Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 13554/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

essatanata negli [OSCURATO:PERSONA] d’America il [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] qualità di legatario di [OSCURATO:PERSONA] e terzo interessatonato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] qualità di legatario di [OSCURATO:PERSONA] e terzo interessatonato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 14/03/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] BenedettiRITENUTO IN FATTO1.

Con decreto del 14/03/2025 la Corte di appello di Catanzaro, sezionemisure di prevenzione, ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca di beniimmobili riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], disposta con decreto del 29 gennaio 2016dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva in data 19 gennaio 2018,avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredeuniversale di [OSCURATO:PERSONA] e terza interessata; [OSCURATO:PERSONA] eOliviero [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legatari di [OSCURATO:PERSONA] e terzi interessati.La Corte di appello ha ritenuto che, avverso il provvedimento che dispone ladefinitiva confisca dei beni, l'art. 28 D.lgvo 159/2011 preveda la possibilità diottenere la revocazione della decisione nelle forme previste dall’art. 630 cod. proc.pen. esclusivamente al fine, esplicitamente indicato al comma 2 dell’art. 28 cit., didimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura equindi l'invalidità genetica del provvedimento; il provvedimento di confisca ha,infatti, forza di giudicato e preclude la possibilità di ricorrere all'istituto dellarevocazione al fine di rimettere in discussione atti o elementi già dedotti e valutatinel procedimento stesso.Pur essendo astrattamente ammissibile la richiesta di revocazione, avanzatadagli eredi al fine di chiedere la concreta applicazione della sentenza n. 24 del2019 della Corte costituzionale, nel caso di specie il Tribunale e la Corte di ReggioCalabria avevano dichiarato, con provvedimenti confermati dalla Corte dicassazione, che l’[OSCURATO:PERSONA] era socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b)del decreto legislativo 159 del 2011, in riferimento alle numerose condotte dievasioni fiscali, fatturazione per operazione inesistenti, truffe finalizzateall'erogazione di contributi comunitari, associazione a delinquere, emerse all'esitodegli accertamenti espletati.Inoltre il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto dei precedenti penali edelle pendenze del proposto che, attraverso le sue società, emettendo e ricevendofatture fittizie o comunque creando artificiosamente l'apparenza di operazionieconomiche inesistenti, aveva ottenuto indebitamente, in modo ripetuto ecostante nel tempo, consistenti risparmi di imposta e cospicui contributi pubblici,ed aveva definito [OSCURATO:PERSONA] ‘’abitualmente dedito a traffici delittuosi e comunquesoggetto che vive anche in parte con i proventi di attività delittuosa’.La pronuncia delle Sez.

Un. n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, ha precisatoche, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispeciedi cui alla lett. b) dell'art. 1 del decreto legislativo 159 del 2011, il giudice dellaprevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materialeprobatorio che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti, essendosufficiente ricavare la ricorrenza dei presupposti della misura di prevenzione , peressere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla lett.b), sempre che il fondamento giustificativo della confisca, basata sulla categoriacriminologica non investita dalla declaratoria di legittimità costituzionale, siaconnotato in termini di autonomia e autosufficienza.La Corte di appello ha ritenuto che la misura sia stata adottata sulla base di ungiudizio di pericolosità sociale generica, agganciato in modo autosufficiente alladisposizione normativa non attinta dalla sentenza 24 del 2019 della Cortecostituzionale, che nella vicenda in esame non ha quindi alcun concreto spazioapplicativo.2.

I ricorrenti propongono, con ricorso congiunto, due motivi di seguitosintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.2.1 Con primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 16 e24 decreto legislativo 159 del 2011, come applicabile a seguito della sentenza24/19 della Corte costituzionale, nella parte in cui incide non solo sui soggetti dicui alla lettera a), dichiarata incostituzionale, ma anche su quelli indicati nell'art.1 lett. b), non avendo la Corte specificato, in particolare, gli elementi di fatto sullabase dei quali avesse tratto il convincimento che il proposto vivesse abitualmentedei proventi dell'attività delittuosa che gli si contestava aver sviluppato; la Cortenon avrebbe indicato specifici indici da cui trarre il requisito - a questo puntonecessario- del vivere abitualmente del provento di attività delittuose, risultandosolo ipotizzato che il proposto o la sua famiglia, abbiano vissuto di tali proventi,che non sono mai stati ricondotti alla vita abituale del proposto, ma solo allosviluppo ulteriore delle sue imprese.I ricorrenti fanno altresì rilevare come secondo le coordinate obbligate impostedalla Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 24, ai finidell'inquadramento di un soggetto nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs.159/2011 non è sufficiente l'individuazione di reati astrattamente idonei aprodurre reddito, essendo necessario che questi abbiano effettivamente generatoun profitto; pertanto, il requisito patrimoniale del "vivere abitualmente con iproventi di attività delittuosa" necessiterebbe di un'autonoma e specificadimostrazione, del tutto assente nel caso di specie.2.2.

Con secondo motivo si deduce violazione di legge in relazioneall'applicazione dell'articolo 1 lett. b) decreto legislativo 159 del 2021 e, insubordine, questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo in violazionedell'art. 117 Costituzione, dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, nonché dell'art.42 della Costituzione: la Corte di appello di Catanzaro, una volta ipotizzato che gliindici di pericolosità rientrerebbero nella fattispecie originariamente prevista dallalett. b), afferma che non c'è bisogno di alcuna ulteriore verifica in ordine allacircostanza che la sussistenza in concreto di tali requisiti fosse stata misurata ofosse comunque misurabile sulla base dell'interpretazione tassativa richiesta dallasentenza 24/2019, dimenticando che la Corte costituzionale ha stabilito che laformulazione di cui alla lettera b) dell'art. 1, in tanto può ritenersi compatibile coni principi convenzionali ed anche costituzionali, in quanto sia assoggettata ad unainterpretazione tassativa, idonea ad evitare eccessi di discrezionalità.Ciò che i giudici nel 2013-2018 hanno determinato non è stato rivisitato allaluce delle disposizioni costituzionali, anche perché i giudici hanno sempre trattatola norma in oggetto come se i due requisiti da essa originariamente disciplinaticostituissero una sorta di endiadi, e pertanto hanno ritenuto sufficiente la provadella abitualità nei traffici illeciti, affinché fosse ritenuta anche la sussistenza dellapericolosità, senza prendere in considerazione il necessario requisito del vivereabitualmente con i proventi dei reati, valutazione che avrebbe comportatoprendere in esame le spese di vita della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e confrontarle con i redditileciti da essi conseguiti nel medesimo arco di tempo.La Corte d'appello di Catanzaro avrebbe quindi considerato la sentenzacostituzionale relativa -anche- all'art. 1 lett. b) quale un mero consigliointerpretativo, che il giudice è libero di seguire o disattendere, mentre è pacificoche la pronuncia orienti vincolativamente quantomeno la valutazione sulla nonmanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.In subordine si chiede che la Corte di Cassazione voglia ritenere nonmanifestamente infondata, oltre che rilevante, una nuova questione di legittimitàcostituzionale del medesimo art. 1 lett. b) D.lgvo n. 159 del 2011, qualora tuttorainterpretabile nel senso disatteso dalla Corte costituzionale nella sua sentenza 24del 2019.3.

