CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 09952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratorv1ARCO PATARNELLO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, in esito a giudizio abbreviato, parzialmente riformando la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Modena, emessa il 17 settembre 2019, ha confermato la responsabilità della ricorrente per il reato di indebito utilizzo di carte bancomat precedentemente oggetto di furto ai danni della legittima proprietaria. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello affermato di voler applicare il minimo edittale della pena, salvo, poi, determinare la sanzione pecuniaria in euro 360,00 anziché in euro 310,00, somma che costituisce il minimo edittale previsto dalla legge in relazione al reato di cui all'art. 493-ter cod.pen. contestato; 2) violazione di legge quanto alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod.pen., anche tenuto conto del comportamento successivo al delitto, avendo l'imputata confessato l'addebito. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è parzialmente fondato in ragione di quanto segue. 1. E' fondato il primo motivo. La Corte di appello, a fg. 3 della sentenza impugnata, ha espressamente precisato di voler contenere la pena al minimo edittale previsto per il reato contestato. Tuttavia, con riguardo alla sola pena pecuniaria, tale assunto non è stato rispettato, essendo stata determinata la sanzione base in euro 360 di multa anziché in euro 310, poi ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per il rito abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, nella specie, si possa applicare il principio di diritto secondo il quale, nell'ipotesi in cui la discrasia tra dispositivo e motivazione della sentenza dipenda da un errore materiale relativo all'indicazione della pena nel dispositivo e dall'esame della motivazione sia chiaramente ricostruibile il procedimento seguito dal giudice nel determinare la pena, la motivazione prevale sul dispositivo con la conseguente possibilità di rettifica dell'errore secondo la procedura prevista dall'art. 619 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 8916 del 08/02/2011, P. e precedenti conformi). Pertanto, ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen., la sanzione pecuniaria può essere rettificata in euro 137,00 di multa (euro 310, diminuita di un terzo per le circostanze attenuanti generiche e di un ulteriore terzo per il rito). 2. E' infondato il secondo motivo. La Corte ha motivato, attraverso valutazioni di merito non rivedibili in questa sede in quanto non manifestamente illogiche, le ragioni che l'hanno portata a non applicare la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., sottolineando le gravi modalità della condotta e la non particolare tenuità dell'offesa, essendosi trattato della sottrazione di 900 euro alla vittima. Peraltro, l'applicazione del beneficio non era stata neanche invocata con l'atto di appello. P.Q.M. Rettifica la pena pecuniaria determinata in sentenza indicandola in euro 137,00 di multa. Rigetta nel resto il