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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45544/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 1), associazione di stampo mafioso; - capi 9), 19) e 30), estorsione; - capo 59), violenza privata; - capo 83), messa in vendita di stupefacente (così giudizialmente qualificata).

2. E' contestata all'indagato, al capo 1), la partecipazione al sodalizio di 'ndrangheta denominato cosca Bellocco, facente parte del mandamento tirrenico, società di Rosarno, quale persona di assoluta fiducia del padre, [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], soggetti apicali della 'ndrina; partecipazione estrinsecatasi nell'essersi Palaia messo a disposizione della consorteria, anche presenziando a riunioni e summit, e nell'averne perseguito gli interessi, cooperando con gli altri associati, in fase ideativa e/o in fase materiale, alla realizzazione del programma criminoso, come risultante da specifiche intercettazionì e dal narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA].

In tale programma associativo si inseriscono i reati fine, contestati nei capi ulteriori sulla base di provvista indiziaria integrata sempre da intercettazioni.

L'estorsione di cui al capo 9) aveva a presupposto la ritorsione subita da [OSCURATO:PERSONA], affiliato alla cosca Bellocco, al quale era stata incendiata un'automobile a seguito di contrasti originati da vicende sentimentali.

I sodali della cosca avevano imposto agli autori della ritorsione una compensazione di natura patrimoniale.

Il concorso di Palaia era dato dalla sua partecipazione alla riunione deliberativa del crimine e dall'essersi fatto diretto messaggero della pretesa estorsiva.

L'estorsione di cui al capo 19) era avvenuta a danno di un imprenditore locale, sotto forma di indebita ingiunzione alla periodica corresponsione di somme di denaro.

L'estorsione di cui al capo 30) aveva preso di mira le controparti di una compravendita immobiliare, costrette a riversare alla cosca una percentuale del prezzo.

In entrambe le vicende, Palaia si era ingerito nella materiale realizzazione delle condotte delittuose.

La violenza privata di cui al capo 59), cui pure l'indagato aveva preso materiale parte, era stata diretta contro altro imprenditore, costretto ad avere rapporti commerciali solo con soggetti graditi alla cosca.Da ultimo, Palaia era rimasto coinvolto nel traffico di stupefacenti di cui al capo 83), avendo accompagnato nella Capitale altro correo allo scopo di piazzare una partita di cocaina.

3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo.

3.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 1).

L'ordinanza impugnata deriverebbe l'esistenza della cosca Bellocco da pregressi giudicati, senza preoccuparsi di verificarne la persistente operatività, pur all'esito delle scissioni che l'avrebbero interessata, né di verificare se l'indagato vi fosse realmente affiliato, non potendo la partecipazione associativa essere confusa con una condizione di mera sudditanza di ordine sociale o familiare, o essere derivata da condotte ispirate da mero tornaconto personale o parentale.

Le propalazioni del collaboratore Albanese rifletterebbero il solo rapporto fiduciario, che legava Palaia allo zio, [OSCURATO:PERSONA], in assenza di accertate condotte tese al mantenimento in vita o al rafforzamento della consorteria, rivelatrici di quel ruolo dinamico e funzionale preteso, per la configurazione della partecipazione associativa, dalla giurisprudenza di legittimità.

Le dichiarazioni di Albanese sarebbero state, del resto, giudicate insufficienti a sorreggere l'accusa associativa di narcotraffico.

La presenza di Palaia al summit di 'ndrangheta di Laureana di Borrello resterebbe incerta, essendo dubbia la sua identificazione come interlocutore di una delle conversazioni intercettate.

3.2. Nel secondo e terzo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 9).

L'ordinanza impugnata non si sarebbe validamente confrontata con la ricostruzione alternativa della vicenda in contestazione, offerta nella memoria difensiva, tesa ad accreditare uno svolgimento bifasico della vicenda stessa, a limitare alla prima fase l'apporto materiale dell'indagato e ad escludere in corrispondenza il dolo estorsivo in capo a lui.

L'esercizio della violenza e minaccia sarebbe stato, in questa fase, avulso da finalità di profitto ingiusto.

L'estorsione si sarebbe consumata solo nella seconda fase, mediante l'imposizione del versamento della somma ulteriore di 3.000 euro, eccedente il valore del bene incendiato, destinata alla cosca.

Il motivo ripercorre, in chiave dimostrativa dell'assunto, talune risultanze investigative.Sarebbe dunque semmai configurabile, a carico dell'indagato, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen., o al più quello di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. 3.3.

Nel motivo successivo, numerato nuovamente come terzo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 19).

La provvista indiziaria, integrata da intercettazioni, sarebbe priva di gravità.

Non sarebbe certa l'identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni.

Il compito di messaggero della pretesa estorsíva non sarebbe stato da lui compiutamente svolto, non essendo la supposta intimidazione mai giunta al destinatario, che avrebbe successivamente pagato dietro diversa e ulteriore minaccia.

3.4. Nel quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione ai capi 30) e 59).

E' censurata la concludenza indiziaria delle intercettazioni.

3.5. Nel quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 83).

Il motivo ripercorre il contenuto delle intercettazioni, intendendo far risaltare come gli interlocutori non avessero affatto la disponibilità attuale della sostanza stupefacente, né avessero ancora idea di dove reperirla, né avessero con loro i soldi per farlo.

Si verserebbe nell'ipotesi del reato impossibile, o del tentativo incompiuto.

Non sarebbe stata in ogni caso dimostrata la tipologia dello stupefacente.

3.6. Nel sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa, ritenuta rispetto ai reati fine.

Mancherebbero elementi fattuali specifici, indicativi della finalità in questione, o dimostrativi di quel quid pluris (rispetto al normale dolo di reato) necessario per affermare che l'agito fosse estrinsecazione di modalità operative proprie delle consorterie mafiose.

3.7. Nel settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rilievo delle esigenze cautelari, essendo la presunzione relativa, esistente al riguardo, smentita dal tempo trascorso, non adeguatamente valorizzato dal Tribunale.

4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso muove censure del tutto generiche in ordine alla pretesa cessata operatività della cosca Bellocco, la cui esistenza è consacrata da pregressi giudicati, e muove censure, da giudicare invece infondate, in ordine alla valutazione del quadro indiziario sull'affiliazione alla cosca dell'indagato.

1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez.

U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi.

Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e d:uratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e la struttura.

Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici.

L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe nel senso voluto dall'art. 416-bis cod. pen. 1.2.

L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, da circostanze, in tal senso adeguatamente significative, quali la costante disponibilità dell'indagato ad eseguire le direttive dei capi dell'organizzazione, la messa in atto delle medesime direttive in ripetuti contesti, la diretta partecipazione a summit mafiosi, il coinvolgimento in numerosi reati fine di rilievo ed interesse associativo.

Il corrispondente quadro di gravità indiziaria, valutato dal giudice del riesame, è alimentato da fonti adeguate, rappresentate da esiti plurimi e convergenti di intercettazioni, rafforzati dalle dichiarazioni del collaboratore di cliustizia Albanese.

Il motivo di ricorso non coglie, nell'apprezzamento che di tale quadro opera il giudice a quo, alcuna reale criticità motivazionale, o aporia logica del ragionamento, se si tiene conto che l'identificazione degli autori delle conversazioni intercettate è in sé questione di fatto, estranea al perimetro del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare.

Né rilevano, a beneficio del ricorrente, le carenze o insuffic:ienze della cornice imputativa riferibile alle condotte ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, o di narcotraffico, per le quali il Tribunale del riesame ha adottato una pronuncia liberatoria.

Gli elementi di prova cautelare risultano, dunque, vagliati con rigore, apparendo adeguatamente rappresentativi - allo stato - del ruolo dinamico e funzionale assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione di stampo mafioso.

2. I connessi motivi secondo e terzo sono infondati.

Le confutazioni sull'andamento bifasico della vicenda estorsiva, di cui al capo 9), sono di puro merito e frutto, in tale ambito, dì una ricostru2:ione unilaterale di risultanze investigative, che allo stato appaiono diversamente vagliate, con adeguata motivazione, dal Tribunale del riesame.

In ogni caso - quand'anche nella c.d. prima fase (in cui il contributo materiale dell'indagato si sarebbe in tesi esaurito) l'interesse della cosca fosse stato solo quello di ottenere il risarcimento del danno subito da Stilo, senza scopo di lucro ulteriore, «al fine di ristabilire gli equilibri in seno all'organizzazione» (come è scritto testualmente nel secondo motivo) - il reato configurabile sarebbe in ogni caso quello di estorsione.

La coartazione, infatti, risulterebbe pur sempre preordinata a procurare ai soggetti attivi un ingiusto profitto (elemento distintivo, quest'ultimo, rispetto alla mera violenza privata: tra le molte, Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri, Rv. 261800-01); ed è ingiusto, quando la violenza o minaccia affianchi l'esercizio di un eventuale diritto altrui, ogni profitto ulteriore rispetto alla nera realizzazione della pretesa creditoria, e così anche il profitto realizzato da persone diverse dal creditore, che agiscano anche per una loro diversa ed ulteriore finalità (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-03), qui rappresentata dal regolamento di conti in ambito mafioso.

3. Il motivo terzo-bis è inammissibile, perché diretto alla mera rilettura del significato delle intercettazioni relative al reato di cui al capo 19), la cui interpretazione, dal lato soggettivo e oggettivo, costituisce ancora una volta questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, \ Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01), qui da escludere data l'ampiezza del tessuto argomentativo della pronuncia impugnata.

L'indagato, inoltre, sarebbe da considerare concorrente, avendo contribuito a veicolare il messaggio estorsivo, quand'anche fossero risultate eziologicamente efficienti soltanto intimidazioni posteriori, sferrate da altri correi.

4. Il quarto motivo, insistente sui capi 30) e 59), è inammissibile per l'assoluta genericità della sua formulazione, pretendendo esso, tra l'altro, l'esistenza di riscontri alle intercettazioni che la costante giurisprudenza di legittimità reputa, in linea di principio, non necessari (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2.019, Valorosi, Rv. 278314-02).

5. Il quinto motivo, insistente sul capo 83), è infondato.

La condotta criminosa di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti, incriminata dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990, si perfeziona al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza di cui abbia, anche se non immediatamente, la disponibilità (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-03).

Il Tribunale adeguatamente argomenta sul fatto che il correo Bonarrigo avrebbe potuto entrare agevolmente in possesso della droga, se l'affare fosse andato in porto.

Al rilievo di una motivazione esauriente su tale presupposto, tratto dalle intercettazioni, si arresta doverosamente il vaglio di questa Corte.

Sul dolo di concorso va rilevato che neppure il ricorrente contesta di essere stato a conoscenza delle ragioni e delle finalità del viaggio a Roma, mentre i riferimenti all'entità del prezzo di vendita avvalorano la logica deduzione che si trattasse di droga c.d. pesante.

6. Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Emerge ampiamente dall'ordinanza impugnata la natura mafiosa delle intimidazioni estorsive, nonché l'obiettivo di arricchire, mediante la consumazione di tutti i reati fine contestati, le finanze della cosca.

Le conformi conclusioni della sentenza impugnata sono specificamente argomentate e il ragionamento è pienamente convincente.

7. Il settimo motivo è infondato.

In relazione al reato contestato al capo 1), vige la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari; il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02), ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'insufficienza a vincerla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti.

Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pur a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale testé delineato, individua in positivo una specifica esigenza cautelare special-preventiva (il rischio concreto di crescita del ruolo attivo dell'indagato nella cosca, conseguente allo stato di carcerazione del padre [OSCURATO:PERSONA], già reggente).

Né si apprezza alcun significativo «tempo silente», in grado di incrinare la presunzione, posto che le condotte contestate risalgono ad epoche non significativamente antecedenti la data dell'arresto.

8. Segue la conclusiva reiezione del ricorso.

Spese secondo soccombenza, ex art. 616 cod. proc. pen.

La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere, applicata dal locale G.i.p. a carico di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle seguenti imputazioni provvisorie riportate in rubrica: - capo 1), associazione di stampo mafioso; - capi 9), 19) e 30), estorsione; - capo 59), violenza privata; - capo 83), messa in vendita di stupefacente (così giudizialmente qualificata). 2. E' contestata all'indagato, al capo 1), la partecipazione al sodalizio di 'ndrangheta denominato cosca Bellocco, facente parte del mandamento tirrenico, società di Rosarno, quale persona di assoluta fiducia del padre, [OSCURATO:PERSONA], e di [OSCURATO:PERSONA], soggetti apicali della 'ndrina; partecipazione estrinsecatasi nell'essersi Palaia messo a disposizione della consorteria, anche presenziando a riunioni e summit, e nell'averne perseguito gli interessi, cooperando con gli altri associati, in fase ideativa e/o in fase materiale, alla realizzazione del programma criminoso, come risultante da specifiche intercettazionì e dal narrato del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. In tale programma associativo si inseriscono i reati fine, contestati nei capi ulteriori sulla base di provvista indiziaria integrata sempre da intercettazioni. L'estorsione di cui al capo 9) aveva a presupposto la ritorsione subita da [OSCURATO:PERSONA], affiliato alla cosca Bellocco, al quale era stata incendiata un'automobile a seguito di contrasti originati da vicende sentimentali. I sodali della cosca avevano imposto agli autori della ritorsione una compensazione di natura patrimoniale. Il concorso di Palaia era dato dalla sua partecipazione alla riunione deliberativa del crimine e dall'essersi fatto diretto messaggero della pretesa estorsiva. L'estorsione di cui al capo 19) era avvenuta a danno di un imprenditore locale, sotto forma di indebita ingiunzione alla periodica corresponsione di somme di denaro. L'estorsione di cui al capo 30) aveva preso di mira le controparti di una compravendita immobiliare, costrette a riversare alla cosca una percentuale del prezzo. In entrambe le vicende, Palaia si era ingerito nella materiale realizzazione delle condotte delittuose. La violenza privata di cui al capo 59), cui pure l'indagato aveva preso materiale parte, era stata diretta contro altro imprenditore, costretto ad avere rapporti commerciali solo con soggetti graditi alla cosca.Da ultimo, Palaia era rimasto coinvolto nel traffico di stupefacenti di cui al capo 83), avendo accompagnato nella Capitale altro correo allo scopo di piazzare una partita di cocaina. 3. Avverso l'ordinanza resa in sede di riesame, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con rituale ministero difensivo. 3.1. Nel primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 1). L'ordinanza impugnata deriverebbe l'esistenza della cosca Bellocco da pregressi giudicati, senza preoccuparsi di verificarne la persistente operatività, pur all'esito delle scissioni che l'avrebbero interessata, né di verificare se l'indagato vi fosse realmente affiliato, non potendo la partecipazione associativa essere confusa con una condizione di mera sudditanza di ordine sociale o familiare, o essere derivata da condotte ispirate da mero tornaconto personale o parentale. Le propalazioni del collaboratore Albanese rifletterebbero il solo rapporto fiduciario, che legava Palaia allo zio, [OSCURATO:PERSONA], in assenza di accertate condotte tese al mantenimento in vita o al rafforzamento della consorteria, rivelatrici di quel ruolo dinamico e funzionale preteso, per la configurazione della partecipazione associativa, dalla giurisprudenza di legittimità. Le dichiarazioni di Albanese sarebbero state, del resto, giudicate insufficienti a sorreggere l'accusa associativa di narcotraffico. La presenza di Palaia al summit di 'ndrangheta di Laureana di Borrello resterebbe incerta, essendo dubbia la sua identificazione come interlocutore di una delle conversazioni intercettate. 3.2. Nel secondo e terzo motivo, passibili di illustrazione congiunta, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 9). L'ordinanza impugnata non si sarebbe validamente confrontata con la ricostruzione alternativa della vicenda in contestazione, offerta nella memoria difensiva, tesa ad accreditare uno svolgimento bifasico della vicenda stessa, a limitare alla prima fase l'apporto materiale dell'indagato e ad escludere in corrispondenza il dolo estorsivo in capo a lui. L'esercizio della violenza e minaccia sarebbe stato, in questa fase, avulso da finalità di profitto ingiusto. L'estorsione si sarebbe consumata solo nella seconda fase, mediante l'imposizione del versamento della somma ulteriore di 3.000 euro, eccedente il valore del bene incendiato, destinata alla cosca. Il motivo ripercorre, in chiave dimostrativa dell'assunto, talune risultanze investigative.Sarebbe dunque semmai configurabile, a carico dell'indagato, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui all'art. 393 cod. pen., o al più quello di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen. 3.3. Nel motivo successivo, numerato nuovamente come terzo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 19). La provvista indiziaria, integrata da intercettazioni, sarebbe priva di gravità. Non sarebbe certa l'identificazione del ricorrente quale interlocutore delle conversazioni. Il compito di messaggero della pretesa estorsíva non sarebbe stato da lui compiutamente svolto, non essendo la supposta intimidazione mai giunta al destinatario, che avrebbe successivamente pagato dietro diversa e ulteriore minaccia. 3.4. Nel quarto motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione ai capi 30) e 59). E' censurata la concludenza indiziaria delle intercettazioni. 3.5. Nel quinto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al capo 83). Il motivo ripercorre il contenuto delle intercettazioni, intendendo far risaltare come gli interlocutori non avessero affatto la disponibilità attuale della sostanza stupefacente, né avessero ancora idea di dove reperirla, né avessero con loro i soldi per farlo. Si verserebbe nell'ipotesi del reato impossibile, o del tentativo incompiuto. Non sarebbe stata in ogni caso dimostrata la tipologia dello stupefacente. 3.6. Nel sesto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'aggravante del metodo mafioso e della finalità di agevolazione mafiosa, ritenuta rispetto ai reati fine. Mancherebbero elementi fattuali specifici, indicativi della finalità in questione, o dimostrativi di quel quid pluris (rispetto al normale dolo di reato) necessario per affermare che l'agito fosse estrinsecazione di modalità operative proprie delle consorterie mafiose. 3.7. Nel settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al rilievo delle esigenze cautelari, essendo la presunzione relativa, esistente al riguardo, smentita dal tempo trascorso, non adeguatamente valorizzato dal Tribunale. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso muove censure del tutto generiche in ordine alla pretesa cessata operatività della cosca Bellocco, la cui esistenza è consacrata da pregressi giudicati, e muove censure, da giudicare invece infondate, in ordine alla valutazione del quadro indiziario sull'affiliazione alla cosca dell'indagato. 1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito (Sez. U, n. 36958 del 27/5/2021, Modaffari, Rv. 281889-01) che la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la concreta «messa a disposizione» in favore del medesimo in vista del perseguimento dei comuni fini criminosi. Lo stare a disposizione, penalmente rilevante, è quello che riveste i caratteri della serietà e della continuità, in quanto disvelato da comportamenti, in sé non necessariamente criminosi, ma capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria al programma associativo, di rivelare una reciproca vocazione di irrevocabilità della scelta (intesa nel senso di una stabile e d:uratura relazione, potenzialmente permanente) e di testimoniare così in fatto, e non solo nelle intenzioni, il rapporto organico tra il singolo e la struttura. Il mettersi a disposizione, così inteso, va oltre la mera ammissione del singolo al gruppo malavitoso, ma è espresso da condotte oggettive, attuali e di natura materiale, che esprimono, e rendono riconoscibile, il profilo dinamico della partecipazione, che può esistere a prescindere dalla successiva (e, a volte, solo eventuale) chiamata per l'esecuzione, nell'interesse dell'organizzazione, di incarichi specifici. L'adepto, già inserito nel gruppo in base ad indici esteriormente riconoscibili, e realmente pronto per le necessità attuali o future del medesimo, deve considerarsi partecipe nel senso voluto dall'art. 416-bis cod. pen. 1.2. L'ordinanza impugnata non si è discostata da tali principi e ha desunto gravi elementi indiziari di stabile intraneità al sodalizio, nel senso sopra delineato, da circostanze, in tal senso adeguatamente significative, quali la costante disponibilità dell'indagato ad eseguire le direttive dei capi dell'organizzazione, la messa in atto delle medesime direttive in ripetuti contesti, la diretta partecipazione a summit mafiosi, il coinvolgimento in numerosi reati fine di rilievo ed interesse associativo. Il corrispondente quadro di gravità indiziaria, valutato dal giudice del riesame, è alimentato da fonti adeguate, rappresentate da esiti plurimi e convergenti di intercettazioni, rafforzati dalle dichiarazioni del collaboratore di cliustizia Albanese. Il motivo di ricorso non coglie, nell'apprezzamento che di tale quadro opera il giudice a quo, alcuna reale criticità motivazionale, o aporia logica del ragionamento, se si tiene conto che l'identificazione degli autori delle conversazioni intercettate è in sé questione di fatto, estranea al perimetro del sindacato che questa Corte è legittimata ad esercitare. Né rilevano, a beneficio del ricorrente, le carenze o insuffic:ienze della cornice imputativa riferibile alle condotte ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, o di narcotraffico, per le quali il Tribunale del riesame ha adottato una pronuncia liberatoria. Gli elementi di prova cautelare risultano, dunque, vagliati con rigore, apparendo adeguatamente rappresentativi - allo stato - del ruolo dinamico e funzionale assunto da [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione di stampo mafioso. 2. I connessi motivi secondo e terzo sono infondati. Le confutazioni sull'andamento bifasico della vicenda estorsiva, di cui al capo 9), sono di puro merito e frutto, in tale ambito, dì una ricostru2:ione unilaterale di risultanze investigative, che allo stato appaiono diversamente vagliate, con adeguata motivazione, dal Tribunale del riesame. In ogni caso - quand'anche nella c.d. prima fase (in cui il contributo materiale dell'indagato si sarebbe in tesi esaurito) l'interesse della cosca fosse stato solo quello di ottenere il risarcimento del danno subito da Stilo, senza scopo di lucro ulteriore, «al fine di ristabilire gli equilibri in seno all'organizzazione» (come è scritto testualmente nel secondo motivo) - il reato configurabile sarebbe in ogni caso quello di estorsione. La coartazione, infatti, risulterebbe pur sempre preordinata a procurare ai soggetti attivi un ingiusto profitto (elemento distintivo, quest'ultimo, rispetto alla mera violenza privata: tra le molte, Sez. 6, n. 53429 del 05/11/2014, Galdieri, Rv. 261800-01); ed è ingiusto, quando la violenza o minaccia affianchi l'esercizio di un eventuale diritto altrui, ogni profitto ulteriore rispetto alla nera realizzazione della pretesa creditoria, e così anche il profitto realizzato da persone diverse dal creditore, che agiscano anche per una loro diversa ed ulteriore finalità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-03), qui rappresentata dal regolamento di conti in ambito mafioso. 3. Il motivo terzo-bis è inammissibile, perché diretto alla mera rilettura del significato delle intercettazioni relative al reato di cui al capo 19), la cui interpretazione, dal lato soggettivo e oggettivo, costituisce ancora una volta questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta irragionevolezza della motivazione (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, \ Rv. 268389-01; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Corso, Rv. 258164-01), qui da escludere data l'ampiezza del tessuto argomentativo della pronuncia impugnata. L'indagato, inoltre, sarebbe da considerare concorrente, avendo contribuito a veicolare il messaggio estorsivo, quand'anche fossero risultate eziologicamente efficienti soltanto intimidazioni posteriori, sferrate da altri correi. 4. Il quarto motivo, insistente sui capi 30) e 59), è inammissibile per l'assoluta genericità della sua formulazione, pretendendo esso, tra l'altro, l'esistenza di riscontri alle intercettazioni che la costante giurisprudenza di legittimità reputa, in linea di principio, non necessari (Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2.019, Valorosi, Rv. 278314-02). 5. Il quinto motivo, insistente sul capo 83), è infondato. La condotta criminosa di offerta e messa in vendita di sostanze stupefacenti, incriminata dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del1990, si perfeziona al momento della manifestazione del soggetto agente di procurare ad altri la sostanza di cui abbia, anche se non immediatamente, la disponibilità (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244-03). Il Tribunale adeguatamente argomenta sul fatto che il correo Bonarrigo avrebbe potuto entrare agevolmente in possesso della droga, se l'affare fosse andato in porto. Al rilievo di una motivazione esauriente su tale presupposto, tratto dalle intercettazioni, si arresta doverosamente il vaglio di questa Corte. Sul dolo di concorso va rilevato che neppure il ricorrente contesta di essere stato a conoscenza delle ragioni e delle finalità del viaggio a Roma, mentre i riferimenti all'entità del prezzo di vendita avvalorano la logica deduzione che si trattasse di droga c.d. pesante. 6. Il sesto motivo è manifestamente infondato. Emerge ampiamente dall'ordinanza impugnata la natura mafiosa delle intimidazioni estorsive, nonché l'obiettivo di arricchire, mediante la consumazione di tutti i reati fine contestati, le finanze della cosca. Le conformi conclusioni della sentenza impugnata sono specificamente argomentate e il ragionamento è pienamente convincente. 7. Il settimo motivo è infondato. In relazione al reato contestato al capo 1), vige la presunzione, relativa, di sussistenza delle esigenze cautelari; il giudice non ha l'onere di dimostrare in positivo la ricorrenza della pericolosità dell'indagato, essendo detta presunzione anche idonea a comprendere i caratteri di attualità e concretezza di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. (da ultimo, Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv. 282766-02), ed essendo sufficiente che il giudice medesimo dia atto, assieme ai gravi indizi di colpevolezza, dell'insufficienza a vincerla degli elementi eventualmente evidenziati dalla difesa, o comunque risultanti dagli atti. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pur a fronte dell'«attenuato» standard motivazionale legale testé delineato, individua in positivo una specifica esigenza cautelare special-preventiva (il rischio concreto di crescita del ruolo attivo dell'indagato nella cosca, conseguente allo stato di carcerazione del padre [OSCURATO:PERSONA], già reggente). Né si apprezza alcun significativo «tempo silente», in grado di incrinare la presunzione, posto che le condotte contestate risalgono ad epoche non significativamente antecedenti la data dell'arresto. 8. Segue la conclusiva reiezione del ricorso. Spese secondo soccombenza, ex art. 616 cod. proc. pen. La cancelleria provvederà agli incombenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 45544/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris