Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022

Cassazione n. 24649/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22313/2019 del ruolo generale, proposto DA M ARIA T ERESA G RASSI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62E67 G582 M), nata il 27 maggio 1962 a Piazza al Serchio (LU) e residente in Viareggio (LU), [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T27 G273 Y), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 88. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] V IAREGGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede presso il [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e Paolini n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74S08 E625 Z), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRICORRENTE – ICI il C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Viareggio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 62.

E I [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viareggio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, quale agente di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Viareggio. - INTIMATI - avverso la sentenza n. 107/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata il 21 gennaio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svolta in data 11 maggio 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] :

1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, rigettava l’appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 298/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento, avente ad oggetto la liquidazione dell’ICI relativa all’anno 2011; 1.1.il Giudice regionale riteneva che il vizio di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, siccome eseguito tramite posta privata prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge n. 124/2017, fosse stata sanata dal raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente ritirato l’atto e proposta l’impugnazione, reputando, per altra via, l’avviso compiutamente motivato, enunciando «tutti gli elementi normativi e di fatto (sia con riferimento agli immobili, sia con riferimento alle aliquota applicate, ai conteggi e al pagamento del dovuto) idonei e sufficienti ad una adeguata comprensione dello stesso, nel quale la palese assenza di qualsiasi enunciazione e calcolo di esenzioni o agevolazioni per abitazione principale rende indubbia la formulazione della pretesa ICI in modo da consentirne la contestazione da parte della contribuente, come in effetti avvenuto» (v. pagine nn. 3 e 4 della sentenza impugnata);

1.2. sotto altro profilo, la Commissione territoriale, dopo aver escluso l’esigenza di un contraddittorio endoprocedimentale, ravvisava, nel merito, che la contribuente (coniugata ed anagraficamente residente nel Comune di Viareggio) non avesse dimostrato il presupposto dell’esenzione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, costituito, nella specie, dalla comune residenza familiare del proprio coniuge, indicata, invece, come stabilita (nel Comune di Lucca) in «una indimostrata residenza/dimora abituale altrove del proprio coniuge per esigenze fattuali-lavorative,che pare alludere alla spettanza di un benef icio (per ciascun coniuge) in base soltanto alla singola residenza anagrafica» (v. pagina n. 5 della sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. in data 18/24 luglio 2019, formulando due motivi di impugnazione e depositando in data 28 aprile 2022 memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.;

3. il Comune di Viareggio resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019;

4. il Curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione e la I [OSCURATO:SOCIETA]. restavano, invece, intimati; [OSCURATO:PERSONA] :

5. con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., 6 della legge n. 212/2000, 60 del d.P.R. n. 600/1973, 4 della legge n. 890/1982, assumendo la «omessa/erronea valutazione del materiale probatorio», nonché la «omessa, insufficiente ed erronea motivazione» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestando al Giudice regionale di aver considerato la notifica dell’avviso di accertamento semplicemente nulla e, quindi, sanata dal raggiungimento dello scopo e non anche del tutto inesistente, omettendo, in tal modo, di considerare che la notifica in questione era stata effettuata nel marzo dell’anno 2016 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, che aveva liberalizzato il sevizio postale) tramite un operatore privato ([OSCURATO:PERSONA]) e non da [OSCURATO:PERSONA], fornitore esclusivo del relativo servizio universale, aggiungendo che la notifica sarebbe altresì illegittima, anche ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973, non essendo consentita al concessionario la possibilità di notificare direttamente gli atti impositivi; 6.con la seconda doglianza la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per «Omessa/erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio –Carenza assoluta di motivazione».

