CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 aprile 2026
Cassazione n. 08275/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in forza di procura conferita in calce al ricorso, dagli avvocatiSAMUELA PISCHEDDA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliato presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, inROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura rilasciatain calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso il suo studio, in ROMA, VIA G. SISCO, 8– controricorrente –per la cassazione della sentenza n. 3490 del 2024 della CORTED’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 22 ottobre 2024 (R.G.N.1985/2024).Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/2026Udita la relazione della causa, svolta all’udienza dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]Cerulo.Udito il Pubblico Ministero, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per il rigetto del ricorso.Udito, per il ricorrente, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione,per delega verbale, dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha insistitoper l’accoglimento del ricorso.Udita, per la controricorrente, l’avvocata [OSCURATO:PERSONA], che haribadito le conclusioni rassegnate nel controricorso.1.– Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Romaha respinto il gravame proposto dall’INPS contro la pronuncia delTribunale della medesima sede e, per l’effetto, ha accertato il dirittodella signora [OSCURATO:PERSONA] di trattenere l’importo che il Fondo digaranzia gestito dall’Istituto le ha corrisposto a titolo di trattamento difine rapporto (TFR), a fronte dell’inadempimento del datore di lavoro,[OSCURATO:SOCIETA]A fondamento della decisione, la Corte territoriale argomenta cheil credito è avvalorato dal decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti deldatore di lavoro, dalle prove documentali acquisite (il modello CUD2019, emesso dalla stessa società) e dal provvedimento del Tribunale,che ha riconosciuto incidentalmente la sussistenza dei crediti deilavoratori ricorrenti, pur disattendendo l’istanza di fallimento.La lavoratrice ha esperito tutti i rimedi doverosi in base al canonedell’ordinaria diligenza. Sarebbe stata aleatoria e oltremododispendiosa un’azione nei confronti dell’ultima società incorporante,assoggettata alla normativa statunitense.Né potrebbe venire in rilievo la Convenzione di Bruxelles invocatadall’Istituto, in quanto gli [OSCURATO:PERSONA] non l’hanno sottoscritta ecomunque tale Convenzione non si applica alla materia fallimentare.Non è pertinente neppure il richiamo al Regolamento UE n. 1215 del- 2 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/202612 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, ilriconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile ecommerciale, e applicabile soltanto ai datori di lavoro domiciliati negliStati membri.2.– Per la cassazione della sentenza d’appello ricorre l’INPS, sullabase di due motivi.3.– La signora [OSCURATO:PERSONA] si difende con controricorso, illustratoda memoria in prossimità dell’udienza pubblica.4.– Il ricorso è stato fissato all’udienza pubblica dell’11 dicembre2025.5.– All’udienza, il Pubblico Ministero ha rassegnato le conclusioniindicate in epigrafe e i difensori delle parti hanno svolto le loro difese,formulando le richieste sopra trascritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– Con il primo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2,primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge 29 maggio1982, n. 297, anche in riferimento agli artt. 6 e 22 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267, e lamenta che la Corte di merito abbia accoltola domanda della lavoratrice [OSCURATO:PERSONA] in difetto «di uno deicoelementi costitutivi della obbligazione previdenziale, qualel’accertamento del credito» (pagina 2 del ricorso per cassazione).Nessun rilievo si potrebbe attribuire al decreto ingiuntivo ottenuto neiconfronti di una società già cancellata dal registro delle imprese edunque estinta o al decreto di rigetto dell’istanza di fallimento. Né lalavoratrice avrebbe intrapreso alcuna azione nei confronti della societàincorporante, nuovo centro d’imputazione dei rapporti giuridici. Ilricorrente assume, in definitiva, che l’accertamento del credito neiconfronti del legittimo contraddittore debba preesistere allapresentazione dell’istanza d’intervento del Fondo di garanzia e chedifetti, nella specie, tale accertamento.- 3 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/20262.– Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.), il ricorrente censura la sentenza d’appello per violazione e falsaapplicazione dell’art. 3 della legge 31 maggio 1995, n. 218, e dell’art.21 del Regolamento UE n. 1215 del 2012, che consentirebbe diconvenire in giudizio, dinanzi all’autorità giudiziaria di uno Statomembro, anche un datore di lavoro che, come avviene nel caso dispecie, nello Stato membro non abbia domicilio.3.– La prima censura è fondata.4.– Al caso di specie si attagliano i princìpi di diritto enunciati inmolteplici occasioni da questa Corte.4.1.– In caso d’insolvenza del datore di lavoro, il diritto dellavoratore di ottenere dall’INPS la corresponsione del TFR a carico dellospeciale Fondo di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982 rappresentaun diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto eautonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro(fra le molte, Cass., sez. lav., 28 luglio 2011, n. 16617, e, più direcente, Cass., sez. lav., 21 gennaio 2022, n. 1861).Tale diritto non sorge con la cessazione del rapporto di lavoro, maal verificarsi dei presupposti inerenti al rapporto assicurativo-previdenziale, così come enucleati dalla legge (Cass., sez. lav., 13ottobre 2015, n. 20547, punto 2 dei Motivi della decisione).In particolare, l’art. 2 della legge n. 297 del 1982 subordinal’intervento del Fondo di garanzia alla verifica del credito del lavoratoremediante l’insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro(comma 2) o, in alternativa, allorché il datore di lavoro non sia soggettoalle disposizioni della legge fallimentare, al previo esperimentodell’esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risultil’insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datoredi lavoro (comma 5).- 4 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/2026Pertanto, prima del perfezionarsi dei presupposti di legge, nessunadomanda di pagamento può essere rivolta all’Istituto (Cass., sez. lav.,19 luglio 2018, n. 19277, punto 15 delle Ragioni della decisione).4.2.– Dall’inequivocabile dato testuale si evince che «il previoesperimento di un’azione volta a conseguire un titolo esecutivo neiconfronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onereinutile e inutilmente dispendioso […], costituisce piuttosto unpresupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario,giacché, da un punto di vista sistematico, l’accertamentogiurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all’ammissione allostato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivoconseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalitànecessaria per l’individuazione della misura stessa dell’interventosolidaristico del Fondo di garanzia, essendo l’ente previdenziale terzorispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la suaobbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto dilavoro» (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2020, n. 1886, in motivazione,pagina 6).L’assetto prefigurato dalla legge rinviene la sua giustificazione nelleesigenze di certezza, che impongono di vagliare il credito insoddisfattosecondo i crismi delle regole del concorso o, quando tali regole nonoperino, di cristallizzare tale credito in una procedura esecutiva, pursempre assoggettata al vaglio di un giudice. All’ente previdenziale,difatti, è preclusa la facoltà di contestare l’esistenza e l’entità dei creditie di opporre eccezioni che attengono al concreto atteggiarsi dellesituazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro (daultimo, Cass., sez. lav., 27 gennaio 2025, n. 1864, punto 15 delleRagioni della decisione).4.3.– Dalla ricostruzione della lettera e della ratio della disciplinavigente si desume, dunque, che la consacrazione del credito in un titoloesecutivo rappresenta un elemento indefettibile dell’accesso al Fondo- 5 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/2026di garanzia e deve preesistere alla presentazione della domanda, comequesta Corte ha rimarcato, anche in accoglimento dei rilievi formulatidall’ufficio della Procura Generale (Cass., sez. lav., 28 gennaio 2025,n. 1934, punto 9 delle Ragioni della decisione).Invero, è la domanda del lavoratore che fa sorgere l’obbligo delelementi costitutivi del diritto (sentenza n. 1934 del 2025, cit., il giàrichiamato punto 9 delle Ragioni della decisione), anche allo scopo disalvaguardare l’efficace svolgimento della «finalità istituzionale» del1982). Un adempimento conforme alle prescrizioni di legge assurgeanche a presupposto per il successivo esercizio del diritto di surrogache compete al Fondo nel privilegio spettante sul patrimonio dei datoridi lavoro e degli eventuali coobbligati in solido (art. 2, settimo comma,secondo periodo, della legge n. 297 del 1982).Nel contesto di tali prescrizioni, rivestono rilievo essenziale laprevia formazione di un titolo esecutivo e segnatamente, ove si trattidi un titolo giudiziale, il previo accertamento del credito, conseguito neiconfronti del legittimo contraddittore e non, incidenter tantum, neiconfronti dell’Istituto, carente di ogni legittimazione a contestare lepretese inerenti al rapporto di lavoro.La scansione delineata dalla legge, lungi dall’imporre aggraviirragionevoli, «non solo si raccorda alla fattispecie costitutiva deldiritto, nella complessità degli elementi che la compongono e chehanno nella domanda uno snodo saliente, ma si prefigge, altresì, direndere più spedita l’attività dell’Istituto, chiamato alla doverosaverifica dei presupposti di legge e alla sollecita erogazione deltrattamento insoluto, “ove non sussista contestazione in materia” (art.2, quinto comma, della legge n. 297 del 1982)» (sentenza n. 1934 del2025, cit., sempre al punto 9 delle Ragioni della decisione).- 6 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/20264.4.– Non appare pertinente il richiamo, valorizzato dai giudicid’appello e dalla controricorrente, da ultimo nella memoria illustrativa,alle enunciazioni di principio di questa Corte sul canone di ordinariadiligenza che permea l’onere del creditore di agire in executivis, senzaimporgli iniziative aleatorie e dispendiose (Cass., sez. VI-L, 7 luglio2020, n. 14020, richiamata nella pronuncia d’appello e nelcontroricorso).Gli argomenti che fanno leva sull’ordinaria diligenza, ripresi anchedall’ufficio della Procura generale nel corso della discussione, noncontraddicono la necessità che il lavoratore si munisca di un titoloesecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro (sentenza n. 1886del 2020, cit., in motivazione, pagina 6).Il profilo della conclamata infruttuosità delle azioni esecutive«riguarda un posterius, laddove il requisito pregiudiziale è pur semprela sussistenza di un titolo che a quelle azioni consenta di dare impulsoo che ne dimostri per tabulas l’impraticabilità, pur contenendol’indispensabile accertamento della sussistenza e della misura delcredito» (da ultimo, sentenza n. 1934 del 2025, cit., punto 6 delleRagioni della decisione).Il richiamo del legislatore al previo esperimento dell’esecuzioneforzata, pur modulato secondo i menzionati canoni di ragionevolezza eproporzionalità, implica l’ineludibile preesistenza di un titolo:«L’esecuzione forzata in tanto può essere esperita, in quanto sussistaun titolo idoneo a fondarla (nulla executio sine titulo)» (sentenza n.1934 del 2025, cit., punto 5 delle Ragioni della decisione).4.5.– Le considerazioni esposte convergono nel configurare comecondizione imprescindibile la previa formazione di un titolo.5.– A tali princìpi non si è uniformata la Corte di merito,nell’escludere in radice il carattere indebito del pagamento effettuatodall’INPS in carenza di un titolo esecutivo.- 7 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/20266.– Gli antecedenti di fatto, analiticamente ricostruiti nel ricorso,non sono controversi tra le parti.La controricorrente è stata assunta da [OSCURATO:SOCIETA]. il 7 agosto 2016,con contratto part-time, e il rapporto di lavoro è cessato il 19 dicembre2018, senza che sia stato corrisposto il TFR, per il complessivo importodi Euro 2.538,02.La controricorrente ha presentato istanza di fallimento del datoredi lavoro, respinta dal Tribunale di Roma con decreto dell’11 marzo2020: la società resistente è stata cancellata dal registro delle imprese,in quanto incorporata in [OSCURATO:SOCIETA]., società a sua volta incorporata inZAFINVEST LC, società con sede nel Delaware (cfr. gli antecedentiriportati a pagina 4 del ricorso).Nell’aprile 2020, la lavoratrice ha proposto domanda monitoriacontro [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento del TFR e, in forza del decretoingiuntivo n. 4257 del 12 giugno 2020, ha notificato a CEAM atto diprecetto, avviando poi invano l’azione esecutiva con un pignoramentoimmobiliare presso la sede della società (verbale negativo del 17dicembre 2020).Con decreto del 23 dicembre 2020, il Tribunale di Roma ha respintola nuova istanza di fallimento proposta da altri dipendenti, in ragionedella scadenza del termine annuale sancito dall’art. 10 del r.d. n. 267del 1942.Il 3 febbraio 2021, la controricorrente ha richiesto al Fondo digaranzia gestito dall’INPS il pagamento del TFR, liquidato dall’Istitutoil 5 maggio 2021 al netto delle ritenute erariali.Con missiva del 23 novembre 2022, l’INPS ha reclamato larestituzione dell’importo, in quanto indebitamente versato.7.– Nel caso di specie, non si riscontra alcun titolo che consacri ilcredito della lavoratrice, nei termini prima chiariti.È ininfluente che sia stato richiesto e ottenuto un decretoingiuntivo, allorché la società datrice di lavoro era stata già cancellata- 8 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/2026dal registro delle imprese. Il provvedimento monitorio, in quantoemesso nei confronti di una società che aveva cessato di essere lagiusta parte, è tamquam non esset, come questa Corte hapuntualizzato di recente (Cass., sez. lav., 31 gennaio 2025, n. 2357,in relazione a una vicenda di cancellazione e di estinzione).Né rileva che il giudice fallimentare, nel reputare ammissibilel’istanza dei lavoratori, ne abbia delibato soltanto incidentalmente ilcredito, senza pervenire al rituale provvedimento di ammissionerichiesto dalla legge o alla formazione di un titolo esecutivo anteriorealla domanda al Fondo di garanzia.Nessun titolo esecutivo può dirsi formato, prima di tale domanda,neppure in contraddittorio con la società risultante dalla fusione perincorporazione, vicenda che «realizza una successione a titolouniversale corrispondente alla successione mortis causa e produce glieffetti, tra loro interdipendenti, dell’estinzione della società incorporatae della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapportigiuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante,che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione deirapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati» (Cass., S.U., 30luglio 2021, n. 21970, in motivazione, pagina 35).8.– Resta assorbito l’esame del secondo mezzo.9.– Dai rilievi svolti discendono l’accoglimento del ricorso perquanto di ragione e la cassazione della sentenza d’appello.10.– La causa è rinviata alla Corte d’appello di Roma, che, indiversa composizione, esaminerà la fondatezza della pretesarestitutoria dell’Istituto in conformità ai princìpi di diritto qui ribaditi evaglierà gli ulteriori argomenti illustrati dall’odierna controricorrente asupporto dell’irripetibilità delle somme percepite.11.– Al giudice di rinvio è demandato, infine, anche il compito diprovvedere sulle spese del presente giudizio. P.Q.M- 9 -Numero registro generale 26712/2024Numero sezionale 5194/2025Numero di raccolta generale 8275/2026Data pubblicazione 02/04/2026La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito ilsecondo mezzo; cassa l’impugnata sentenza in relazione alla censuraaccolta; rinvia la causa, anche per la pronuncia sulle spese del presentegiudizio, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezionecivile dell’11 dicembre 2025.Il Consigliere estensore La PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]- 10 -