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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024

Cassazione n. 27330/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05CDSZY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che GUAROUACHI Bilel ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per cessione di gr. 317,11 di cocaina e gr. 5.151,72 di hashish (in Milano in data anteriore e prossima al 26/11/2018); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essi traducendosi in generiche contestazioni circa la ricostruzione in fatto della cessione della cocaina e la dosimetria della pena, il tutto viceversa motivato dai giudici del merito alla stregua delle evidenze riportate in sentenza, quanto al primo punto, e della gravità del reato e capacità a delinquere dell'imputato, quanto al discostamento dal minimo edittale, comunque inferiore al medio e all'aumento per la continuazione; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est.

La P esid nte [OSCURATO:PERSONA] tIla r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 05CDSZY nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che GUAROUACHI Bilel ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per cessione di gr. 317,11 di cocaina e gr. 5.151,72 di hashish (in Milano in data anteriore e prossima al 26/11/2018); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), essi traducendosi in generiche contestazioni circa la ricostruzione in fatto della cessione della cocaina e la dosimetria della pena, il tutto viceversa motivato dai giudici del merito alla stregua delle evidenze riportate in sentenza, quanto al primo punto, e della gravità del reato e capacità a delinquere dell'imputato, quanto al discostamento dal minimo edittale, comunque inferiore al medio e all'aumento per la continuazione; che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 26 giugno 2024 La Consigliera est. La P esid nte [OSCURATO:PERSONA] tIla r
Sentenza Cassazione n. 27330/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris