CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13166/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
AKIM nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];AbdIelhakim Benomari ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., con la quale il giudice ha applicato la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 1 e 4, 80 co. 2 D.P.R. 309/90, per aver detenuto, ai fini della cessione a terzi, ingenti quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine all'art 129 cod. proc. pen. Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Si tratta pertanto di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M