CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45514/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.GAROFALO Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che in parziale ri- forma della decisione del Tribunale di Foggia ha confermato l'affermazione di re- sponsabilità per il reato di tentato furto di ringhiere di metallo e, ravvisate le cir- costanze aggravanti di cui all'art.625 n7 e 7 bis cod.pen. con giudizio di equiva- lenza rispetto alle circostanze aggravanti, lo aveva condannato alla pena di mesi due di reclusione. 2. Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale dell'affermazione di responsabilità in quanto i beni su cui era caduta l'azione del ricorrente a corredo di stazione ferroviaria dismessa dovevano ritenersi abban- donati e res nullius, dovendosi inoltre escludere qualsiasi profilo di offensività. Deduce altresì la insussistenza delle circostanze aggravanti in quanto lo stato di incuria e di abbandono prevalevano su qualsiasi destinazione pubblicistica ovvero su una condizione di esposizione alla fede pubblica, che era connaturata alla na- tura del bene (ringhiere). 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di analisi censoria avverso il provvedimento impugnato e meramente ripropositivi di censure sviluppate in appello alle quali la Corte di Appello ha fornito adeguata risposta su tutte le questioni introdotte, con motivazione puntuale, diffuso e priva di contraddizioni logico giuridiche che si sottrae pertanto al sindacato di questo giudice di legittimità. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria Ciampi