CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 48353/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]1311314-NAL:E/[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/12/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LENTINIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza in epigrafe. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Lentini ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 581 cod. pen. per difetto di valida querela. 2. Avverso la sentenza, ha presentato ricorso il Pubblico Ministero, Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], eccependo, con motivo unico, violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Giudice di pace ritenuto la querela presentata dalla parte offesa, [OSCURATO:PERSONA], non valida in quanto «tale da non consentire la ricostruzione della volontà del proponente, non essendo espressa alcuna istanza punitiva nei confronti dell'imputat[a]». Con motivazione del tutto apparente, e ridotta a mera clausola di stile, il Giudice di pace avrebbe errato nell'applicare la legge penale, posto che, nell'atto querelatorio (allegato al presente ricorso), il denunciante ha espressamente attestato di presentare formale querela-denuncia nei confronti dell'imputata per il reato di cui all'articolo 581 cod. pen. e per tutte le altre eventuali fattispecie di reato ravvisabili, perseguibili sia su querela sia d'ufficio; nella querela è inoltre espressamente contenuta l'istanza di punizione nei confronti dell'imputata. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Dagli atti allegati al presente ricorso (copia di atto di denuncia-querela dattiloscritto e firmato dalla p.o; copia di verbale di ricezione della predetta denuncia-querela a cura dell'ufficiale di P.G.), è agevole constatare che la querela presentata dalla parte offesa presso gli uffici di Polizia giudiziaria contenga sia l'espressa denuncia delle percosse subite sia l'istanza di punizione nei confronti dell'imputata resa palese dalla stessa denominazione dell'atto. La fondatezza del motivo di ricorso trova conferma nella consolidata giurisprudenza di questa Corte relativa alla non necessarietà di formule particolari, che esprimano la volontà di punizione da parte della persona offesa (tant'è che, nei casi d'incertezza - quale non è, ad ogni buon conto, la fattispecie in esame - il contenuto dell'atto va interpretato alla luce del favor querelae; cfr. Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, Baia, Rv. 282648 - 01; Sez. 2, n.5193 del 05/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 277801-01). È chiaro, dunque, l'errore in cui è incorso il Giudice di pace nell'applicazione dell'art. 336 del codice di rito. 3. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che l'impugnata sentenza vada annullata con rinvio e che il giudice del rinvio sia da identificare nel Giudice di pace di Lentini (a cagione di ciò, cfr., ad es., Sez. 2, n. 2898 del 15/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278429 - 01: «Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione del giudice di pace è da considerare - dopo la modifica dell'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 274 del 2000 da parte dell'art. 9, comma 2, legge n. 46 del 2006, che ha eliminato il potere del pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa - come un ordinario ricorso per cassazione ai fini delle determinazioni conseguenti all'annullamento con rinvio, in ragione dell'impossibilità di trasmettere gli atti «al giudice competente per l'appello» ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., con la conseguenza che il giudice del rinvio va individuato nel giudice del medesimo grado di quello della sentenza impugnata e, quindi, nel giudice di pace territorialmente competente»). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice