CassazionedecretoSezione 1Decisione del 19 maggio 2022
Cassazione n. 24232/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/12/2021 del TRIBUNALE di IVREAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato decreto. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 1°/12/2021 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Ivrea ha dichiarato inammissibile l'incidente di esecuzione proposto da [OSCURATO:PERSONA] volto ad ottenere la declaratoria di nullità dell'ordinanza di revoca del beneficio ex art. 163 cod. proc. pen. del 31/1/2018 per non essere stata personalmente notificata all'interessato. 2. Avverso detto decreto di inammissibilità propone ricorso per cassa- zione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo con unico motivo violazione di legge per totale assenza della motivazione, nonché l'assunzione del decreto senza il previo parere del Pubblico ministero, richiesto dalla legge. Il ricorrente evidenzia che l'assenza di motivazione non consente di intendere a quale causa di inammissibilità si sia riferito il giudice dell'esecu- zione, senza considerare affatto le doglianze che si erano avanzate in ordine alla mancata conoscenza del procedimento esecutivo da parte dell'Urso, e senza la previa interlocuzione con il Pubblico ministero. 3. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta in cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento. 4. Il ricorso è fondato. Invero, si è al cospetto di un caso di mancanza totale di motivazione, che impedisce di comprendere la ragione della dichiarata inammissibilità, anche alla stregua del riferimento normativo contenuto entro le parentesi, che sembra richiamare l'art. 666, comma 6, cod. proc. pen., norma eccentrica rispetto al tema. Da tale struttura del provvedimento, è poi impossibile comprendere se sia stato sentito il Pubblico ministero. Va dunque rilevata la violazione dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. che richiede che le cause di inammissibilità dell'incidente di esecuzione siano pronunciate con decreto motivato, sentito il Pubblico ministero. 5. Pertanto, l'impugnato provvedimento deve essere annullato, con rinvio al giudice dell'esecuzione affinché proceda nel rispetto delle forme di legge. C P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Ivrea. Così deciso il giorno 19 maggio 2022 Il Consigliere estensor