Nello specifico, ha lamentato che la Commissione aveva illegittimamente ed erroneamente ritenuto, da un lato, che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato e, dall’altro, che non ricorressero in capo alla contribuente i presupposti per godere dell’esenzione, laddove dai contenuti dell’avviso impugnato non era stato possibile «desumere gli elementi, i passaggi esplicativi, l’iter logico- giuridico che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad emettere tale atto» (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo, quindi, la completa assenza di motivazione del provvedimento, non essendo state, nemmeno nel necessario contraddittorio preventivo, chiarite all’istante [«residente ed effettivamente dimorante a Viareggio … fin dal suo acquisto (2008) nella attuale abitazione», così a pagina n. 14 del ricorso] le specifiche ragioni giustificative della pretesa in oggetto, concernente l’abitazione principale della ricorrente, sita nel Comune di Viareggio, in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, come tale ammessa al beneficio dell’esenzione di cui all’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008.

Sotto altro profilo, la Grassi ha contestato l’erronea valutazione di merito compiuta dalla Commissione tributaria regionale, considerata contrastante con la normativa (art. 1del D.L. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008 e del regolamento comunale) e con la nuova giurisprudenza formatasi in materia.

In particolare, la difesa dell’istante ha asserito che l’esenzione compete per l’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, che sia stata adibita dal soggetto passivo dell’imposta a residenza anagrafica dello stesso, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Economia e della Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, secondo cui l’art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011 va interpretato nel senso che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione dovrà essere unica per il predetto nucleo familiare e che tale limitazione non opera, invece, in mancanza di esplicita previsione, nell’ipotesi - ricorrente nella specie - in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi.

In tale direzione, la ricorrente ha sostenuto che, in siffatta ultima evenienza, per godere del beneficio in rassegna è necessario e sufficiente che nello stesso immobile siano residenti solo tutti coloro che siano legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi e che risiedano ed abbiano dimora nello stesso comune dell’immobile, concludendo che nella fattispecie in esame la famiglia anagrafica della Grassi è costituita solo ed esclusivamente dalla stessa, non essendovi altri soggetti residenti e dimoranti nel Comune di Viareggio legati alla medesima dai predetti vincoli, cosicchè nessuna duplicazione delle agevolazioni potrà sussistere quando – come nel caso in commento – esse siano riconosciute e godute i n due Comuni diversi, stante il carattere territoriale dell’imposta e la circostanza che ciascun comune concederebbe le agevolazioni una sola volta; OSSERVA 7.[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022 ha sollevato, «disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 21 4, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 20 1 4)», nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agliartt. 3, 31 e53, primo comma, della Costituzione»; Nella parte motiva dell’ordinanza la Corte ha dubitato «dell'esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell'attuale contesto, effettive esigenze comportino la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare», assumendo che, «in riferimento al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost., può parimenti dubitarsi della maggiore capacità contributiva, peraltro in relazione a un'imposta di tipo reale quale l'IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone singole», ricordando, infine, che «non è dimostrato né dimostrabile, anche per la grande varietà delle possibili ipotesi e delle situazioni concrete (caratterizzate tra l'altro, dalla esistenza dei figli), che in ogni caso» per effetto del matrimonio «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati»;

