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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 06201/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE LECCEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce; Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce volto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 695 del 18 settembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso, in data 31 maggio 2022, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Lecce.

L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 25 gennaio 2022, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, investito quale giudice dell'esecuzione della predetta richiesta del Procuratore della Repubblica, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti allo stesso Giudice per le indagini preliminari.

La richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza n. 695 del 2019 (definitiva 1'8 ottobre 2019) è stata giustificata con il passaggio in giudicato, il 16 dicembre 2021, di sentenza di condanna n. 1869/21 emessa dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica.

A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale spetta al giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e non, come ritenuto dal Tribunale di Lecce, al giudice che ha emesso la sentenza oggetto dell'incidente di esecuzione.

Poiché, nel caso di specie, il giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, è il Tribunale salentino a questo spetta la competenza a decidere in ordine all'incidente di esecuzione.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di Lecce ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce in data 13 gennaio 2022.

Deve, infatti, essere ribadito che è ammissibile il conflitto fra Tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale avente ad oggetto la individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50893 del 21/06/2018, Longobardi, Rv. 274681).

2. L'incidente di esecuzione ha ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa il 18 settembre 2019 (definitiva 1'8 ottobre 2019) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale salentino e si fonda, ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., sulla definitività, in data 16 dicembre 2021, di altra sentenza di condanna emessa il 6 luglio 2021 dallo stesso Tribunale.

Investito dell'incidente di esecuzione il Tribunale ha ricusato di prendere cognizione della questione richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva.

Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art.665 cod. proc. pen., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato» (Sez. 1, n. 4825 del 04/07/2000, Molinari, Rv. 216915).

Si tratta, tuttavia, di orientamento isolato e risalente a fronte di quello ormai consolidato secondo cui, invece, «nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, App.

Napoli, Rv. 282011, conformi Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679-; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio, Rv. 261459).

In sostanza, il giudice dell'esecuzione è unico e non può variare a seconda del provvedimento sul quale vede l'oggetto della questione devoluta.

Si tratta di una competenza funzionale determinata tenendo conto del parametro oggettivo, quale quello cronologico, che prescinde dalla distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.3.

Alla luce di quanto esposto e in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in data

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: TRIBUNALE LECCEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce; Procedimento a trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce volto alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n. 695 del 18 settembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso, in data 31 maggio 2022, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Lecce. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che, con ordinanza del 25 gennaio 2022, il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, investito quale giudice dell'esecuzione della predetta richiesta del Procuratore della Repubblica, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti allo stesso Giudice per le indagini preliminari. La richiesta di revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza n. 695 del 2019 (definitiva 1'8 ottobre 2019) è stata giustificata con il passaggio in giudicato, il 16 dicembre 2021, di sentenza di condanna n. 1869/21 emessa dal Tribunale di Lecce, in composizione monocratica. A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, la competenza a decidere sulla richiesta di revoca della sospensione condizionale spetta al giudice dell'esecuzione individuato a norma dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. e non, come ritenuto dal Tribunale di Lecce, al giudice che ha emesso la sentenza oggetto dell'incidente di esecuzione. Poiché, nel caso di specie, il giudice che ha emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima, è il Tribunale salentino a questo spetta la competenza a decidere in ordine all'incidente di esecuzione. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di Lecce ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce in data 13 gennaio 2022. Deve, infatti, essere ribadito che è ammissibile il conflitto fra Tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale avente ad oggetto la individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 50893 del 21/06/2018, Longobardi, Rv. 274681). 2. L'incidente di esecuzione ha ad oggetto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza emessa il 18 settembre 2019 (definitiva 1'8 ottobre 2019) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale salentino e si fonda, ai sensi dell'art. 168, comma primo, cod. pen., sulla definitività, in data 16 dicembre 2021, di altra sentenza di condanna emessa il 6 luglio 2021 dallo stesso Tribunale. Investito dell'incidente di esecuzione il Tribunale ha ricusato di prendere cognizione della questione richiamando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, «in tema di determinazione del giudice competente per l'esecuzione di una sentenza di condanna, non si rende sufficiente, ai fini dell'applicazione dell'art. 665, comma quarto, cod. proc. pen., il fatto che vi sia coesistenza di più sentenze a carico di una stessa persona, essendo invece necessaria, a tal fine, una pluralità di provvedimenti di giudici diversi, dai quali derivi la stessa questione da delibare in sede esecutiva. Ne discende che, quando, pur nella sussistenza di giudicati emessi da diversi giudici, sorga questione concernente l'esecuzione di uno solo di essi per fatto non incidente in modo assoluto sull'esecutività degli altri, va applicata la disciplina di cui all'art.665 cod. proc. pen., secondo cui competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato» (Sez. 1, n. 4825 del 04/07/2000, Molinari, Rv. 216915). Si tratta, tuttavia, di orientamento isolato e risalente a fronte di quello ormai consolidato secondo cui, invece, «nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo» (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, App. Napoli, Rv. 282011, conformi Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, Musumeci, Rv. 264679-; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Armanio, Rv. 261459). In sostanza, il giudice dell'esecuzione è unico e non può variare a seconda del provvedimento sul quale vede l'oggetto della questione devoluta. Si tratta di una competenza funzionale determinata tenendo conto del parametro oggettivo, quale quello cronologico, che prescinde dalla distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.3. Alla luce di quanto esposto e in adesione all'orientamento giurisprudenziale maggioritario e più recente, deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Lecce. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Lecce cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data
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