Il Procuratore Generale, nella regolarità degli avvisi, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il Procuratore generale, cui ladata di fissazione dell’udienza è stata regolarmente comunicata, non ha fattopervenire le sue conclusioni.Sul punto va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione deciso nelle formedel rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presuppostonecessario ai fini della fissazione della data dell'udienza e della trattazione delricorso (Sez.

U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265113 – 01), atteso chericorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nelcaso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere(Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020 Rv. 279552 – 01; Sez. 3, n. 208 del 16/12/2025Rv. 289259 - 02).Va inoltre dato atto che la circostanza messa in rilievo dalla difesa con ildeposito della memoria difensiva in data 9 gennaio 2026 - ossia, la mancatacomunicazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale alla difesa - èirrilevante nel procedimento in esame, che, come detto, si è svolto secondo ledisposizioni dell'art. 611 cod. proc. pen., in cui non è previsto alcun obbligo dicomunicazione delle conclusioni della parte pubblica.2.

Nel merito, il ricorso, congiuntamente presentato dai ricorrenti, deve esseredichiarato inammissibile.3.

I ricorrenti sono ben consapevoli, avendo allegato i relativi provvedimenti,che analoga richiesta di revocazione, contenente anche la censura sulla mancanzadi motivazione circa i presupposti che legittimavano la richiesta di revocazione inbase alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, è stata presentatadagli stessi soggetti avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 20maggio 2020, con ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte, Sez.

VI, conprovvedimento n. 29840 del 22 aprile 2021.Vero è che giurisprudenza successiva (Sez.

U, n. 3513 del 16/12/2021,provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1,comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difettooriginario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenzadella Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione dicui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente diesecuzione, come indicato nel provvedimento di inammissibilità citato.Peraltro, in motivazione del provvedimento n. 29840 del 22 aprile 2021, giàsi poneva “il problema di stabilire se e come possa in concreto valutarsil'applicabilità della misura di prevenzione, ove la stessa si fondi sia sul presuppostodi cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011, dichiarato incostituzionale,sia su quello di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), relativamente al quale l'eccezionedi illegittimità costituzione non è stata invece accolta dalla Corte costituzionale,sulla base di un'interpretazione tassativizzante, ritenuta idonea a superare i rilieviche erano stati formulati dalla Corte di Strasburgo”.Concludendo sul punto, è stato detto che deve ritenersi che “nel caso di specie,in cui la misura aveva avuto una doppia base di riferimento, il ricorso risultainammissibile” e “deve nondimeno rilevarsi come, anche volendo far riferimentoai soli presupposti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, il ricorsorisulti parimenti inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato inrelazione all'effettivo presupposto applicativo, che risulta in concreto alla basedella confisca di prevenzione.”Infatti la Corte costituzionale, nell'ampia analisi dedicata al tema, ha in primoluogo segnalato l'esigenza di «eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra ilconcetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello dicosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova.

Mentre ilprimo attiene al rispetto del principio di legalità, inteso quale garanzia diprecisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi dellafattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece allemodalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile adifferenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in particolare, il dirittodi difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme,dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale importanzaal fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure diprevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora inesame».La Corte costituzionale ha poi riconosciuto come l'assetto interpretativogiurisprudenziale fosse in concreto idoneo, rilevando che «la locuzione ‘coloro cheper la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,che vivono abitualmente, anche in parte, con í proventi di attività delittuose’ èoggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità dipredeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche"categorie" di reato.

Tale interpretazione della fattispecie permette di riteneresoddisfatta l'esigenza di individuazione dei «tipi di comportamento» («types ofbehaviour») assunti a presupposto della misura.

Le "categorie di delitto" chepossono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili ditrovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù deltriplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui iltribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione, per cui deve trattarsidi a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale)dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) iquali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca -l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di talereddito.Secondo quanto autorevolmente affermato, inoltre, la necessità dellacorrelazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stessopresupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevolepresunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez.Un., n. 4880 del 26 giugno 2014) per cui l'ablazione patrimoniale si giustificheràse, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggettorisultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantitàragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare,e la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare.Nel caso di specie risulta quindi applicato proprio l'orientamento restrittivo etassativizzante, fatto proprio dalla Corte costituzionale.Già la sentenza n. 11846 del 19/1/2018, con cui la Corte di cassazione harigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva dato conto dell'esigenza diun'interpretazione tassativa, ponendo in evidenza la «realizzazione di attivitàdelittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almenocaratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; larealizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precedesiano produttive di reddito illecito (il provento); la destinazione, almeno parziale,di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e delsuo eventuale nucleo familiare.La prospettazione dei ricorrenti, che fondano l'istanza di revocazione suldifetto dei presupposti originari del provvedimento ablativo, e precisamente suldifetto di "base legale", per carenza di autonomia con particolare riferimento alvivere abitualmente con i proventi dei reati , si rivela in parte reiterativa di aspettie questioni già esaminati nel giudizio che ha condotto all'applicazione delprovvedimento di confisca; in altra parte, si pone in contrasto logico con la naturae la finalità del giudizio di revocazione, rimedio che - come ribadito ancora direcente dalla Sezioni unite della Corte - rappresenta, a differenza dello strumentodella revoca delle misure di prevenzione personali per fatti sopravvenuti, «unospecifico gravame straordinario riservato ai soli provvedimenti applicativi dellaconfisca di prevenzione, con la finalità di "assicurare al provvedimento realeablatorio un connotato di maggiore definitività e irreversibilità, dunque di maggiorestabilità" (Sez. 6, n. 31937 del 06/06/2019, Fiorani, Rv. 276472; conf.

