CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 dicembre 2024
Cassazione n. 03308/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 34698-2024 Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, che ha confermato la decisione di prime cure che l'aveva condannata, quale amministratore di diritto della Globalia s.r.I., dichiarata fallita il 10 marzo 2011, per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. La ricorrente, con un solo motivo di ricorso, denunzia l'erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, lamentando, in particolare, l'insussistenza di un concorso consapevole nel reato contestato e la mancanza di adeguata motivazione sul punto. Ebbene, il ricorso non è manifestamente infondato, dal momento che, effettivamente, la Corte di appello non ha affrontato funditus il tema — che era stato specificamente devoluto dall'imputata nel suo appello — circa la consapevolezza delle finalità depauperative dell'amministratore di fatto. Tanto impone di prendere atto che il 26 maggio 2024, successivamente alla sentenza di appello, è decorso il termine massimo prescrizione del reato, commesso in data 10 marzo 2011, termine che si individua in quello di dodici anni e sei mesi; tale termine si è dilatato per le sospensioni della prescrizione derivanti dai rinvii disposti alle udienze del 14 marzo 2018 (rinviata al 13 giugno 2018 per astensione), del 13 giugno 2018 (rinviata al 26 settembre 2019 su richiesta della difesa) e del 26 settembre 2018 (rinviata al 28 novembre 2018 per la stessa ragione). Quanto ad un eventuale proscioglimento nel merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). Nel caso di specie, la ricorrente deduce in sostanza un vizio di motivazione in grado di condurre, al più, ad annullare con rinvio la sentenza impugnata, rinvio tuttavia inibito, poiché, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275). Ne discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 18 dicembre 2024 Il Consigliere e