CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13867/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8389/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, rappresentata e difes a ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici domiciliano ope legisin Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] civile p.a. — Mancata attuazione direttive comunitarie — Medici specializzandi Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 290 , presso lo studio dell' A vv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrenti – e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Dell'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –intimati – avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 76 41 /20 18 depositatail 30 novembre 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 aprile 202 3 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I medici indicati in epigrafe, unitamente ad altri, convenneroin giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA], per ottenere, in via principale, la remunerazione pr evista dal d.lgs. n. 257 del 1991, in subordine, il risarcimento del danno per aver frequentato la scuola di specializzazione senza percepire alcuna remunerazione, in violazione delle direttive Europee nn. 362/75 e 363/75 e, in via ulteriormente subordinata, la corresponsione di un equo indennizzo exart. 2041 cod. civ.. Si costituirono in giudizio le Amministrazioni convenute, eccependo l'infondatezza e la prescrizione dell'avversa pretesa, nonché il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri convenuti. 2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 14488 del 201 2 , dichiarata la carenza di legittimazione passiva dei ministeri convenuti e respinta l’eccezione di prescrizione, rigettò nel merito tutte le domande, ritenendo non sussistenti i presupposti temporali e le condizioni giuridiche per l'accoglimento della stessa, rilevando in particolare, per alcuni di essi, che lo Stato italiano non poteva essere ritenuto inadempiente rispetto alle direttive Europee con riferimento agli specializzandi iscritti ai corsi prima del 31 dicembre 1982. Il Tribunale dichiarò, inoltre, inammissibili le domande subordinate. 3. In accoglimento dei gravami interposti da alcuni dei medici soccombenti, la Corte di appello di Roma, con sentenza n. 7641/2018, pubblicata il 30 novembre 2018 , ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri a corrispondere l'importo per ciascuno di essi determinato in proporzione alla durata dei corsi di specializzazione rispe ttivamente frequentati successivamente al 1° gennaio 1983, oltreinteressi legali dalla data di messa in mora. 4. Avverso tale decisione la Presidenza del Consiglio dei ministri propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, con limitato riferimento alla parte in cui essa si pronuncia sull’appello proposto dai dottori [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Solo undici di questi (i dottori Ale , Altieri , Battista , Cesselli , Crescenzi, [OSCURATO:PERSONA] , Iacomelli , Monti , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] e Scaccia)depositano controricorso.Gli altri intimati non svolgono difese nella presente sede. È stata fissata la trattazione per la odierna adunanza camerale con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. I controricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l a sentenza impugnata è stata resaanche nei confronti di altri medici nei cui confronti il ricorso nonè stato notificato. Tuttavia, trattandosi di litisconsorti facoltativi ed essendo applicabile, in conseguenza, l'art. 332 cod. proc. civ., non occorre far luogo all'ordine di notificazione dell'impugnazione ai sensi di tale norma, essendo ormai l'impugnazione per essi preclusa. 2. Con l’unico motivo l’Amministrazione ricorrente denuncia, con riferimento all’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ., «violazione/falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 13 e 16 della Dir. 82/76/Cee, ratione temporis vigenti, così come interpretata alla luce delle sentt. "Pantuso", "Inter-[OSCURATO:PERSONA]" e "Milev" della Corte di giustizia di Lussemburgo». La ricorrente censura la sentenza impugnata per aver la Corte di appello basato la sua decisione su di una interpretazione estensiva della sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2018 (cause riunite C-616 e C-617/16), sostenendo che tale ultima decisione avesse limitato l'obbligo della adeguata remunerazione agli iscritti alle scuole di specializzazione medica a partire dal 1982, con corresponsione della remunerazione dal 1° gennaio 1983, senza estenderlo anche ai medici iscrittisi precedentemente e che avevano concluso il corso dopo il 1° gennaio 1983 (c.d. specializzandi « a cavallo»). 