guisa a tale attività. In tale quadro è stato posto in evidenza anche il contributo stabile fornito dalla ricorrente e dal suo compagno [OSCURATO:PERSONA], i quali operavano come corrieri, recapitando la droga, che veniva presa in carico per lo più da [OSCURATO:PERSONA], il quale dopo l'arrivo dei due veniva visto salire su un luogo strategico, costituito dal tetto dell'immobile di cui al civico 52, dove la droga veniva custodita. D'altro canto, nel luglio 2020, dopo che i due erano stati pressoché quotidianamente visti giungere in loco, con la successiva salita sul tetto da parte del Pulvirenti, i predetti erano stati rinvenuti in possesso di un quantitativo di droga, corrispondente a grammi 34 di crack e grammi 4 di cocaina.Su tali basi il Tribunale, dopo aver rimarcato come l'attività di cessione svolta presso la piazza di spaccio fosse stata confermata da plurimi acquirenti a mano a mano fermati ed escussi dalla polizia giudiziaria, ha ritenuto che anche [OSCURATO:PERSONA] fosse raggiunta da gravi indizi in ordine all'assunzione di un suo stabile ruolo attivo all'interno della consorteria, finalizzato ad assicurarne la giornaliera operatività. 1.2. Si tratta di ricostruzione che non risulta in alcun modo vulnerata dai rilievi difensivi, che, da un lato, non pongono specificamente in discussione l'esistenza di uno stabile sodalizio e dall'altro si risolvono in assertive contestazioni e nella riproposizione di alcune deduzioni, esaminate dal Tribunale con valutazione non illogica, in ordine alla mancata dimostrazione della consegna di sostanze stupefacenti, alla diversa giustificazione della presenza di [OSCURATO:PERSONA], alla mancanza di un coefficiente psicologico di partecipazione. Ed invero il Tribunale ha sottolineato come gli accessi della coppia [OSCURATO:PERSONA] non potessero spiegarsi con semplici visite di carattere familiare e come il ruolo della ricorrente fosse dimostrato dal ripetersi costante di modalità operative funzionali alla gestione della piazza di spaccio, fermo restando che la stretta correlazione tra quelle modalità e l'azione della consorteria erano state confermate sia dal rinvenimento di sostanze stupefacenti in possesso della coppia sia dal fatto che all'indomani dell'arresto dei due il ruolo di corrieri era stato svolto da altri soggetti, nel periodo caduto sotto la diretta osservazione degli inquirenti. In tal modo il Tribunale ha rappresentato un quadro coerente con la gestione della piazza di spaccio, dando conto del contributo concretamente e consapevolmente fornito dalla ricorrente. 2. Il secondo motivo, riguardante i profili cautelari, è infondato. Deve rimarcarsi che il Tribunale ha valorizzato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. per suffragare sia l'esistenza di esigenze cautelari sia l'adeguatezza della custodia in carcere, avendo ritenuto che non fossero stati forniti elementi idonei a superarne la concreta valenza e che comunque fosse necessario assicurare attraverso la più rigorosa misura la recisione di ogni collegamento con la consorteria, precludendo in radice la possibilità di nuove attività illecite. La deduzione difensiva, incentrata sullo stato di restrizione domiciliare della ricorrente dal luglio 2020 e sulla mancata frequentazione da allora da parte di lei dei luoghi dello spaccio, è stata non illogicamente superata dal Tribunale, sottolineando come l'originaria misura, correlata ad una mera condotta di detenzione illecita, non potesse dirsi idonea alla luce del quadro complessivo emerso dalle indagini, attestante il ruolo attivo della ricorrente all'interno di un organizzato sodalizio, che operava in luoghi chiusi, avvalendosi di una piazza di spaccio presidiata. D'altro canto, non può dirsi trascorso un lasso di tempo tale da risultare di per sé rilevante ai fini del giudizio sulla concretezza e attualità delle esigenze cautelari, mentre tutt'altro che illogicamente il Tribunale ha segnalato che la misura degli arresti domiciliari, quand'anche presidiata dal c.d. braccialetto elettronico, non avrebbe impedito lo svolgimento di analoga attività in ambito domiciliare, dovendosi prevenire qualunque possibilità di collegamento diretto o indiretto con i sodali, anche considerando la contiguità ad ambienti mafiosi degli organi apicali. 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. p