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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32018/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 23/6/2010 e irrevocabile il 9/6/2011 per il reato di cui all'art. 73, comma 1 D.P.R. 309/1990, commesso il 20/7/2009 a Civitavecchia e quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 16/6/2015, irrevocabile il 22/4/2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 2 D.P.R. 309/1990 commesso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 a Castellammare di Stabia; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto che, nonostante il periodo di tempo trascorso, questi erano espressione di un medesimo disegno criminoso, così come emergerebbe dalla nota del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, poi trasfusa nella richiesta di applicare la sorveglianza speciale a proposta del Questore di Napoli, nella quale è specificato che la ricorrente era dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e, quindi, che tale attività era continuata anche nel periodo intermedio; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, considerata la distanza tra i due fatti e le diverse modalità e qualità delle sostanze, al più, emerge l'abitualità a delinquere della condannata (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la Corte di Appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di ritenere ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. la continuazione tra i reati di cui alla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma il 23/6/2010 e irrevocabile il 9/6/2011 per il reato di cui all'art. 73, comma 1 D.P.R. 309/1990, commesso il 20/7/2009 a Civitavecchia e quelli oggetto della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 16/6/2015, irrevocabile il 22/4/2016 per il reato di cui all'art. 73, comma 2 D.P.R. 309/1990 commesso nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2013 a Castellammare di Stabia; Rilevato che con il ricorso si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione del giudice sarebbe errata in quanto non avrebbe tenuto conto che, nonostante il periodo di tempo trascorso, questi erano espressione di un medesimo disegno criminoso, così come emergerebbe dalla nota del Commissariato di P.S. di Castellammare di Stabia, poi trasfusa nella richiesta di applicare la sorveglianza speciale a proposta del Questore di Napoli, nella quale è specificato che la ricorrente era dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e, quindi, che tale attività era continuata anche nel periodo intermedio; Rilevato che il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato quanto alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti dai quali, considerata la distanza tra i due fatti e le diverse modalità e qualità delle sostanze, al più, emerge l'abitualità a delinquere della condannata (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01) Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle amm
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