8. Le potenziali ripercussioni che la decisione del Giudice delle leggi potrà assumere anche in relazione alla fattispecie in rassegna, in ragione degli elementi di connessione tra le diverse imposte ICI ed IMU e soprattutto del medesimo tema concernente il concetto di abitazione principale (nel senso della contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare), ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, suggerisce di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciare la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22313/2019 del ruolo generale, proposto DA M ARIA T ERESA G RASSI (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 62E67 G582 M), nata il 27 maggio 1962 a Piazza al Serchio (LU) e residente in Viareggio (LU), [OSCURATO:PERSONA] n. 7, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al ricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 60T27 G273 Y), con studio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 88. - RICORRENTE – CONTRO il C [OSCURATO:PERSONA] V IAREGGIO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede presso il [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA] e Paolini n. 1, in persona del Sindaco pro tempore, dr. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 74S08 E625 Z), elettivamente domiciliato in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - CONTRICORRENTE – ICI il C [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Viareggio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 62. E I [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Viareggio, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 6, quale agente di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione delle entrate del Comune di Viareggio. - INTIMATI - avverso la sentenza n. 107/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata il 21 gennaio 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa in camera di consiglio svolta in data 11 maggio 2022, dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la sentenza impugnata la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, rigettava l’appello avanzato da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 298/2/2017 della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, la quale aveva respinto il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’avviso di accertamento, avente ad oggetto la liquidazione dell’ICI relativa all’anno 2011; 1.1.il Giudice regionale riteneva che il vizio di nullità della notifica dell’avviso di accertamento, siccome eseguito tramite posta privata prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 della legge n. 124/2017, fosse stata sanata dal raggiungimento dello scopo, avendo la contribuente ritirato l’atto e proposta l’impugnazione, reputando, per altra via, l’avviso compiutamente motivato, enunciando «tutti gli elementi normativi e di fatto (sia con riferimento agli immobili, sia con riferimento alle aliquota applicate, ai conteggi e al pagamento del dovuto) idonei e sufficienti ad una adeguata comprensione dello stesso, nel quale la palese assenza di qualsiasi enunciazione e calcolo di esenzioni o agevolazioni per abitazione principale rende indubbia la formulazione della pretesa ICI in modo da consentirne la contestazione da parte della contribuente, come in effetti avvenuto» (v. pagine nn. 3 e 4 della sentenza impugnata); 1.2. sotto altro profilo, la Commissione territoriale, dopo aver escluso l’esigenza di un contraddittorio endoprocedimentale, ravvisava, nel merito, che la contribuente (coniugata ed anagraficamente residente nel Comune di Viareggio) non avesse dimostrato il presupposto dell’esenzione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992, costituito, nella specie, dalla comune residenza familiare del proprio coniuge, indicata, invece, come stabilita (nel Comune di Lucca) in «una indimostrata residenza/dimora abituale altrove del proprio coniuge per esigenze fattuali-lavorative,che pare alludere alla spettanza di un benef icio (per ciascun coniuge) in base soltanto alla singola residenza anagrafica» (v. pagina n. 5 della sentenza impugnata); 2.avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, notificato ai sensi dell’art. 149 c.p.c. in data 18/24 luglio 2019, formulando due motivi di impugnazione e depositando in data 28 aprile 2022 memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.; 3. il Comune di Viareggio resisteva con controricorso notificato tramite posta elettronica certificata in data 23 settembre 2019; 4. il Curatore del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione e la I [OSCURATO:SOCIETA]. restavano, invece, intimati; [OSCURATO:PERSONA] : 5. con il primo motivo di impugnazione la contribuente ha lamentato, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 140 e 149 c.p.c., 6 della legge n. 212/2000, 60 del d.P.R. n. 600/1973, 4 della legge n. 890/1982, assumendo la «omessa/erronea valutazione del materiale probatorio», nonché la «omessa, insufficiente ed erronea motivazione» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestando al Giudice regionale di aver considerato la notifica dell’avviso di accertamento semplicemente nulla e, quindi, sanata dal raggiungimento dello scopo e non anche del tutto inesistente, omettendo, in tal modo, di considerare che la notifica in questione era stata effettuata nel marzo dell’anno 2016 (prima dell’entrata in vigore della legge n. 124/2017, che aveva liberalizzato il sevizio postale) tramite un operatore privato ([OSCURATO:PERSONA]) e non da [OSCURATO:PERSONA], fornitore esclusivo del relativo servizio universale, aggiungendo che la notifica sarebbe altresì illegittima, anche ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 600/1973, non essendo consentita al concessionario la possibilità di notificare direttamente gli atti impositivi; 6.con la seconda doglianza la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 5, 6, 7, 10 della L. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 1 del D.L. 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126, degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. per «Omessa/erronea valutazione dei fatti e del materiale probatorio –Carenza assoluta di motivazione». Nello specifico, ha lamentato che la Commissione aveva illegittimamente ed erroneamente ritenuto, da un lato, che il provvedimento impugnato fosse sufficientemente motivato e, dall’altro, che non ricorressero in capo alla contribuente i presupposti per godere dell’esenzione, laddove dai contenuti dell’avviso impugnato non era stato possibile «desumere gli elementi, i passaggi esplicativi, l’iter logico- giuridico che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad emettere tale atto» (v. pagina n. 11 del ricorso), assumendo, quindi, la completa assenza di motivazione del provvedimento, non essendo state, nemmeno nel necessario contraddittorio preventivo, chiarite all’istante [«residente ed effettivamente dimorante a Viareggio … fin dal suo acquisto (2008) nella attuale abitazione», così a pagina n. 14 del ricorso] le specifiche ragioni giustificative della pretesa in oggetto, concernente l’abitazione principale della ricorrente, sita nel Comune di Viareggio, in [OSCURATO:PERSONA] n. 7, come tale ammessa al beneficio dell’esenzione di cui all’art. 1 del D.L. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008. Sotto altro profilo, la Grassi ha contestato l’erronea valutazione di merito compiuta dalla Commissione tributaria regionale, considerata contrastante con la normativa (art. 1del D.L. n. 93/2008 convertito nella legge n. 126/2008 e del regolamento comunale) e con la nuova giurisprudenza formatasi in materia. In particolare, la difesa dell’istante ha asserito che l’esenzione compete per l’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, che sia stata adibita dal soggetto passivo dell’imposta a residenza anagrafica dello stesso, come chiarito dalla circolare del Ministero dell’Economia e della Finanze con la circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, secondo cui l’art. 13, co. 2, del D.L. n. 201/2011 va interpretato nel senso che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’esenzione dovrà essere unica per il predetto nucleo familiare e che tale limitazione non opera, invece, in mancanza di esplicita previsione, nell’ipotesi - ricorrente nella specie - in cui gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi. In tale direzione, la ricorrente ha sostenuto che, in siffatta ultima evenienza, per godere del beneficio in rassegna è necessario e sufficiente che nello stesso immobile siano residenti solo tutti coloro che siano legati da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, tutela, adozione o da vincoli affettivi e che risiedano ed abbiano dimora nello stesso comune dell’immobile, concludendo che nella fattispecie in esame la famiglia anagrafica della Grassi è costituita solo ed esclusivamente dalla stessa, non essendovi altri soggetti residenti e dimoranti nel Comune di Viareggio legati alla medesima dai predetti vincoli, cosicchè nessuna duplicazione delle agevolazioni potrà sussistere quando – come nel caso in commento – esse siano riconosciute e godute i n due Comuni diversi, stante il carattere territoriale dell’imposta e la circostanza che ciascun comune concederebbe le agevolazioni una sola volta; OSSERVA 7.[OSCURATO:PERSONA] con ordinanza n. 94 del 12 aprile 2022 ha sollevato, «disponendone la trattazione innanzi a sé, questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 21 4, come modificato dall'art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 20 1 4)», nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agliartt. 3, 31 e53, primo comma, della Costituzione»; Nella parte motiva dell’ordinanza la Corte ha dubitato «dell'esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell'attuale contesto, effettive esigenze comportino la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare», assumendo che, «in riferimento al principio di capacità contributiva di cui all'art. 53, primo comma, Cost., può parimenti dubitarsi della maggiore capacità contributiva, peraltro in relazione a un'imposta di tipo reale quale l'IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone singole», ricordando, infine, che «non è dimostrato né dimostrabile, anche per la grande varietà delle possibili ipotesi e delle situazioni concrete (caratterizzate tra l'altro, dalla esistenza dei figli), che in ogni caso» per effetto del matrimonio «si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati»; 8. Le potenziali ripercussioni che la decisione del Giudice delle leggi potrà assumere anche in relazione alla fattispecie in rassegna, in ragione degli elementi di connessione tra le diverse imposte ICI ed IMU e soprattutto del medesimo tema concernente il concetto di abitazione principale (nel senso della contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare), ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, suggerisce di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della dec
Sentenza Cassazione n. 24649/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris