CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 marzo 2025
Cassazione n. 21060/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il giudice a quo, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e omesso riconoscimento dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 d.P.R.309/1990, in relazione alla produzione in giudizio di un memoriale ove il ricorrente ammette i fatti e fornisce informazioni in ordine ai collaboratori e fornitori di cui si avvaleva. In data 05/03/2025, il ricorrente ha presentato una memoria con la quale ha riproposto le medesime censure già esposte con il ricorso per cassazione. Il ricorso è manifestamente infondato. Va ricordato che, nel giudizio di 'appello, la rinnovazione della istruttoria dibattimentale costituisce un istituto eccezionale fondato sulla presunzione che l'indagine istruttoria sia stata esauriente con le acquisizioni del dibattimento di primo grado, sicché il potere del giudice di disporre la rinnovazione è subordinato alla rigorosa condizione che egli ritenga, contro la predetta presunzione, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). L'esercizio di un simile potere è affidato al prudente apprezzamento del giudice di appello, restando incensurabile nel giudizio di legittimità se adeguatamente motivato (Sez. 3, n. 6595 del 06/04/1994, Farnese, Rv. 198068; Sez. 3, n. 7908 del 29/07/1993, Giuffida, Rv. 194487). Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'esame dell'imputato finalizzata al riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso in quanto ha ritenuto che i dati informativi forniti dal ricorrente con il memoriale fossero parziali e incompleti, non essendo stato indicato il luogo in cui sono custoditi i proventi della florida attività di spaccio, ritenendo comunque di valorizzare la condotta collaborativa ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dell'i' ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, notiché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 14 marzo 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente 9 N [OSCURATO:PERSONA] 993 Maria atri [OSCURATO:PERSONA] —5 f