CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24277/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dellaparte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorsosia dichiarato inammissibile;udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato;udito l’[OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Milano, in parzialeriforma della sentenza del Tribunale di Milano del 11/03/2024, ha assolto FabrizioLoioli dal delitto di calunnia commesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; lacondanna è stata, invece, confermata in ordine al medesimo reato commesso neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], con rideterminazione della pena in annidue di reclusione.2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione ildifensore dell’imputato, denunciando i motivi di annullamento di seguitosintetizzati.2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 51 e 368 cod. pen., per l'erroneaesclusione della scriminante dell'esercizio del diritto di difesa, in presenza di unnesso funzionale tra l'accusa e la necessità difensiva.2.2. Difetto di motivazione in ordine alla circostanza che siano stati travalicatii limiti del diritto di difesa. Nella prospettazione difensiva, anche a voler aderire alpiù rigoroso orientamento fatto proprio dalla sentenza impugnata, difetterebbeuna incolpazione specifica, circostanziata e determinata, idonea a integrarepotenzialmente un reato, in quanto il ricorrente si è limitato a riferire cheChristopher [OSCURATO:PERSONA] aveva una particolare capacità di falsificazione didocumenti.2.3. Violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al diniego dellecircostanze attenuanti generiche, in quanto la Corte di appello non ha consideratoalcuni elementi positivi, quali l'intervenuta assoluzione dal reato commesso indanno di [OSCURATO:PERSONA], la natura strettamente processuale della calunniache, peraltro, è stata priva di conseguenze pratiche per la parte offesa, che nonha subito alcun procedimento penale a seguito delle dichiarazioni, e, infine, ilcontesto di esasperazione difensiva in cui la condotta è maturata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Va, in via preliminare, precisato che il ricorrente è stato condannato consentenza divenuta definitiva per il reato di falso documentale e truffa, per averecon artifizi e raggiri, consistiti, tra l'altro, nella spedizione, in allegato a una e-mail, di un provvedimento apparentemente emesso dal giudice per le indaginipreliminari di Milano in data 18/03/2015 di dissequestro di beni, in realtàconfiscati, indotto in errore [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla disponibilitàeconomica necessaria per procedere alla restituzione di quanto a lui dovuto perpregressi rapporti, così inducendolo al pagamento di ulteriori somme, che costuieffettuava, proprio confidando nell'imminente rientro dalla precedenteesposizione.Con la sentenza impugnata è stata confermata la sentenza di primo grado concui il ricorrente è stato condannato per il delitto di calunnia, per avere, nel corsodell’esame reso nel procedimento per falso e truffa a proprio carico, incolpatofalsamente [OSCURATO:PERSONA] di aver falsificato i provvedimenti giudizialiemessi dal Tribunale di Milano, che disponevano la restituzione dei beniprecedentemente sequestrati.Dalla sentenza impugnata risulta che nel corso dell'esame il ricorrente hanegato di avere falsificato, tra gli altri, il provvedimento di dissequestro,affermando che tale falsificazione era certamente opera di [OSCURATO:PERSONA]. A talidichiarazioni se ne sono aggiunte altre, spontaneamente rese, con cui egli nonsolo ha ribadito la propria innocenza, ma ha sostenuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] la sua capacità particolare di falsificazione di documenti.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce che tali dichiarazioni rientranonel perimetro del diritto di difesa (art. 51 cod. pen.), in quanto, nel contesto“chiuso” in cui era maturato il delitto di falsificazione, l'attribuzione alla personaoffesa della paternità del falso documento costituiva l'unico strumento perconfutare l'addebito di essere l'autore della contraffazione.Il ricorrente richiama un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.6, n. 33754 del 25/05/2022, Ferrari, Rv. 283882 – 01) secondo cui integraun'ipotesi di legittimo esercizio del diritto di difesa ed è scriminata dall'art. 51 cod.pen., la condotta dell'agente che affermi falsamente fatti tali da coinvolgere altrepersone, che sa essere innocenti, nella responsabilità per il reato a lui ascritto,purché le false accuse non eccedano i limiti della utilità ed essenzialità, nel sensodella assenza di ragionevoli alternative per una efficace confutazione dei fatti incontestazione, indipendentemente dal grado di articolazione della indicazioneaccusatoria mendace. In particolare, la correlazione funzionale tra difesa e accusenei confronti di un terzo «deve essere valutata con riferimento al caso concreto:essa va esclusa quando il contenuto dell'attività difensiva sia non necessitato, siacioè non privo di ragionevoli alternative; l'attività decettiva deve esserecontenutisticamente vincolata, una volta maturata, da parte dell'interessato, lascelta di contestazione dell'accusa» (Sez. 6, n. 33754, citata). L'affermazioneinfondata di colpa a carico di altri, sia essa esplicita od implicita, deve risultare, insostanza, priva di ragionevoli alternative quale mezzo di negazione dell'addebito,a prescindere dal grado della sua specificazione e fermo restando il divieto di ogni6, n. 