Sez. 5, n.33146 del 2020, Corvino, cit.)».Per ciò che concerne il difetto di base legale, proprio la decisione a Sez.

Uniteconfisca fondate sull'accertamento della pericolosità sociale, alla stregua deldisposto dell'art. 1, lett. a) d.Igs. 159/2011, l'intervento demolitorio della CorteCostituzionale ha inciso sul presupposto della "base legale" della misura ablativa,facendo venir meno la condizione soggettiva rilevante a quel fine, «il "valorepersuasivo" della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondatele questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del2011, è stato pienamente valorizzato anche dalla successiva giurisprudenza dilegittimità (ex plurimis, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Rv. 280145 - 03; Sez. 2,n. 27263 del 16/04/2019 Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia,Rv. 275737).È di tutta evidenza che il "valore persuasivo" in ordine all'interpretazioneadeguatrice, avallata dalla sentenza n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b),cit., è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione alprovvedimento che dispone la confisca di prevenzione.“Proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazionicostituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes,la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione ilgiudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione” (§§

7.2. e 7.3.).Ne consegue anche la irrilevanza della questione di legittimità costituzionaleproposta in subordine con il secondo motivo di ricorso, avendo già lagiurisprudenza esaminato e ritenuto priva di fondamento la necessità di ulterioriinterventi di lettura costituzionale, con riferimento al quadro sistematico così comedelineato nelle pronunce costituzionali e di legittimità.Rispetto a quest’ultimo aspetto si veda anche Cass. Sez. 1, n. 24709 del11/01/2023 Rv. 284772 – 01: ‘In tema di misure di prevenzione, la sentenza dellaCorte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezzadella questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6settembre 2011, fornendo indicazioni interpretative che escludono il vizio diincostituzionalità, non consente la revoca del provvedimento di confisca che trovagiustificazione in detta norma’.4.

La pronuncia della Corte di appello di Catanzaro impugnata nel presenteprocedimento, emessa il 14 marzo 2025, senza dare atto della precedente istanza,ha confermato il giudizio di rigetto della istanza di revocazione presentata il 1 luglio2024.Il ricorso presentato è, come detto, inammissibile, in quanto manifestamenteinfondato in ordine alle violazioni di legge denunziate, mentre nel resto tende ariproporre, in sede di legittimità, questioni di fatto in ordine alle quali la Corte diappello - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti — ha svolto non censurabiliargomentazioni.Va ricordato che in sede di prevenzione la deduzione del vizio di motivazione,quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo, ma è ricompresanella 'violazione di legge', intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenza delpercorso argomentativo.E' infatti l'articolo 10, comma 3, del t.u., a prevedere che il ricorso è ammessoper sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione; da ciò deriva che è sindacabile in sede di legittimità lasola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazionedi un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità(motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprenderel'itinerario logico seguito dal giudice; in tali casi, infatti, non è la congruità logicadelle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancataosservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3,del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514).Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello ha ripercorsol'insegnamento della Corte di legittimità in materia di confisca di prevenzione,sottolineando che il giudice della prevenzione non è tenuto a effettuare una nuovavalutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittoriodelle parti, e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti dellemisure di prevenzione per essere il proposto annoverabile anche nella categoriacriminologica di cui alla lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativodella confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoriadella legittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia eautosufficienza, come ritenuto nel caso in esame.La Corte ha inoltre valutato come [OSCURATO:PERSONA] sia stato dichiarato socialmentepericoloso in riferimento alle numerose condotte di evasioni fiscali, fatturazioneper operazioni inesistenti, truffe finalizzate all'erogazione di contributi comunitari,associazione a delinquere, emerse all'esito degli accertamenti espletati dalconsulente del pubblico ministero, ed è stato sottolineato come la palesatapropensione all'illecito ha avuto modo di manifestarsi soprattutto con riferimentoa reati suscettibili di garantire notevole profitto economico, così da consentirglidi acquisire, in difetto di idonei flussi finanziari di origine lecita, un notevolecompendio patrimoniale.Su questa base è stato ritenuto che il decreto applicativo della confisca siastato adottato sul concorrente ed autosufficiente presupposto che l’[OSCURATO:PERSONA] èpersona che, per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base dielementi di fatto, aver vissuto abitualmente anche in parte con i proventi di attivitàdelittuose; il tutto ottenendo indebitamente, in modo ripetuto e costante neltempo, da un lato consistenti risparmi di imposta e dall'altro cospicui contributipubblici, riuscendo a costituire realtà aziendale ed immobiliari che altrimenti nonavrebbe potuto acquisire; il Tribunale aveva già affermato positivamente lacircostanza che ‘l'[OSCURATO:PERSONA] appare abitualmente dedito al traffici delittuosi ecomunque soggetto che vive, anche in parte, con i proventi di attività delittuose’.Sempre nel decreto del Tribunale, come riportato dalla Corte di appello, silegge che l’[OSCURATO:PERSONA] ha agito ‘mediante la costituzione di imprese cartiere,l'emissione e l’utilizzazione di fatture per operazioni economiche inesistenti in tuttoo in parte, in diretto collegamento con l'erogazione di contributi pubblici ecomunitari, collegate a operazioni di contrabbando di olio di provenienzaextracomunitaria, al fine così di aumentare il volume effettivamente prodotto elucrando maggiori contributi cui altrimenti non avrebbe avuto diritto’; il Tribunaleha altresì valutato il rapporto tra tenore di vita e gli incrementi patrimonialidell'[OSCURATO:PERSONA] e i redditi di fonte lecita da lui e dai suoi familiari percepiti, stimatisproporzionati per difetto; è stata infatti accertata la percezione di ingentifinanziamenti pubblici per un valore di decine di milioni di euro che quantomenoinizialmente hanno costituito unico reddito e successivamente una componentesignificativa del reddito familiare, consentendo l'espansione del gruppo criminalenel settore immobiliare e societario; è infatti incontestato che la famigliadell’[OSCURATO:PERSONA] abbia tratto sostentamento dai profitti delle attività finanziarie svolte,la cui connotazione illecita è stata ampiamente documentata.In particolare, la Corte d'appello, nel confermare il decreto genetico, haevidenziato espressamente come [OSCURATO:PERSONA], dalle attività delittuose svolte, ‘abbiatratto i proventi che hanno contribuito al sostentamento e allo sviluppoesponenziale delle sue imprese che hanno nel tempo raggiunto le notevolissimepensioni vincibili dal provvedimento gravato giovandosi dell'apporto di risorseillecitamente ottenute con le condotte delittuose sopra specificate’.Le censure dei ricorrenti appaiono in maniera fuorviante insistere sul concettoche la sproporzione analizzata tra le capacità economiche reddituali del propostoe gli investimenti effettuati dal lui e dal suo nucleo familiare, fossero incentrate suoperazioni aventi a che fare con investimenti reinvestimenti e non certo con speseutilizzate per il sostentamento familiare; entrambi i giudici di merito, nel compieretale operazione di comparazione, hanno fatto riferimento alla consulenza tecnicaespletata, che ha accertato che i redditi illeciti inizialmente hanno costituito unicoreddito e successivamente una componente significativa del reddito familiare.Ciò posto, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di meritoe non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperatinon risultino manifestamente illogici o incongrui; la giurisprudenza di legittimitàha in ogni caso affermato che sia che la norma azionata non ha le ambizioni e le"responsabilità" della incriminazione, limitandosi a facoltizzante la confisca diprevenzione e che, pertanto, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quantoalla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti) ,sia che la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto diricostruzione della capacità di investimento (la giustificazione della provenienza)(così Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, Rv. 271996).

