Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 09707/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ric:orso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, per quanto qui interessa ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto in materia di stupefacenti.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'Olivieri, lamentando la nullità della prefata sentenza, posto che il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte territoriale è stato notificato al ricorrente privo dei requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. a), f), g), visto che in esso venivano indicate tre date diverse, in modo poco comprensibile perché annotate a penna e senza orario, determinando una incertezza sulla vocatio in iudicium.

3. Il dedotto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato.

Risulta dagli atti processuali che il difensore di fiducia del ricorrente è stato regolarmente presente all'udienza del 21 febbraio 2020, in tale sede associandosi alla richiesta del PM che aveva concluso chiedendo la rideterminazione in melius della pena inflitta, senza eccepire alcunché in ordine alla notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del suo assistito.

Pare evidente come l'assenza dell'imputato non possa in alcun modo addebitarsi alla presunta poca chiarezza del decreto di citazione in appello, che non ha impedito la partecipazione del difensore all'udienza ritualmente fissata.

Del resto, la mera correzione a penna della data, comunque agevolmente identificabile, non inficia la legittimità del decreto; né il ricorrente ha fornito elementi a supporto dell'asserita mancata conoscenza della citazione per il giudizio d'appello o del fatto che le indicate modalità di citazione in giudizio abbiano impedito la sua partecipazione al processo.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la condanna al pagamento di una somma che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] ti PiciTh (dALte [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilita del ric:orso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Napoli, in sede di rinvio, per quanto qui interessa ha rideterminato la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato a lui ascritto in materia di stupefacenti. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'Olivieri, lamentando la nullità della prefata sentenza, posto che il decreto di citazione a giudizio innanzi alla Corte territoriale è stato notificato al ricorrente privo dei requisiti di cui all'art. 429, comma 1, lett. a), f), g), visto che in esso venivano indicate tre date diverse, in modo poco comprensibile perché annotate a penna e senza orario, determinando una incertezza sulla vocatio in iudicium. 3. Il dedotto motivo di ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Risulta dagli atti processuali che il difensore di fiducia del ricorrente è stato regolarmente presente all'udienza del 21 febbraio 2020, in tale sede associandosi alla richiesta del PM che aveva concluso chiedendo la rideterminazione in melius della pena inflitta, senza eccepire alcunché in ordine alla notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti del suo assistito. Pare evidente come l'assenza dell'imputato non possa in alcun modo addebitarsi alla presunta poca chiarezza del decreto di citazione in appello, che non ha impedito la partecipazione del difensore all'udienza ritualmente fissata. Del resto, la mera correzione a penna della data, comunque agevolmente identificabile, non inficia la legittimità del decreto; né il ricorrente ha fornito elementi a supporto dell'asserita mancata conoscenza della citazione per il giudizio d'appello o del fatto che le indicate modalità di citazione in giudizio abbiano impedito la sua partecipazione al processo. 4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la condanna al pagamento di una somma che si stima equo determinare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] ro [OSCURATO:PERSONA] ti PiciTh (dALte [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 09707/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris