CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16794/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, AGENZIA [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato-ricorrente-controAGENZIA [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Vasi unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]ROSENGA, Claudia ROSENGA e Massimo PEREGO, in persona del Curatore-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6174/2021depositata il 23/09/2021.Numero registro generale 28564/2021Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16794/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione notificato in data 11/19 novembre 2014, il Mini-stero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,il Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] e Forestali impugnavano, aisensi degli artt. 827 e ss., c.p.c. il lodo arbitrale depositato in data 14 no-vembre 2013, in esito dall'arbitrato promosso dall'[OSCURATO:PERSONA].r.l. e dalla [OSCURATO:SOCIETA]., concessionarie del serviziodi raccolta ed accettazione di scommesse ippiche, avente ad oggetto il de-dotto ritardo nell'esecuzione di quanto previsto dal bando.La Corte d'appello, con sentenza 6174/2021, ha dichiarato inammissi-bile l'impugnazione del lodo, in quanto tardiva, per superamento del termi-ne previsto dall'art. 241 comma 15-bis del D.lgs. n. 163 del 2006 (codicecontratti pubblici), che stabilisce la decorrenza del termine cd. lungo in cen-tottanta giorni dal deposito del lodo presso la Camera Arbitrale.L'Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, affidan-dosi a cinque motivi.Il curatore fallimentare della [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] C.,nonché dei soci, ha depositato controricorso dichiaratamente tardivo, al finedi rappresentare la necessità, per la procedura fallimentare, di una tratta-zione prioritaria della controversia.L'Agenzia ippica [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione si è difesa con controricor-so e ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 30 del D.lgs. 163/2006, ai sensi dell'art. 360 comma 1,Numero registro generale 28564/2021Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16794/2026Data pubblicazione 28/05/2026n. 3 c.p.c., e la inapplicabilità della normativa dei contratti pubblici alleconcessioni di pubblici servizi. La parte ricorrente deduce che la Corte diappello di Roma ha errato nel ritenere applicabile la normativa dei contrattipubblici alla controversia in esame, riguardante l'esecuzione della conces-sione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse ippiche, stan-te la natura di concessione di servizi, diversa dall'appalto di servizi. Rilevala diversità tra siffatti istituti, che ha ispirato il legislatore del 2006, il quale,nell'art. 30 del previgente codice dei contratti pubblici, ha sottratto le con-cessioni di servizi al rispetto del suddetto codice, salva solo l'applicabilitàdei principi desumibili dal Trattato europeo e dei principi generali vigenti inmateria (trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità ditrattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità). La bontà di tale pre-visione è poi confermata ulteriormente dal nuovo codice dei contratti pub-blici, D.lgs. 50/2016, il quale implicitamente ripropone suddetta esclusione,prevedendo espressamente le previsioni applicabili alle concessioni di servi-zi nell'art. 164, comma 2. Osserva che nella fattispecie concreta, nella qua-le il Collegio arbitrale si è costituito il 15 gennaio 2010, (e non come ritenu-to dalla Corte il 19 maggio 2011), il lodo è stato sottoscritto il 14 novembre2013, e la relativa impugnazione è stata proposta con la consegna dell'attoall'ufficiale giudiziario per la notifica in data 11 novembre 2014.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazio-ne dell'art. 241, comma 15-bis, del D.lgs. n. 163/2006, in relazione all'art.15 della Convenzione ed all'art. 828 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. L'Avvocatura evidenza che il Collegio arbitrale, per risolvere lacontroversia, ha seguito le norme del codice di procedura civile in materia,di cui agli artt. 806 e ss., ritenendo quindi non applicabili gli artt. 241 e ss.del codice dei contratti pubblici. L'Avvocatura deduce che il Collegio si è at-tenuto all'espressa volontà delle parti, contenuta nella Convenzione stipula-ta il 28 dicembre 1999, in cui la clausola compromissoria prevista all'art.15, al comma 2 prevede testualmente: “Gli arbitri giudicheranno secondoNumero registro generale 28564/2021Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16794/2026Data pubblicazione 28/05/2026diritto applicando le norme del codice di procedura civile in materia di arbi-trato rituale”.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la erronea applicazionedell'art. 241, comma 15-bis, introdotto dal D.lgs. 53/2010 nel codice con-tratti pubblici, in relazione all'art. 11, disp. prel. c.c., all'art. 828, comma 2,c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e la inapplicabilità dellanormativa alle convenzioni di arbitrato stipulate prima della riforma, dalmomento che la clausola compromissoria è stata stipulata precedentemen-te alla riforma.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 253, comma 34, lett. c), del D.lgs. 163/2006, ai sensidell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sulla individuazione della data correttadi costituzione del Collegio arbitrale, costituito in un momento precedenteall'entrata in vigore della riforma. La parte ricorrente stigmatizza l'errorenel ritenere il Collegio arbitrale costituito alla data del 19 maggio 2011 (in-vece della data corretta del 15 gennaio 2010), posto che il Collegio arbitra-le si considera costituito con la nomina di due arbitri delle parti, e tale dataviene individuata come discrimen per stabilire la disciplina applicabile.5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c. la omessa applicazione dell'art. 153, comma 2, c.p.c. sulla ri-messione in termini, attesa la imprevedibilità del mutamento giurispruden-ziale.6.- Il primo motivo è fondato.La Corte d'appello, pur qualificando il rapporto come concessione dipubblico servizio, in conformità a quanto affermato da Cass. Sez. Un., n.23418 del 26/10/2020, ha ritenuto applicabile la disciplina dei contrattipubblici, affermando che «Invero il caso in esame che afferisce all'esecu-zione della concessione del servizio di raccolta e accettazione delle scom-messe ippiche trova applicazione la normativa dei contratti pubblici verten-dosi in tema di concessione di servizi».Numero registro generale 28564/2021Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16794/2026Data pubblicazione 28/05/2026In particolare, la Corte di merito ha ritenuto applicabile la previsione dicui all'art. 241, comma 15-bis, del codice dei contratti previgente, secondocui «il lodo è impugnabile, oltre che per motivi di nullità, anche per viola-zione delle regole di diritto relative al merito della controversia. L'impugna-zione è proposta nel termine di novanta giorni dalla notificazione del lodo enon è più proponibile dopo il decorso di centoottanta giorni dal deposito dellodo presso la Camera arbitrale». Sulla scorta di questa disposizione, rite-nuta ratione temporis applicabile poiché il collegio arbitrale si sarebbe costi-tuito - secondo la Corte d'appello - in data 19 maggio 2011, ha dichiaratoinammissibile la impugnazione del lodo, in quanto proposta oltre il terminedi 180 giorni dal deposito (14 novembre 2013).Così operando, la Corte d'appello non ha tenuto conto che l'art. 30 delD.lgs. 163/2006 prevede che le disposizioni del codice non si applichino alleconcessioni di servizi. La norma contenuta nel citato art. 241, comma 15bis, non costituisce espressione di quei principi generali in tema di traspa-renza comunque applicabili, ma una deroga al regime generale della impu-gnazione del lodo previsto dall'art. 828 c.p.c. ratione temporis vigente, chefissava il termine lungo per l'impugnazione in un anno dalla data dell'ultimasottoscrizione. Trattandosi di una norma derogatoria alla regola generale, èdi stretta applicazione e pertanto rientra in quelle disposizioni che secondol'art. 30 cit. non si applicano alle concessioni di servizi.Ha quindi errato la Corte d'appello dichiarare inammissibile l'impugna-zione del lodo per tardività.Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbitigli altri, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'ap-pello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liqui-dazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P.Q.MNumero registro generale 28564/2021Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16794/2026Data pubblicazione 28/05/2026Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza im-pugnata e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, perun nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legit-timità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.Il PresidenteGuido Mercolino