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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 30385/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10060-2022proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 268/2022della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata il 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.11.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio D’[OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi delle parti.

Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 5001/2017, accoglieva la domanda, regolando il confine tra i fondi delle parti.

Con la sentenza impugnata, n. 268/2022, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame proposto dal D’Elia avverso la decisione di prime cure, confermandola.

Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirente del fondo già di proprietà del primo.

Con istanza del 2.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso.

Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 10060-2022proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliatiin ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’ avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - avverso la sentenza n. 268/2022della CORTE D'APPELLO di BARI , depositata il 15/02/2022; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 21.11.2007 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio D’[OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Bari, sezione distaccata di Bitonto, chiedendo l’accertamento del confine tra i fondi delle parti. Nella resistenza del convenuto il Tribunale, con sentenza n. 5001/2017, accoglieva la domanda, regolando il confine tra i fondi delle parti. Con la sentenza impugnata, n. 268/2022, la Corte di Appello di Bari rigettava il gravame proposto dal D’Elia avverso la decisione di prime cure, confermandola. Propone ricorso per la cassazione della pronuncia di secondo grado D’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirente del fondo già di proprietà del primo. Con istanza del 2.3.2023 la parte ricorrente, dopo aver ricevuto la comunicazione della proposta di decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambo le part i ha nno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi di ricorso e la proposta di decisione formulata dal consigliere relatore, il Collegio prende atto che le Sezioni Unite di questa Cortesono state investite della questione di massima importanza concernente la configurabilità dell’incompatibilità del consigliere che ha sottoscritto la proposta di decisione ex art. 380-bis c.p.c. a far parte del collegio che, a seguito della richiesta di decisione presentata dalla parte nel termine di 40 giorni previsto dalla legge, è chiamato a decidere il ricorso. Poiché nel caso di specie il consigliere relatore è lo stesso che a suo tempo ha sottoscritto la proposta di decisione, si impone il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione di cui anzidetto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazionerinvia il ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella came
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