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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04080/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato, atteso che il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza di applicazione della condizione di procedibilità dell'art. 34 digs. 28 agosto 2000, n. 274, sulla base dell'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, la cui valutazione fa parte del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, che permette di considerare finanche eventuali precedenti di polizia (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787), mentre il peso che è stato attribuito agli stessi in tale complessivo giudizio appartiene al merito della decisione, e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eciuitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che il ricorso deduca illogicità della motivazione che non emergono dal provvedimento impugnato, atteso che il giudice del merito ha motivato il rigetto della istanza di applicazione della condizione di procedibilità dell'art. 34 digs. 28 agosto 2000, n. 274, sulla base dell'esistenza di precedenti penali a carico dell'imputato, la cui valutazione fa parte del giudizio sulla particolare tenuità del fatto, che permette di considerare finanche eventuali precedenti di polizia (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10796 del 16/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280787), mentre il peso che è stato attribuito agli stessi in tale complessivo giudizio appartiene al merito della decisione, e non è ulteriormente sindacabile in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via eciuitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 gennaio
Sentenza Cassazione n. 04080/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris