CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 marzo 2022
Cassazione n. 21474/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11585-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] Q. VISCONTI 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] INDENNITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 11585/2016 Cron. Rep. Ud. 29/03/2022 CC - controricorrente - avverso la sentenza n. 7349/2015 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 09/11/2015 R.G.N. 4245/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 9 novembre 2015 la Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA], che aveva respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia municipale del [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento delle indennità di cui agli articoli 22 e 24 CCNL dei dipendenti del comparto Regioni ed Autonomie locali 14 settembre 2000, in ragione dello svolgimento del turno nei giorni festivi. 2.La Corte territoriale in via preliminare osservava che nel ricorso introduttivo il TARANTINO aveva rivendicato per il lavoro festivo unicamente il cumulo delle indennità di cui agli articoli 22 e 24 del CCNL ed aveva genericamente allegato (al capo D) che gli importi corrisposti erano stati liquidati «in maniera insufficiente». Era dunque inammissibile, ai sensi dell’articolo 437 cod.proc.civ., l’ampliamento in appello del thema decidendum attraverso la allegazione delle ragioni per le quali gli importi liquidati non sarebbero stati adeguati. 3.Quanto alla cumulabilità delle indennità, la Corte territoriale osservava, in dichiarata adesione al principio enunciato dalla Suprema Corte nell’arresto nr. 21524/2012, che per il lavoro prestato nel giorno festivo il turnista ha diritto unicamente a cumulare le indennità di cui all’articolo 22: con la maggiorazione di cui al comma uno dell’articolo 24 ( in aggiunta al riposo compensativo)in caso di coincidenza del turno con il giorno destinato al riposo settimanale; con il compenso di cui al comma due dello stesso articolo 24 ( in alternativa al riposo compensativo) in caso di prestazione festiva resa oltre il normale orario di lavoro. 4. Il giudice dell’appello reputava nuove― e quindi inammissibili― le allegazioni dell’appellante in ordine alla specifica articolazione dei turni del [OSCURATO:PERSONA]. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di censura ed illustrato con memoria, cui il [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la parte ricorrente ha denunciato― ai sensi dell’articolo 360 nr. 3 cod.proc.civ.― la violazione: dell’articolo 24,comma due e dell’articolo 22, comma cinque,CCNL del personale del comparto [OSCURATO:PERSONA] del 14 settembre 2000 (DPR nr. 268/1987, articolo 17 ed articolo 13, comma sette); dell’articolo 5, comma tre, L. 27 maggio 1949 nr. 260. 3. Hadedotto che la ratio sottesa all’indennità di turno prevista dall’articolo 22 del CCNL 14 settembre 2000 è quella di remunerareil disagio connesso nel regime dei turni alla variazione dell’orario di lavoro laddove la indennità di cui al successivo articolo 24 compensa la penosità del lavoro svolto non solo in giorno festivo ma oltre il limite dell’orario di lavoro ordinario. Si assume che la interpretazione accolta nella sentenza impugnata determinerebbe la violazione dell’articolo 5, comma tre, L. nr. 260/1949, a tenore del quale per il lavoro svolto nelle festività i salariati retribuiti in misura fissa ricevono oltre la retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro festivo. 4. La parte ricorrente, sostenendo con articolate argomentazioni la cumulabilità della indennità di cui all’articolo 22, comma cinque e quella di cui all’articolo 24, comma due, CCNL 14 settembre 2000 assume, conclusivamente, che il lavoro prestato nella giornata festiva infrasettimanale costituisce lavoro straordinario e va remunerato a norma delsuddetto articolo 24, comma due. 5. Il motivo è infondato. 6. A partire da Cass. n. 8458/2010, seguita da numerose pronunce conformi (cfr. fra le tante Cass. nr. 2270/2022; Cass. nr. 41891/2021; Cass.nr. 32905/2021; Cass. nr. 19326/2021; Cass. nr. 28628/2020 e la giurisprudenza ivi richiamata), le disposizioni contrattuali del CCNL 14 settembre 2000 sono state interpretate nel senso che la speciale disciplina dettata dall'art. 22, comma cinque, compensa interamente il disagio che deriva dall'articolazione dell'orario di lavoro in turni anche quando il turno ricade in giornata festiva ( domenicale o infrasettimanale); l'applicazione dell'art. 24 dello stesso contratto, che riguarda l'attività prestata in giorno festivo, resta limitata ai casi in cui si verifichi un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, ossia qualora al lavoratore venga richiesto di prestare la propria attività:nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato (comma uno dell’articolo 24) ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là dell’orario di lavoro (comma due dell’articolo 24). 7.A tali principi si intende assicurare in questa sede continuità, condividendo le motivazioni che li sorreggono, da intendersi qui richiamateex articolo 118 disp. att. cod.proc.civ. 8.Il ricorso non offre argomenti per porre in discussione detto orientamento. 9.La disciplina dell’articolo 5, comma tre, L 27 maggio 1949 nr. 260 è divenuta, infatti, inapplicabile a seguito della contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico, essendo stata riservata alla contrattazione collettiva, ai sensi degli articoli 2 e 45 D.L.gs nr. 165/2001 ( già articolo 2 ed articolo 49 D.Lgs. nr. 29/1993), l’ attribuzione di trattamenti economici. 10. Con la seconda critica si deduce ― ai sensi dell’articolo 360 nr 3 cod.proc.civ.― la nullità della sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 437 cod.proc.civ., contestando la statuizione di inammissibilitàdel motivo di appello proposto avverso il rigetto della domanda con la quale si lamentava la inadeguata quantificazione delle indennità contrattuali ( pur a volerne ritenere la incumulabilità). 11.Il ricorrente ha assunto che il ricorso introduttivo conteneva tutti i fatti costitutivi del diritto rivendicato e che il petitumera rimasto cristallizzato negli importi, nel periodo di lavoro e nei titoli. 12.Il terzo motivo è proposto― ai sensi dell’articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ― per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ancora con riferimento alla dichiarata inammissibilità dell’appello per novità della domanda. 13.Si lamenta l’omesso esame delle deduzioni svolte e delle prove documentali offerte in ordine alla inadeguatezza della retribuzione liquidata. 14.I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati. 15.Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto nuove ― e dunque inammissibili in appello― le allegazioni svolte in sede di impugnazione in ordine al fatto che la indennità di turno di cui all’articolo 22, comma cinque, CCNL 14 settembre 2000 era stata liquidata in misura inadeguata, in quanto era stata applicata lamaggiorazione del 10% anche in caso di turno festivo e/o notturno ed inoltre le aliquote della retribuzione oraria non erano state aggiornate in base alle progressioni economiche. 16.Trattasi all’evidenza di causa petendidel tutto diversa rispetto a quella esposta nel primo grado,diretta ad ottenere la indennità ex articolo 24 comma due CCNL 2000, in cumulo con la indennità già liquidata. 17.Né appare sostenibile che la domanda fosse stata già proposta nel ricorso introduttivo in ragione della generica allegazione (al capo D del medesimo ricorso) del fatto che la indennità per le turnazioni fosse stata liquidata «pure in maniera insufficiente», allegazione priva delle ragioni di fatto della asserita insufficienza. 18. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto. 19. Le spese del presente grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 20. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 DPR 115/2002) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 1.500 ,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione al difensore. Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a