CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 32367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10349-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 4826/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di SALERNO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La parte contribuente proponeva ricorso avverso la rettifica catastale con la quale l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ad una unità immobiliare sita nel comune di Praiano oggetto di procedura DOCFA, aveva modificato la classe e la categoria catastale dell'immobile proposta dalla parte contribuente tramite la suddetta procedura. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, rideterminando il classamento catastale da A/2, classe 9, a A/2, classe 5. [OSCURATO:PERSONA] rigettava l'appello dell'Agenzia delle entrate, rilevando che l'Ufficio aveva dedotto in comparazione altre unità immobiliari, tutte presenti nel medesimo fabbricato e tutte classificate in classe 9, e affermando che il raffronto con altri immobili similari costituisce sì un valido supporto probatorio ma non impedisce al giudice di merito di procedere a differente classificazione dell'immobile, alla luce di altri elementi comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano diversa classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione e in concreto l'Ufficio si è sostanzialmente basato sul raffronto con le altre unità abitative dell'edificio, mentre la decisione è dettagliatamente motivata alla luce di tutti gli altri criteri indicati, rispetto ai quali l'Ufficio nulla ha dedotto. L'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente non si costituiva. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2021 n. 10349 sez. MT - ud. 29-09-2022 -2- Considerato che: con il motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ovvero per motivazione omessa e apparente in violazione degli artt. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt.112, 132 e 161 cod. proc. civ., 118, disp. att. cod. proc. civ., 24 e 111 Cost., per non avere la sentenza impugnata effettuato una disamina puntuale delle censure dell'Ufficio. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014); in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono Ric. 2021 n. 10349 sez. MT - ud. 29-09-2022 -3- all'obbligo di motivazione previsto in via generale dall'art. 111, sesto comma, Cost. e, nel processo civile, dall'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha fornito una motivazione inadeguata e che si colloca sotto il minimo costituzionale in quanto, pur avendo evidenziato correttamente in astratto il principio secondo cui il raffronto con altri immobili similari costituisce sì un valido supporto probatorio ma non impedisce al giudice di merito di procedere a differente classificazione dell'immobile alla luce di altri elementi comprovanti la natura e le caratteristiche del bene che impongano diversa classificazione rispetto a quelli indicati in comparazione non ha minimamente individuato, analizzato, né tanto meno valutato criticamente in concreto, gli elementi che permetterebbero nella specie di discostarsi dalla classe delle immobili indicati dall'Ufficio come termini di raffronto (classe 9, mentre la sentenza impugnata ha ritenuto corretta la classe 5), pur ammettendo che trattasi di immobili sia presenti nello stesso fabbricato dell'immobile in questione sia aventi la stessa classe di quella indicata dall'Ufficio, e quindi evidentemente omogenei. Ric. 2021 n. 10349 sez. MT - ud. 29-09-2022 -4- Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il motivo di impugnazione, cassa la sentenza impugnata rin relazione al motivo accolto e rinvia alla _ _ [OSCURATO:PERSONA] della Campania in diversa composizione anche per la liquida