CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2025
Cassazione n. 07029/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ? letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perchè proposto fuori termine; ritenuto in particolare che l'impugnazione, depositata il 2/12/24 andava proposta al piu tardi entro il 18 novembre 2024, considerati 45 giorni dalla scadenza del termine decorrente da quello di previsto deposito (90 giorni) della motivazione della sentenza impugnata (19/9/24, nel caso puntualmente rispettato), e ciò computando anche l'ulteriore periodo di cui all'ad 585 comma 1 bis cpp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'ad. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'ad. 616 dello stesso codice; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 2025.