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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 48570/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiteftt-ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di unificazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo del 28/06/2021 e dell'ulteriore sentenza di condanna emessa dalla suddetta Corte il 7/12/2006, la cui pena detentiva era interamente condonata e quella pecuniaria nella misura di euro 10.000,00.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 663 cod. proc. pen.

Sostiene la ricorrente che la richiesta da essa rivolta alla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, si riferisca a pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di esecuzione di pene concorrenti, sebbene relativa, per stessa ammissione della suddetta, a fattispecie in cui viene presa in considerazione l'intervenuta estinzione, totale o parziale di alcune di esse, per effetto di espiazione, mentre nel caso di specie viene in rilievo la diversa causa di estinzione costituita dall'applicazione dell'indulto.

Si duole il difensore che le conclusioni cui giunge la Corte di appello postulino erroneamente l'irrevocabilità dell'imputazione della causa di estinzione e non considerino che il giudice dell'esecuzione invece sia svincolato dalla stessa, dovendo garantire solo la corretta applicazione dell'istituto.

La difesa conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Invero, la Corte territoriale con un iter argomentativo senza dubbio sintetico, ma estremamente chiaro, fa buon governo del principio di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141).

L'ordinanza, invero, evidenzia come la sentenza di condanna di cui si chiede l'unificazione sia stata emessa solo in data 7/12/2006 e la pena inflitta non sia mai stata concretamente eseguibile, in quanto dichiarata estinta per intervenuto indulto, concesso con la medesima sentenza; e come, di conseguenza, alla data di consumazione dei reati di cui all'ultimo titolo compreso nel cumulo (2004-2005), non vi fosse alcuna pena da espiare in tutto o in parte, da poter prendere in considerazione e inserire nel cumulo.

Argomentazioni, queste, scevre da vizi logici e giuridici e tali da essere insindacabili in questa sede ed evidenziare l'infondatezza dei rilievi difensivi svolti.

2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della Mietitore al pagamento delle spese processuali.

P. Q. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 14 s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteiteftt-ite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di unificazione delle pene oggetto del provvedimento di cumulo del 28/06/2021 e dell'ulteriore sentenza di condanna emessa dalla suddetta Corte il 7/12/2006, la cui pena detentiva era interamente condonata e quella pecuniaria nella misura di euro 10.000,00. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, deducendo violazione dell'art. 663 cod. proc. pen. Sostiene la ricorrente che la richiesta da essa rivolta alla Corte di appello, quale giudice dell'esecuzione, si riferisca a pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione in materia di esecuzione di pene concorrenti, sebbene relativa, per stessa ammissione della suddetta, a fattispecie in cui viene presa in considerazione l'intervenuta estinzione, totale o parziale di alcune di esse, per effetto di espiazione, mentre nel caso di specie viene in rilievo la diversa causa di estinzione costituita dall'applicazione dell'indulto. Si duole il difensore che le conclusioni cui giunge la Corte di appello postulino erroneamente l'irrevocabilità dell'imputazione della causa di estinzione e non considerino che il giudice dell'esecuzione invece sia svincolato dalla stessa, dovendo garantire solo la corretta applicazione dell'istituto. La difesa conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, la Corte territoriale con un iter argomentativo senza dubbio sintetico, ma estremamente chiaro, fa buon governo del principio di questa Corte, secondo cui, ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari (Sez. 1, n. 20207 del 27/03/2018, Tasca, Rv. 273141). L'ordinanza, invero, evidenzia come la sentenza di condanna di cui si chiede l'unificazione sia stata emessa solo in data 7/12/2006 e la pena inflitta non sia mai stata concretamente eseguibile, in quanto dichiarata estinta per intervenuto indulto, concesso con la medesima sentenza; e come, di conseguenza, alla data di consumazione dei reati di cui all'ultimo titolo compreso nel cumulo (2004-2005), non vi fosse alcuna pena da espiare in tutto o in parte, da poter prendere in considerazione e inserire nel cumulo. Argomentazioni, queste, scevre da vizi logici e giuridici e tali da essere insindacabili in questa sede ed evidenziare l'infondatezza dei rilievi difensivi svolti. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della Mietitore al pagamento delle spese processuali. P. Q. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 14 s
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