Onere che nel caso di specienon è stato assolto dal proposto, non avendo lo stesso fornito alcuno specificoelemento valevole a contestare l'adeguatezza dei parametri utilizzati, né haindicato parametri alternativi dai quali desumere che la spesa affrontata dallafamiglia per il suo sostentamento abbia avuto provenienza lecita.Le condotte illecite ritenute, anche sulla base di fatti che per il decorso deltempo sono state oggetto di proscioglimento per prescrizione, ben possono farritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi,complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenzialeconfusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotteillecite.Per quanto riguarda la citata sentenza di assoluzione, si ricorda da un latol'autonomia della valutazione del giudice della prevenzione, rispettoall'accertamento svolto in sede penale (Sez. 1 n 7585/2014, rv. 259672), dall'altrola rilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità, delle sentenze di proscioglimentoper estinzione del reato dovuta a prescrizione che possono assumere rilevanza nelgiudizio di prevenzione laddove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza osia ricavabile in via autonoma dagli atti (Sez. 1, 31209/2015, Scagliarini ,Rv.264320); il proposto [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato condannato inprimo grado per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al finedi evadere le imposte dirette e l'IVA e poi prosciolto in appello per intervenutaprescrizione e risultava in molti altri processi, tutti specificamente esaminati,prosciolto in primo grado per estinzione del reato dovuta a prescrizione oarchiviato per effetto del decorso del tempo, potendosi ricavare da tali vicende, ungiudizio prognostico di pericolosità in ragione della sistematicità e serialità delricorso reiterato alle truffe ed alla falsa fatturazione, sempre ritenuta costituentedelitto, che ha comportato risparmi di imposta e proventi notevoli poi reinvestitinell'attività produttiva che riceveva esponenziale sviluppo dall'attività delittuosaposta in essere.5.

La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi rende non necessaria lapronuncia sulla latitudine della legittimazione dei due soggetti, diversi dall’eredeuniversale [OSCURATO:PERSONA], e cioè i legatari [OSCURATO:PERSONA] MatteoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA].6.

