CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 42268/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di MILANO, con sentenza in data 12/04/2021, confermava, la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di MILANO, in data 04/07/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 633 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità, sussistendo la scriminante di cui all'art.54 CP. Il ricorso è inammissibile perché generico e reiterativo. La Corte territoriale ha adeguatamente spiegato che la condivisa giurisprudenza di legittimità subordina il riconoscimento della scriminante in parola alla ricorrenza di speciali condizioni di necessità, transitorietà e urgenza che non consentano il ricorso ad alternative sistemazioni abitative. E con il ricorso non si deduce nulla di specifico al riguardo, se non la circostanza della presenza di prole, argomento legittimamente giudicato inidoneo, ex se, ad integrare gli estremi dell'invocata scriminante. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/09/2021 Il Consigliere S EFA