3. Il motivo è inammissibile in quanto proposto nei confronti del dott. [OSCURATO:PERSONA].L’unica censura svolta in ricorso non attinge la ratio decidendi posta in sentenza a fondamento dell’accoglimento del suo gravame, ad esso essendo stato riconosciuto (v. sentenza, pag. 30) l’importo indennitario di € 20.141,79 per la frequenza di tre anni di corso della scuola di specializzazione in «Chirurgia dell’apparato digerente», conseguendo la relativa specializzazione nel 1986. Nei suoi confronti, dunque, è da escludere, o comunque non emerge affatto dalla sentenza impugnata,che si ponesse la questione dei c.d. specializzandi «a cavallo», l’unica posta ad oggetto degli argomenti di critica svolti in ricorso. 4. Nella restante parte, riferibilealla posizione degli altri medici, il motivo è infondato. 4.1. Viene con essoriproposta la questione se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge — in particolare dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999 (lire 13 milioni all'anno per il periodo che va dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991) — per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», cioè quei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 o in anni ancora anteriori e terminando in data ovviamente successiva al 1°gennaio 1983. Problema, questo, già affrontato in sede di legittimità, con una giurisprudenza che ha conosciuto un interno dissenso; ciò in quanto, pacifica essendo l'impossibilità di configurare un inadempimento del legislatore nazionale prima del termine del 31 dicembre 1982 (fissato dall'art. 16 della direttiva 82/76/CEE), sussistevano dubbi circa la posizione dei medici il cui corso si collocava, come nel caso in esame, a cavallo di quella data, per i quali alcune pronunce hanno negato il diritto alla percezione della somma suindicata ed altre l'hanno, invece, riconosciuto. 4.2. Tale dissenso (cfr., sul punto, per tutte, Cass. 10/07/2013, n.17067, e Cass. 22/05/2015, n. 10612) aveva già dato luogo, una prima volta, alla rimessione della questione alle Sezioni Unite le quali, con ordinanza interlocutoria 21/11/2016, n. 23581 (successiva alla sentenza qui impugnata che ha definito il giudizio di rinvio), hanno rimesso la relativa questione interpretativa alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Quest'ultima, con la sentenza 24 gennaio 2018 (nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16) ha stabilito che l'articolo 2, paragrafo 1, lett. c), l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva 75/363, come modificata dalla direttiva 82/76, devono essere interpretati nel senso che una remunerazione adeguata, ai sensi dell'allegato suddetto, per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa. Alla luce, dunque, dell'interpretazione proveniente dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, fu chiaro che coloro i quali hanno intrapreso il corso di specializzazione nell'anno 1982 e l'hanno terminato, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, hanno diritto agli emolumenti di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo adecorrere dal 1° gennaio 1983. Le Sezioni Unite di questa Corte, tornando ad occuparsi della materia con le sentenze 18/07/2018, n. 19107, e 31/07/2018, n. 20348, interpretarono il dictum della Corte europea affermando che «occorre commisurare il risarcimento stesso (per la mancata percezione di una retribuzione adeguata) non all'intero periodo di durata del primo anno accademico di corso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l'inadempimento».4.3. La successiva giurisprudenza di questa Corte interpretò restrittivamente tale principio (v., tra le altre, Cass. 30/10/2018, n. 27471; 17/01/2019, nn. 1053, 1054, 1055, 1056, 1062, 1064, 1065, 1066; 26/02/2019, n. 5509; 05/07/2019, n. 18053; 23/07/2019, n. 19729 e n. 19731; 20/07/2019, n. 20410; 02/10/2019, n. 24625) escludendo che lo stesso potesse valere per coloro che avessero iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76). In numerose pronunce si affermò, infatti, la necessità di distinguere le posizioni dei medici specializzandi «a cavallo» in tre categorie: a) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982, i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione; b) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell'anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1° gennaio 1983; c) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1° gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l'intera durata del corso. Si osservò che ciò era coerente con la correlazione tra compenso e organizzazione nonché frequenza dei corsi secondo i canoni stabiliti, presente nella direttiva del 1982, entrata in vigore nel gennaio dello stesso anno (cfr. punto 30 della citata sentenza della Corte di giustizia), oltre che con il generalissimo principio di ultrattività della previsioni normative che costituiscano nuovi diritti rapportati a un nuovo regime che li giustifichi. E si evidenziò anche che, sebbene i casi sottesi al rinvio pregiudiziale fossero stati indicati dalla stessa Corte di giustizia come di medici specializzati tra il 1982 e 1990, il quesito del rinvio medesimo era stato ampio e volto a quindi chiarire compiutamente ogni perimetro - cfr. punti 17 e 24 della sentenza della Corte di giustizia -sicché il reiterato riferimento ai corsi iniziati nel 1982, fatto dal Collegio sovranazíonale, anche nel corpo della motivazione, era univocamente concludente in tal senso). Si rimarcò, infine, che la Corte di Giustizia, stabilendo che la debenza del risarcimento spetta soltanto dal 10 gennaio 1983, lo ha fatto nel presupposto che lo Stato italiano dovesse assicurare la verificazione delle condizioni di adempimento delle direttive e, quindi, adempiere l'obbligo da esse scaturente fìn dalla data di entrata in vigore della c.d. direttiva di coordinamento 82/76, che entrò in vigore il 29 gennaio 1982 e imponeva agli Stati membri di conformarsi (con la concessione di un termine di adempimento) entro e non oltre il 31 dicembre 1982 a norma dell'articolo 16 della direttiva stessa. 4.4. Sotto questo specifico profilo la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte con ordinanza interlocutoria della Sezione Lavoro n. 821 del 2020, la quale ritenne non persuasiva l’interpretazione suesposta sul rilievo che «la questione che aveva generato l'esigenza di chiarimenti da parte della CGUE era relativa ad un giudizio in cui il corso frequentato dagli specializzandi si articolava proprio a cavallo tra il 1982 ed il 1983, ciò che rende il riferimento reiterato a tale ultima evenienza non indicativo con certezza della volontà di restringere nei sensi indicati la platea dei destinatari dell'obbligo risarcitorio, con commisurazione dello stesso all'importo successivamente previsto dall'art. 11 della legge n. 370 del 1999». È stato, dunque, ravvisato un persistente contrasto, «non pacificamente superato alla stregua della giurisprudenza di legittimità passata in rassegna, circa la ritenuta portata ultrattiva (più propriamente applicabilità alle fattispecie realizzatesi dopo l'entrata in vigore della Direttiva, ossia ai rapporti insorti successivamente) dello ius superveniens rappresentato dalla direttiva», ritenuta in detta ordinanza «espressione di un principio innegabilmente in contrasto con l'altro secondo cui la normativa sopravvenuta disciplina il rapporto giuridico in corso allorché esso, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i propri effetti e purché la norma innovatrice non sia diretta a regolare il fatto generatore del rapporto, ma il suo perdurare nel tempo». 4.5. Rimessa, dunque, la questione nuovamente alle Sezioni Unite, queste hanno pronunciato ordinanza interlocutoria (n. 23901 del 29 ottobre 2020) di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, sul seguente quesito: «Se l'art. 189, comma 3, del Trattato sull'Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un'interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall'art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l'attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza Europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l'anno 1982, e che siano in corso all'1 gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa, di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva all'i gennaio 1983». 4.6. Con sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, la Corte di giustizia ha dichiarato che l'art. 2, par. 1, lett. c), l'art. 3, par. 1-2 e l'allegato della dir. 75/363/CEE, come modificata dalla dir. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve - per il periodo della formazione e con decorrenza dal 10 gennaio 1983 - essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della Dir. 75/363/CEE». 4.7. Alla luce di tale sentenza, le Sezioni Unite di questa Corte, pronunciando nel giudizio in relazione al quale era stata posta la questione ad essa rimessa, con sentenza n. 20278 del 23/06/2022 hanno affermato il seguente principio di diritto: «Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». 4.8. La Corte d’appello ha deciso la questione ad essa rimessa applicando una regola di giudizio conforme a detto principio. La censura sul punto mossa dalla ricorrente deve essere pertanto rigettata. 5. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], va invece rigettato nei confronti degli altriintimati. 6. L’amministrazione ricorrente sopporterà, dunque, per il principio di soccombenza, le spese sostenute in giudizio per la difesa del [OSCURATO:PERSONA], liquidate come da dispositivo. 7. Nei confronti, invece, degli altri controricorrenti, avuto riguardo al contrasto registratosi nella giurisprudenza di questa Corte sulla questione posta dall’unico motivo del ricorso ─ risolto solo di recente, come sopra evidenziato, dalle Sezioni Unite di questa Corte, a seguito della rispostafornita dalla C.G.U.E. all’esito di rinvio pregiudiziale ─ si ravvisano i presupposti per l’integrale compensazione delle spese tra le pati. 8. Non può trovare applicazione l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, essendo i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. 29/12/2016, n. 27301; Cass. 29/01/2016, n. 1778; v. anche Cass., Sez. U, 08/05/2014, n. 9938; Cass. 14/03/2014, n. 5955). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso in quanto propostonei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; lo rigett a in quanto proposto nei confronti de gli altriintimati. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.700 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli e