CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 08744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/03/2021 dalla Corte d'Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Palermo ha parzialmente riformato (restituendo i beni oggetto di sequestro preventivo, e confermando nel resto) la sentenza emessa con rito abbreviato dal Tribunale di Agrigento, in data 05/03/2020, con la quale ZAFAGLIONE Mauro era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al delitto di cui all'art. 5 d.lgs, n. 74 del 2000 in relazione alle omesse dichiarazioni IVA (anni di imposta 2011-2012) e IRES (anni di imposta 2012-2013), a lui ascritto in qualità di legale rappresentante della società consortile a r.l. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo giudice aveva invece assolto l'odierno ricorrente, per il ritenuto mancato raggiungimento della soglia di punibilità, con riferimento alle ulteriori relative alla omessa presentazione della dichiarazione IRES per l'anno di imposta 2011 e della dichiarazione IVA per il 2013 (avverso tale ultima statuizione, da ritenere erronea come si avrà modo di vedere, non è stato peraltro proposto appello da parte della [OSCURATO:PERSONA]). 2. Ricorre per cassazione lo ZAFAGLIONE, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato quanto all'anno di imposta 2013. Si censura il travisamento in cui erano incorsi i giudici di merito, che avevano riferito l'importo di Euro 53.727,03 all'evasione dell'IRES, laddove invece quell'importo si riferiva all'evasione dell'IVA, essendo l'evasione dell'IRES di soli Euro 17.380 (importo ampiamente "sotto soglia"). Quanto alle altre ipotesi di omessa presentazione, il difensore rileva che gli elementi a carico erano costituiti unicamente da quelli, di natura presuntiva, emersi con le verifiche tributarie, ai quali non aveva fatto seguito alcuna autonoma valutazione corredata da elementi di riscontro: sicchè non poteva ritenersi sufficiente la sola acquisizione delle fatture, senza alcuna indicazione in ordine ai criteri utilizzati per determinare la base imponibile, non disponendo tra l'altro dei costi sostenuti e da portare in detrazione. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Si censura la sentenza per aver violato il principio di irretroattività della legge sfavorevole al reo. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione dei benefici della sospensione condizionale e della non menzione della condanna. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, osservando che la decisione impugnata risultava, per entrambe le questioni prospettate, del tutto conforme alle valutazioni del primo giudice e in linea con gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato. 2. Deve trovare un parziale accoglimento, in particolare, il primo motivo di impugnazione proposto nell'interesse dello ZAFAGLIONE (per il quale è stata disposta la rinnovazione della notifica dell'avviso per l'odierna udienza ai sensi dell'art. 159 cod. pen., e che peraltro aveva avuto piena conoscenza del processo in sede di instaurazione del giudizio di secondo grado: cfr. la notifica a mani proprie del decreto di citazione a giudizio in appello, effettuata dai Carabinieri della Stazione di Roma - viale Eritrea in data 17/12/2020), avendo la difesa fondatamente osservato che l'importo di Euro 53.727,03, indicato dal primo giudice quale importo dell'IRES evasa nel 2013 (cfr. pag. 7 della sentenza di primo grado), con decisione confermata in appello (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), doveva invece riferirsi all'importo dell'IVA evasa. Come già accennato, tale improprio "scambio" degli importi relativi alle due imposte aveva determinato una pronuncia assolutoria in primo grado (peraltro non impugnata dall'Accusa in appello) con riferimento alla omessa dichiarazione IVA 2013, erroneamente ritenuta "sotto soglia". La circostanza emerge con chiarezza anche dallo schema riprodotto nel capo di imputazione, redatto sulla scorta del processo verbale di constatazione, in cui si precisa che l'evasione dell'IRES per l'anno 2013 era stata in realtà quantificata in Euro 17.380,00. Essendo tale importo inferiore alla soglia di rilevanza penale ormai prevista dall'art. 5 d.l.vo n. 74, non può che pervenirsi, in parte qua, ad un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e alla eliminazione della relativa pena. Le residue censure concernenti l'affermazione di responsabilità appaiono invece meramente reiterative di doglianze motivatamente disattese dalla Corte territoriale (in piena sintonia con il primo giudice), e volte a prospettare una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è ovviamente precluso in questa sede. D'altra parte, la sentenza impugnata ha inteso sottolineare che l'accertamento dell'imposta evasa è stato effettuato nel rispetto dei consolidati principi affermati da questa Suprema Corte (cfr. Sez. 3, n. 35858 del 07/06/2011, Feneri, Rv. 251281 - 01, secondo cui «il reato di omessa dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto è oggetto di accertamento non induttivo e quindi legittimo in sede penale quando la determinazione delle imposte evase è operata tenendo conto soltanto dei ricavati aziendali in assenza di elementi che facciano ritenere l'esistenza di costi aziendali»; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01, secondo la quale «in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza»). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono, per un verso, una declaratoria di inammissibilità delle predette doglianze, ed il rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Per altro verso, le residue censure formulate con riferimento a quest'ultimo, e alla mancata concessione dei benefici di legge, devono ritenersi assorbite. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa dichiarazione IRES anno di imposta 2013 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e rinvia ad altra Sezione della Corte d'Appello di Palermo ai fini del trattamento sanzionatorio. Dichia