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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 19062/2026

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ce per le indagini preliminari delTribunale di Imperia ha rigettato la richiesta difensiva, volta all’audizione – con le formedell’indicente probatorio – della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nell’ambitodel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si procede peril reato di cui agli artt. 56-577-bis cod. pen., posto in essere in Ventimiglia in data08/01/2026.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] – deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., per nonesser stata adeguatamente considerata la condizione di particolare vulnerabilità nella qualeversava la persona offesa, trattandosi di situazione desumibile dal tipo di reato per il quale siprocede, ossia il tentato femminicidio e anche considerando la realizzazione della condottamediante violenza alla persona.3.

Rileva il Collegio che il reato per il quale si procede non è inserito nel catalogodi cui all’art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen., in relazione ai quali la vulnerabilità dellap e r s o n a o f f e s a r a p p r e s e n t a c o n d i z i o n e p r e s u n t a p e r l e g g e ( S e z .

U ,n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 – 01: ‹‹È abnorme e, pertanto,ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenzadelle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiestadi incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno deireati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.,trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge››).Escluso il ricorrere di tale previsione legislativa, l’ordinanza di rigetto della richiestadi procedere all’assunzione di una prova mediante le forme dell’incidente probatorio non puòessere oggetto di impugnazione in sede di legittimità (si veda Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 – 01, che ha così deciso: ‹‹Èinammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indaginipreliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio››).4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ce per le indagini preliminari delTribunale di Imperia ha rigettato la richiesta difensiva, volta all’audizione – con le formedell’indicente probatorio – della persona offesa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nell’ambitodel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del quale si procede peril reato di cui agli artt. 56-577-bis cod. pen., posto in essere in Ventimiglia in data08/01/2026.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – con atto a firma dell’avv.[OSCURATO:PERSONA] – deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. a) cod. proc. pen., per nonesser stata adeguatamente considerata la condizione di particolare vulnerabilità nella qualeversava la persona offesa, trattandosi di situazione desumibile dal tipo di reato per il quale siprocede, ossia il tentato femminicidio e anche considerando la realizzazione della condottamediante violenza alla persona.3. Rileva il Collegio che il reato per il quale si procede non è inserito nel catalogodi cui all’art. 392 comma 1-bis cod. proc. pen., in relazione ai quali la vulnerabilità dellap e r s o n a o f f e s a r a p p r e s e n t a c o n d i z i o n e p r e s u n t a p e r l e g g e ( S e z . U ,n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 – 01: ‹‹È abnorme e, pertanto,ricorribile per cassazione il provvedimento con il quale il giudice rigetta, per insussistenzadelle condizioni di vulnerabilità della vittima o di non rinviabilità della prova, la richiestadi incidente probatorio avente ad oggetto la testimonianza della persona offesa di uno deireati compresi nell'elenco di cui all'art. 392, comma 1-bis, primo periodo, cod. proc. pen.,trattandosi di presupposti la cui esistenza è presunta per legge››).Escluso il ricorrere di tale previsione legislativa, l’ordinanza di rigetto della richiestadi procedere all’assunzione di una prova mediante le forme dell’incidente probatorio non puòessere oggetto di impugnazione in sede di legittimità (si veda Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 – 01, che ha così deciso: ‹‹Èinammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice per le indaginipreliminari accoglie, rigetta o dichiara inammissibile la richiesta di incidente probatorio››).4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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