I ricorsi presentati devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
essatanata negli [OSCURATO:PERSONA] d’America il [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] qualità di legatario di [OSCURATO:PERSONA] e terzo interessatonato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA][OSCURATO:PERSONA] qualità di legatario di [OSCURATO:PERSONA] e terzo interessatonato a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso il decreto del 14/03/2025 della Corte d'appello di CatanzaroVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] BenedettiRITENUTO IN FATTO1. Con decreto del 14/03/2025 la Corte di appello di Catanzaro, sezionemisure di prevenzione, ha rigettato l'istanza di revocazione della confisca di beniimmobili riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], disposta con decreto del 29 gennaio 2016dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta definitiva in data 19 gennaio 2018,avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredeuniversale di [OSCURATO:PERSONA] e terza interessata; [OSCURATO:PERSONA] eOliviero [OSCURATO:PERSONA], in qualità di legatari di [OSCURATO:PERSONA] e terzi interessati.La Corte di appello ha ritenuto che, avverso il provvedimento che dispone ladefinitiva confisca dei beni, l'art. 28 D.lgvo 159/2011 preveda la possibilità diottenere la revocazione della decisione nelle forme previste dall’art. 630 cod. proc.pen. esclusivamente al fine, esplicitamente indicato al comma 2 dell’art. 28 cit., didimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura equindi l'invalidità genetica del provvedimento; il provvedimento di confisca ha,infatti, forza di giudicato e preclude la possibilità di ricorrere all'istituto dellarevocazione al fine di rimettere in discussione atti o elementi già dedotti e valutatinel procedimento stesso.Pur essendo astrattamente ammissibile la richiesta di revocazione, avanzatadagli eredi al fine di chiedere la concreta applicazione della sentenza n. 24 del2019 della Corte costituzionale, nel caso di specie il Tribunale e la Corte di ReggioCalabria avevano dichiarato, con provvedimenti confermati dalla Corte dicassazione, che l’[OSCURATO:PERSONA] era socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1 lett. a) e b)del decreto legislativo 159 del 2011, in riferimento alle numerose condotte dievasioni fiscali, fatturazione per operazione inesistenti, truffe finalizzateall'erogazione di contributi comunitari, associazione a delinquere, emerse all'esitodegli accertamenti espletati.Inoltre il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto dei precedenti penali edelle pendenze del proposto che, attraverso le sue società, emettendo e ricevendofatture fittizie o comunque creando artificiosamente l'apparenza di operazionieconomiche inesistenti, aveva ottenuto indebitamente, in modo ripetuto ecostante nel tempo, consistenti risparmi di imposta e cospicui contributi pubblici,ed aveva definito [OSCURATO:PERSONA] ‘’abitualmente dedito a traffici delittuosi e comunquesoggetto che vive anche in parte con i proventi di attività delittuosa’.La pronuncia delle Sez. Un. n. 3513 del 16/12/2021, Fiorentino, ha precisatoche, previo inquadramento della pericolosità sociale del proposto nelle fattispeciedi cui alla lett. b) dell'art. 1 del decreto legislativo 159 del 2011, il giudice dellaprevenzione non è tenuto ad effettuare una nuova valutazione del materialeprobatorio che è già stato delibato nel contraddittorio delle parti, essendosufficiente ricavare la ricorrenza dei presupposti della misura di prevenzione , peressere il proposto annoverabile anche nella categoria criminologica di cui alla lett.b), sempre che il fondamento giustificativo della confisca, basata sulla categoriacriminologica non investita dalla declaratoria di legittimità costituzionale, siaconnotato in termini di autonomia e autosufficienza.La Corte di appello ha ritenuto che la misura sia stata adottata sulla base di ungiudizio di pericolosità sociale generica, agganciato in modo autosufficiente alladisposizione normativa non attinta dalla sentenza 24 del 2019 della Cortecostituzionale, che nella vicenda in esame non ha quindi alcun concreto spazioapplicativo.2. I ricorrenti propongono, con ricorso congiunto, due motivi di seguitosintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.2.1 Con primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 16 e24 decreto legislativo 159 del 2011, come applicabile a seguito della sentenza24/19 della Corte costituzionale, nella parte in cui incide non solo sui soggetti dicui alla lettera a), dichiarata incostituzionale, ma anche su quelli indicati nell'art.1 lett. b), non avendo la Corte specificato, in particolare, gli elementi di fatto sullabase dei quali avesse tratto il convincimento che il proposto vivesse abitualmentedei proventi dell'attività delittuosa che gli si contestava aver sviluppato; la Cortenon avrebbe indicato specifici indici da cui trarre il requisito - a questo puntonecessario- del vivere abitualmente del provento di attività delittuose, risultandosolo ipotizzato che il proposto o la sua famiglia, abbiano vissuto di tali proventi,che non sono mai stati ricondotti alla vita abituale del proposto, ma solo allosviluppo ulteriore delle sue imprese.I ricorrenti fanno altresì rilevare come secondo le coordinate obbligate impostedalla Corte costituzionale, con la più volte citata sentenza n. 24, ai finidell'inquadramento di un soggetto nella categoria di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs.159/2011 non è sufficiente l'individuazione di reati astrattamente idonei aprodurre reddito, essendo necessario che questi abbiano effettivamente generatoun profitto; pertanto, il requisito patrimoniale del "vivere abitualmente con iproventi di attività delittuosa" necessiterebbe di un'autonoma e specificadimostrazione, del tutto assente nel caso di specie.2.2. Con secondo motivo si deduce violazione di legge in relazioneall'applicazione dell'articolo 1 lett. b) decreto legislativo 159 del 2021 e, insubordine, questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo in violazionedell'art. 117 Costituzione, dell'art. 1 Protocollo addizionale CEDU, nonché dell'art.42 della Costituzione: la Corte di appello di Catanzaro, una volta ipotizzato che gliindici di pericolosità rientrerebbero nella fattispecie originariamente prevista dallalett. b), afferma che non c'è bisogno di alcuna ulteriore verifica in ordine allacircostanza che la sussistenza in concreto di tali requisiti fosse stata misurata ofosse comunque misurabile sulla base dell'interpretazione tassativa richiesta dallasentenza 24/2019, dimenticando che la Corte costituzionale ha stabilito che laformulazione di cui alla lettera b) dell'art. 1, in tanto può ritenersi compatibile coni principi convenzionali ed anche costituzionali, in quanto sia assoggettata ad unainterpretazione tassativa, idonea ad evitare eccessi di discrezionalità.Ciò che i giudici nel 2013-2018 hanno determinato non è stato rivisitato allaluce delle disposizioni costituzionali, anche perché i giudici hanno sempre trattatola norma in oggetto come se i due requisiti da essa originariamente disciplinaticostituissero una sorta di endiadi, e pertanto hanno ritenuto sufficiente la provadella abitualità nei traffici illeciti, affinché fosse ritenuta anche la sussistenza dellapericolosità, senza prendere in considerazione il necessario requisito del vivereabitualmente con i proventi dei reati, valutazione che avrebbe comportatoprendere in esame le spese di vita della famiglia [OSCURATO:PERSONA] e confrontarle con i redditileciti da essi conseguiti nel medesimo arco di tempo.La Corte d'appello di Catanzaro avrebbe quindi considerato la sentenzacostituzionale relativa -anche- all'art. 1 lett. b) quale un mero consigliointerpretativo, che il giudice è libero di seguire o disattendere, mentre è pacificoche la pronuncia orienti vincolativamente quantomeno la valutazione sulla nonmanifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.In subordine si chiede che la Corte di Cassazione voglia ritenere nonmanifestamente infondata, oltre che rilevante, una nuova questione di legittimitàcostituzionale del medesimo art. 1 lett. b) D.lgvo n. 159 del 2011, qualora tuttorainterpretabile nel senso disatteso dalla Corte costituzionale nella sua sentenza 24del 2019.3. Il Procuratore Generale, nella regolarità degli avvisi, non ha depositatoconclusioni scritte.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, il Collegio evidenzia che il Procuratore generale, cui ladata di fissazione dell’udienza è stata regolarmente comunicata, non ha fattopervenire le sue conclusioni.Sul punto va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione deciso nelle formedel rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.,l'acquisizione della requisitoria scritta del procuratore generale non è presuppostonecessario ai fini della fissazione della data dell'udienza e della trattazione delricorso (Sez. U, n. 51207 del 17/12/2015, Maresca, Rv. 265113 – 01), atteso chericorre la nullità ex art. 178, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. unicamente nelcaso in cui il pubblico ministero non sia stato messo nelle condizioni di concludere(Sez. 2, n. 24629 del 02/07/2020 Rv. 279552 – 01; Sez. 3, n. 208 del 16/12/2025Rv. 289259 - 02).Va inoltre dato atto che la circostanza messa in rilievo dalla difesa con ildeposito della memoria difensiva in data 9 gennaio 2026 - ossia, la mancatacomunicazione della requisitoria scritta del Procuratore Generale alla difesa - èirrilevante nel procedimento in esame, che, come detto, si è svolto secondo ledisposizioni dell'art. 611 cod. proc. pen., in cui non è previsto alcun obbligo dicomunicazione delle conclusioni della parte pubblica.2. Nel merito, il ricorso, congiuntamente presentato dai ricorrenti, deve esseredichiarato inammissibile.3. I ricorrenti sono ben consapevoli, avendo allegato i relativi provvedimenti,che analoga richiesta di revocazione, contenente anche la censura sulla mancanzadi motivazione circa i presupposti che legittimavano la richiesta di revocazione inbase alla sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, è stata presentatadagli stessi soggetti avverso l’ordinanza della Corte di appello di Catanzaro del 20maggio 2020, con ricorso dichiarato inammissibile da questa Corte, Sez. VI, conprovvedimento n. 29840 del 22 aprile 2021.Vero è che giurisprudenza successiva (Sez. U, n. 3513 del 16/12/2021,provvedimento definitivo di confisca fondato sulla pericolosità generica, ex art. 1,comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al fine di far valere il difettooriginario dei presupposti della misura, a seguito della sopravvenuta sentenzadella Corte costituzionale n. 24 del 2019, è quello della richiesta di revocazione dicui all'art. 28, comma 2, del d.lgs. citato e non, invece, quello dell'incidente diesecuzione, come indicato nel provvedimento di inammissibilità citato.Peraltro, in motivazione del provvedimento n. 29840 del 22 aprile 2021, giàsi poneva “il problema di stabilire se e come possa in concreto valutarsil'applicabilità della misura di prevenzione, ove la stessa si fondi sia sul presuppostodi cui all'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 159 del 2011, dichiarato incostituzionale,sia su quello di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), relativamente al quale l'eccezionedi illegittimità costituzione non è stata invece accolta dalla Corte costituzionale,sulla base di un'interpretazione tassativizzante, ritenuta idonea a superare i rilieviche erano stati formulati dalla Corte di Strasburgo”.Concludendo sul punto, è stato detto che deve ritenersi che “nel caso di specie,in cui la misura aveva avuto una doppia base di riferimento, il ricorso risultainammissibile” e “deve nondimeno rilevarsi come, anche volendo far riferimentoai soli presupposti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 159 del 2011, il ricorsorisulti parimenti inammissibile, in quanto generico e manifestamente infondato inrelazione all'effettivo presupposto applicativo, che risulta in concreto alla basedella confisca di prevenzione.”Infatti la Corte costituzionale, nell'ampia analisi dedicata al tema, ha in primoluogo segnalato l'esigenza di «eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra ilconcetto di tassatività sostanziale, relativa al thema probandum, e quello dicosiddetta tassatività processuale, concernente il quomodo della prova. Mentre ilprimo attiene al rispetto del principio di legalità, inteso quale garanzia diprecisione, determinatezza e prevedibilità degli elementi costitutivi dellafattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invece allemodalità di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile adifferenti parametri costituzionali e convenzionali - tra cui, in particolare, il dirittodi difesa di cui all'art. 24 Cost. e il diritto a un "giusto processo" ai sensi, assieme,dell'art. 111 Cost. e dall'art. 6 CEDU - i quali, seppur di fondamentale importanzaal fine di assicurare la legittimità costituzionale del sistema delle misure diprevenzione, non vengono in rilievo ai fini delle questioni di costituzionalità ora inesame».La Corte costituzionale ha poi riconosciuto come l'assetto interpretativogiurisprudenziale fosse in concreto idoneo, rilevando che «la locuzione ‘coloro cheper la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto,che vivono abitualmente, anche in parte, con í proventi di attività delittuose’ èoggi suscettibile, infatti, di essere interpretata come espressiva della necessità dipredeterminazione non tanto di singoli "titoli" di reato, quanto di specifiche"categorie" di reato. Tale interpretazione della fattispecie permette di riteneresoddisfatta l'esigenza di individuazione dei «tipi di comportamento» («types ofbehaviour») assunti a presupposto della misura. Le "categorie di delitto" chepossono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili ditrovare concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù deltriplice requisito - da provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui iltribunale dovrà dare conto puntualmente nella motivazione, per cui deve trattarsidi a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale)dal soggetto, b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) iquali a loro volta costituiscano - o abbiano costituito in una determinata epoca -l'unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di talereddito.Secondo quanto autorevolmente affermato, inoltre, la necessità dellacorrelazione temporale in parola «discende dall'apprezzamento dello stessopresupposto giustificativo della confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevolepresunzione che il bene sia stato acquistato con i proventi di attività illecita» (Sez.Un., n. 4880 del 26 giugno 2014) per cui l'ablazione patrimoniale si giustificheràse, e nei soli limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggettorisultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantitàragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s'intendono confiscare,e la cui origine lecita il proposto non sia in grado di giustificare.Nel caso di specie risulta quindi applicato proprio l'orientamento restrittivo etassativizzante, fatto proprio dalla Corte costituzionale.Già la sentenza n. 11846 del 19/1/2018, con cui la Corte di cassazione harigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva dato conto dell'esigenza diun'interpretazione tassativa, ponendo in evidenza la «realizzazione di attivitàdelittuose (trattasi di termine inequivoco) non episodica ma almenocaratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto; larealizzazione di attività delittuose che oltre ad avere la caratteristica che precedesiano produttive di reddito illecito (il provento); la destinazione, almeno parziale,di tali proventi al soddisfacimento dei bisogni di sostentamento della persona e delsuo eventuale nucleo familiare.La prospettazione dei ricorrenti, che fondano l'istanza di revocazione suldifetto dei presupposti originari del provvedimento ablativo, e precisamente suldifetto di "base legale", per carenza di autonomia con particolare riferimento alvivere abitualmente con i proventi dei reati , si rivela in parte reiterativa di aspettie questioni già esaminati nel giudizio che ha condotto all'applicazione delprovvedimento di confisca; in altra parte, si pone in contrasto logico con la naturae la finalità del giudizio di revocazione, rimedio che - come ribadito ancora direcente dalla Sezioni unite della Corte - rappresenta, a differenza dello strumentodella revoca delle misure di prevenzione personali per fatti sopravvenuti, «unospecifico gravame straordinario riservato ai soli provvedimenti applicativi dellaconfisca di prevenzione, con la finalità di "assicurare al provvedimento realeablatorio un connotato di maggiore definitività e irreversibilità, dunque di maggiorestabilità" (Sez. 6, n. 31937 del 06/06/2019, Fiorani, Rv. 276472; conf. Sez. 5, n.33146 del 2020, Corvino, cit.)».Per ciò che concerne il difetto di base legale, proprio la decisione a Sez. Uniteconfisca fondate sull'accertamento della pericolosità sociale, alla stregua deldisposto dell'art. 1, lett. a) d.Igs. 159/2011, l'intervento demolitorio della CorteCostituzionale ha inciso sul presupposto della "base legale" della misura ablativa,facendo venir meno la condizione soggettiva rilevante a quel fine, «il "valorepersuasivo" della sentenza n. 24 del 2019, nella parte in cui ha ritenuto infondatele questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del2011, è stato pienamente valorizzato anche dalla successiva giurisprudenza dilegittimità (ex plurimis, Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, Rv. 280145 - 03; Sez. 2,n. 27263 del 16/04/2019 Rv. 275827; Sez. 6, n. 21513 del 09/04/2019, Coluccia,Rv. 275737).È di tutta evidenza che il "valore persuasivo" in ordine all'interpretazioneadeguatrice, avallata dalla sentenza n. 24 del 2019 in relazione all'art. 1, lett. b),cit., è privo di attitudine a incidere sul giudicato formatosi in relazione alprovvedimento che dispone la confisca di prevenzione.“Proprio per il suo collocarsi esclusivamente sul piano delle interpretazionicostituzionalmente conformi e per la indiscussa carenza di efficacia erga omnes,la sentenza interpretativa di rigetto è inidonea a rimettere in discussione ilgiudicato formatosi sul provvedimento di confisca di prevenzione” (§§ 7.2. e 7.3.).Ne consegue anche la irrilevanza della questione di legittimità costituzionaleproposta in subordine con il secondo motivo di ricorso, avendo già lagiurisprudenza esaminato e ritenuto priva di fondamento la necessità di ulterioriinterventi di lettura costituzionale, con riferimento al quadro sistematico così comedelineato nelle pronunce costituzionali e di legittimità.Rispetto a quest’ultimo aspetto si veda anche Cass. Sez. 1, n. 24709 del11/01/2023 Rv. 284772 – 01: ‘In tema di misure di prevenzione, la sentenza dellaCorte costituzionale n. 24 del 2019 che ha dichiarato, tra l'altro, l'infondatezzadella questione sollevata in relazione all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6settembre 2011, fornendo indicazioni interpretative che escludono il vizio diincostituzionalità, non consente la revoca del provvedimento di confisca che trovagiustificazione in detta norma’.4. La pronuncia della Corte di appello di Catanzaro impugnata nel presenteprocedimento, emessa il 14 marzo 2025, senza dare atto della precedente istanza,ha confermato il giudizio di rigetto della istanza di revocazione presentata il 1 luglio2024.Il ricorso presentato è, come detto, inammissibile, in quanto manifestamenteinfondato in ordine alle violazioni di legge denunziate, mentre nel resto tende ariproporre, in sede di legittimità, questioni di fatto in ordine alle quali la Corte diappello - a differenza di quanto affermato dai ricorrenti — ha svolto non censurabiliargomentazioni.Va ricordato che in sede di prevenzione la deduzione del vizio di motivazione,quale motivo di ricorso per cassazione, non ha spazio autonomo, ma è ricompresanella 'violazione di legge', intendendosi per tale l'assenza o la mera apparenza delpercorso argomentativo.E' infatti l'articolo 10, comma 3, del t.u., a prevedere che il ricorso è ammessoper sola violazione di legge, con esclusione dei vizi di contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione; da ciò deriva che è sindacabile in sede di legittimità lasola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazionedi un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità(motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprenderel'itinerario logico seguito dal giudice; in tali casi, infatti, non è la congruità logicadelle singole affermazioni probatorie ad essere valutata, quanto la mancataosservanza del generale obbligo di motivazione imposto dall'art. 125, comma 3,del codice di rito (Sez. 5, n. 19598, del 8.4.2010, Rv. 247514).Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello ha ripercorsol'insegnamento della Corte di legittimità in materia di confisca di prevenzione,sottolineando che il giudice della prevenzione non è tenuto a effettuare una nuovavalutazione del materiale probatorio, che è già stato delibato nel contraddittoriodelle parti, e ritenuto sufficiente a ricavarne la ricorrenza dei presupposti dellemisure di prevenzione per essere il proposto annoverabile anche nella categoriacriminologica di cui alla lett. b); fermo restando che il fondamento giustificativodella confisca basato sulla categoria criminologica non investita dalla declaratoriadella legittimità costituzionale deve connotarsi in termini di autonomia eautosufficienza, come ritenuto nel caso in esame.La Corte ha inoltre valutato come [OSCURATO:PERSONA] sia stato dichiarato socialmentepericoloso in riferimento alle numerose condotte di evasioni fiscali, fatturazioneper operazioni inesistenti, truffe finalizzate all'erogazione di contributi comunitari,associazione a delinquere, emerse all'esito degli accertamenti espletati dalconsulente del pubblico ministero, ed è stato sottolineato come la palesatapropensione all'illecito ha avuto modo di manifestarsi soprattutto con riferimentoa reati suscettibili di garantire notevole profitto economico, così da consentirglidi acquisire, in difetto di idonei flussi finanziari di origine lecita, un notevolecompendio patrimoniale.Su questa base è stato ritenuto che il decreto applicativo della confisca siastato adottato sul concorrente ed autosufficiente presupposto che l’[OSCURATO:PERSONA] èpersona che, per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, sulla base dielementi di fatto, aver vissuto abitualmente anche in parte con i proventi di attivitàdelittuose; il tutto ottenendo indebitamente, in modo ripetuto e costante neltempo, da un lato consistenti risparmi di imposta e dall'altro cospicui contributipubblici, riuscendo a costituire realtà aziendale ed immobiliari che altrimenti nonavrebbe potuto acquisire; il Tribunale aveva già affermato positivamente lacircostanza che ‘l'[OSCURATO:PERSONA] appare abitualmente dedito al traffici delittuosi ecomunque soggetto che vive, anche in parte, con i proventi di attività delittuose’.Sempre nel decreto del Tribunale, come riportato dalla Corte di appello, silegge che l’[OSCURATO:PERSONA] ha agito ‘mediante la costituzione di imprese cartiere,l'emissione e l’utilizzazione di fatture per operazioni economiche inesistenti in tuttoo in parte, in diretto collegamento con l'erogazione di contributi pubblici ecomunitari, collegate a operazioni di contrabbando di olio di provenienzaextracomunitaria, al fine così di aumentare il volume effettivamente prodotto elucrando maggiori contributi cui altrimenti non avrebbe avuto diritto’; il Tribunaleha altresì valutato il rapporto tra tenore di vita e gli incrementi patrimonialidell'[OSCURATO:PERSONA] e i redditi di fonte lecita da lui e dai suoi familiari percepiti, stimatisproporzionati per difetto; è stata infatti accertata la percezione di ingentifinanziamenti pubblici per un valore di decine di milioni di euro che quantomenoinizialmente hanno costituito unico reddito e successivamente una componentesignificativa del reddito familiare, consentendo l'espansione del gruppo criminalenel settore immobiliare e societario; è infatti incontestato che la famigliadell’[OSCURATO:PERSONA] abbia tratto sostentamento dai profitti delle attività finanziarie svolte,la cui connotazione illecita è stata ampiamente documentata.In particolare, la Corte d'appello, nel confermare il decreto genetico, haevidenziato espressamente come [OSCURATO:PERSONA], dalle attività delittuose svolte, ‘abbiatratto i proventi che hanno contribuito al sostentamento e allo sviluppoesponenziale delle sue imprese che hanno nel tempo raggiunto le notevolissimepensioni vincibili dal provvedimento gravato giovandosi dell'apporto di risorseillecitamente ottenute con le condotte delittuose sopra specificate’.Le censure dei ricorrenti appaiono in maniera fuorviante insistere sul concettoche la sproporzione analizzata tra le capacità economiche reddituali del propostoe gli investimenti effettuati dal lui e dal suo nucleo familiare, fossero incentrate suoperazioni aventi a che fare con investimenti reinvestimenti e non certo con speseutilizzate per il sostentamento familiare; entrambi i giudici di merito, nel compieretale operazione di comparazione, hanno fatto riferimento alla consulenza tecnicaespletata, che ha accertato che i redditi illeciti inizialmente hanno costituito unicoreddito e successivamente una componente significativa del reddito familiare.Ciò posto, l'applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di meritoe non risulta sindacabile nella presente sede di legittimità ove i criteri adoperatinon risultino manifestamente illogici o incongrui; la giurisprudenza di legittimitàha in ogni caso affermato che sia che la norma azionata non ha le ambizioni e le"responsabilità" della incriminazione, limitandosi a facoltizzante la confisca diprevenzione e che, pertanto, tollera ampiamente l'utilizzo di criteri indiziari quantoalla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti) ,sia che la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto diricostruzione della capacità di investimento (la giustificazione della provenienza)(così Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, Rv. 271996). Onere che nel caso di specienon è stato assolto dal proposto, non avendo lo stesso fornito alcuno specificoelemento valevole a contestare l'adeguatezza dei parametri utilizzati, né haindicato parametri alternativi dai quali desumere che la spesa affrontata dallafamiglia per il suo sostentamento abbia avuto provenienza lecita.Le condotte illecite ritenute, anche sulla base di fatti che per il decorso deltempo sono state oggetto di proscioglimento per prescrizione, ben possono farritenere che il soggetto responsabile viva abitualmente dei relativi proventi,complessivamente considerati, determinandosi quella sorta di tendenzialeconfusione tra patrimonio di origine lecita e incrementi derivanti da condotteillecite.Per quanto riguarda la citata sentenza di assoluzione, si ricorda da un latol'autonomia della valutazione del giudice della prevenzione, rispettoall'accertamento svolto in sede penale (Sez. 1 n 7585/2014, rv. 259672), dall'altrola rilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità, delle sentenze di proscioglimentoper estinzione del reato dovuta a prescrizione che possono assumere rilevanza nelgiudizio di prevenzione laddove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza osia ricavabile in via autonoma dagli atti (Sez. 1, 31209/2015, Scagliarini ,Rv.264320); il proposto [OSCURATO:PERSONA] risultava essere stato condannato inprimo grado per il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti al finedi evadere le imposte dirette e l'IVA e poi prosciolto in appello per intervenutaprescrizione e risultava in molti altri processi, tutti specificamente esaminati,prosciolto in primo grado per estinzione del reato dovuta a prescrizione oarchiviato per effetto del decorso del tempo, potendosi ricavare da tali vicende, ungiudizio prognostico di pericolosità in ragione della sistematicità e serialità delricorso reiterato alle truffe ed alla falsa fatturazione, sempre ritenuta costituentedelitto, che ha comportato risparmi di imposta e proventi notevoli poi reinvestitinell'attività produttiva che riceveva esponenziale sviluppo dall'attività delittuosaposta in essere.5. La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi rende non necessaria lapronuncia sulla latitudine della legittimazione dei due soggetti, diversi dall’eredeuniversale [OSCURATO:PERSONA], e cioè i legatari [OSCURATO:PERSONA] MatteoGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA].6. I ricorsi presentati devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi attiad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, dellasomma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 03/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 13554/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris