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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 24220/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio.

L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa .

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

Come già recentemente ribadito da questa Corte, con argomentazioni che si riportano, (Sez. 7 - n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 - 01), è vero che per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d.

Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv. 285318; Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209).

E' anche vero però che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad esempio, la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata).

Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, alla luce dell'epoca remota del precedente verbale di accertamento e della mancata allegazione di dati contrari da parte dell'interessato, la recidiva era stata ritualmente contestata.

Tale carenza, peraltro, è chiaramente indicativa della genericità del ricorso, non avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato della definitività dell'accertamento.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 • del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge in ordine alla ritenuta recidiva nel biennio, non avendo l'accusa provato la definitività dell'accertamento della violazione amministrativa . 2. Il ricorso è manifestamente infondato. Come già recentemente ribadito da questa Corte, con argomentazioni che si riportano, (Sez. 7 - n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200 - 01), è vero che per l'integrazione della recidiva nel biennio idonea, ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 5 gennaio 2016, n. 8, ad escludere il reato dall'area della depenalizzazione, non è sufficiente che sia intervenuta la mera contestazione dell'illecito depenalizzato, ma è necessario che questo sia stato definitivamente accertato (Sez. 4, n. 44905 del 12/10/2023, Fevola, Rv. 285318; Sez. 6, n. 27398 del 06/04/2018, Dedominici, Rv. 273405; Sez. 4, n. 6163 del 24/10/2017, dep. 2018, Okere, 272209). E' anche vero però che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che non è indispensabile produrre un'attestazione documentale della definitività del pregresso analogo illecito, bensì che è sufficiente, in via alternativa (ed esemplificativa), l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza del personale di P.G. (o una nota di servizio del personale di P.G., se utilizzabile in giudizio), accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi quali, ad esempio, la deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 49548 del 23/11/2023, Borrello, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 44473 del 05/10/2023, Barbaro, non massimata; Sez. 4, n. 40851 del 13/09/2023, Triolo, non massimata; Sez. 4, n. 40843 del 13/09/2023, Cerbone, non massimata; Sez. 7, Ord. n. 35339 2 del 07/06/2023, Dakir, non massimata; Sez. 6, n. 11348 del 22/02/2023, Manno, non massimata; Sez. 4, n. 30836 del 13/07/2022, Passalacqua, non massimata). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale si è allineata a tale orientamento, avendo correttamente rilevato che, alla luce dell'epoca remota del precedente verbale di accertamento e della mancata allegazione di dati contrari da parte dell'interessato, la recidiva era stata ritualmente contestata. Tale carenza, peraltro, è chiaramente indicativa della genericità del ricorso, non avendo la difesa apportato elementi utili a smentire il dato della definitività dell'accertamento. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 • del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e
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