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Lizio, Rv. 262972).2.2. A tale orientamento se ne oppone un altro, che il Collegio condivide,secondo cui l’imputato può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioniaccusatorie mosse nei suo riguardi, e in tal caso l'accusa di calunnia nei confrontidi terzi, implicita in tale condotta, integra un'ipotesi di legittimo esercizio del dirittodi difesa e si sottrae alla sfera di punibilità, in applicazione della causa digiustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen.Laddove, però, l'imputato non si limiti a ribadire la insussistenza delle accusea suo carico, ma assuma ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - dicui pure conosce l'innocenza- nella incolpazione specifica, circostanziata edeterminata di un fatto concreto, sicché da ciò derivi la possibilità dell'inizio di unaindagine penale da parte dell'autorità, la sua condotta non è scriminata, perchéfuoriesce dal perimetro del diritto di difesa (Sez. 6, n. 48749 del 15/11/2023, DeMitri, Rv. 285637 – 01; Sez. 2, n. 17705 del 31/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283336;Sez. 6, n. 1333 del 16/01/1998, Barbato, Rv. 210648, Sez. 6, n. 5789 del14/03/1995, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 201678 – 01).Infatti, il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, incontra dei limitiesterni, rappresentati dalla concomitante necessità di tutelare valori di pari rango,espressi da altre norme dell'ordinamento. La difesa, quindi, non può trasmodarenella ingiustificata aggressione di beni parimenti tutelati, come nel caso dellaformulazione di false incolpazioni a carico di terzi, di cui si conosca l'innocenza, inquanto la loro posizione deve essere salvaguardata in ragione del valore primariodella loro dignità e della loro libertà.Questa Corte ha già avuto modo di osservare (Sez. 2, n. 17705 del31/01/2022, citata) che tale impostazione trova conferma nell’art. 384 cod. pen.che, al comma primo, stabilisce, in riferimento a un elevato numero di delitti control'amministrazione della giustizia, la non punibilità del soggetto che abbiacommesso il reato, perché "costretto dalla necessità di salvare sé stesso da ungrave ed inevitabile nocumento nella libertà", come accade nel caso in cui ilsoggetto agente abbia inteso evitare un'accusa penale nei suoi confronti.L’art. 384 cod. pen. disciplina una causa di esclusione della colpevolezza (Sez.U, n. 10381 del 26/11/2020, dep. 2021, Fialova, Rv. 280574 - 01) e non, comel'art. 51 cod. pen., dell'antigiuridicità della condotta, in quanto rende inesigibile uncomportamento conforme alle norme indicate al comma primo di tale norma (Sez.6, n. 53939 del 20/11/2018, Rv. 274583 - 01); l’art. 384 cod. pen. e l’art. 51 cod.pen. operano, quindi, su piani diversi: il primo esclude la colpevolezza, il secondol'antigiuridicità del fatto.Ebbene, tra i delitti per i quali opera la causa di esclusione della colpevolezzadi cui all’art. 384 cod. pen. non rientra il delitto di calunnia; da ciò consegue chel'esercizio del diritto di difesa (che porti il soggetto agente ad incolpare falsamenteun terzo di reati dei quali lo sappia innocente) non fa mai venir meno lacolpevolezza dell'agente, e, a maggior ragione, l'antigiuridicità della condotta(poiché, se questa mancasse, non vi sarebbe motivo per prevedere che non vengacomunque meno la colpevolezza, essendo quest'ultima verifica necessariamente elogicamente successiva).2.3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi,rilevando che la condotta del ricorrente, consistita nel formulare una accusaspecifica, precisa e circostanziata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (indicandolo comel’autore del delitto di falso di cui egli era imputato), travalica i limiti del diritto didifesa e, pertanto, non è scriminata.3. Il secondo motivo di ricorso, con cui si assume l’inesistenza del reato perla genericità dell’accusa di essere abile a falsificare i documenti, è manifestamenteinfondato.Emerge, infatti, dalla sentenza impugnata che in due udienze successive ilricorrente ha espressamente accusato la persona offesa di essere autrice del falso,così formulando una accusa precisa e specifica nei suoi confronti.4. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Le circostanze addotte dalla difesa sono state considerate per ridurre la penanel minimo edittale. Sia in primo che in secondo grado non sono state applicate leanche conto che l'imputato ha precedenti per bancarotta fraudolenta oltre che pertruffa. Tale motivazione, logica e immune da vizi, rende il relativo giudizio di meritonon censurabile in questa sede.5. In conclusione il ricorso va rigettato, con conseguente condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 12/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente