CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022
Cassazione n. 39830/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CROTONEnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CROTONEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha prospettatc l'annullamento con rinvio dell'ordinanza; [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza del 6 giugno 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone non convalidava il fermo di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indiziati del delitto di cui all'art. 12, comma 3 lett. a), b) c), comma 3- bis, comma 3-ter let. b), d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, sul presupposto dell'assenza del pericolo di fuga e, ritenute invece sussistenti le altre esigenze cautelari contemplate dall'art. 274 let. c) cod. proc. pen., applicava nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere. Con particolare riferimento al pericolo di fuga riteneva che lo stesso non potesse essere desunto sic et simpliciter dalla condizione di straniero extracomunitario, dall'assenza di fissa dimora o dal mero titolo di reato. Citava, a tal fine, massime e ampi stralci di motivazioni della giurisprudenza di legittimità che impongono di desumere tale specifica esigenza cautelare da elementi concreti, dotati di capacità di personalizzazione, indirizzata nei confronti del singolo individuo che si sospetta stia per darsi alla fuga, sicché la stessa non può essere ritenuta sulla scorta del titolo di reato per il quale si procede, che costituisce limite dell'esperibilità del fermo e non elemento che, di per sé, configuri la probabilità di fuga. Poneva, quindi, in rilievo l'assenza nel caso di specie di elementi concreti dai quali dedurre una reale ed effettiva preparazione alla fuga, esemplificando quelli a suo giudizio in tal senso indicativi, ovverosia la «disponibilità di titoli di viaggio», i «tentativi di allontanamento», la «disponibilità di nominativi di soggetti cui votarsi per darsi alla macchia». 2. Ricorre il Pubblico Ministero per cassazione e deduce, con un unico, articolato motivo, i vizi di violazione di legge e contraddittorietà della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha escluso l'esigenza cautelare del pericolo di fuga attraverso un'errata applicazione della legge processuale e un altrettanto errata interpretazione della giurisprudenza di legittimità che, invece, si è costantemente espressa nel senso che detto pericolo non deve essere desunto esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica allo stesso, essendo al contrario necessario e sufficiente stabilire un reale ed effettivo pericolo che il soggetto possa darsi alla fuga.4. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta, ha prospettato l'annullamento dell'ordinanza, relativamente alla non convalida del fermo, di cui chiede di dichiararsi la legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'esegesi che dell'art. 274 lett. b) cod. proc. pen. è stata compiuta, dopo l'interpolazione operata dalla legge n. 47 del 2015, con l'aggiunta del requisito della "attualità", accanto alla concretezza, che deve essere propria del pericolo di fuga: nel senso che il requisito anzidetto non comporta necessariamente l'esistenza di condotte materiali del soggetto agente che disvelino l'inizio dell'allontanamento dello stesso o siano comunque espressione di fatti prodromici all'allontanamento medesimo, «essendo sufficiente accertare, sulla scorta di un giudizio prognostico verificabile - perché tratto dalla concreta situazione di vita del soggetto, dalle sue frequentazioni, dai precedenti a suo carico, dalle pendenze giudiziarie e, più in generale, da elementi in atti vicini nel tempo - l'esistenza di un effettivo e ragionevolmente prossimo pericolo di fuga, tale da richiedere un tempestivo intervento cautelare (cfr. Sez. 5, sent. n. 7270 del 06.07.2015 - dep. 2016, Rv. 267135, nonché Sez. 6, sent. n. 16864 del 07.03.2018, Rv. 270311, Sez. 6 n. 481 del 27/09/2018, Roncali, Rv. 274220). Ai precipui fini della convalida del fermo, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il pericolo di fuga non può essere presunto sulla base del titolo di reato per cui s'indaga, ma deve essere fondato su elementi specifici, dotati di capacità di personalizzazione, desumibili da circostanze concrete (in tal senso Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019, Hossain, Rv. 276449- 02; Sez.3, n. 39542 del 11/07/2013, Brianza, Rv. 256975-01; Sez.1, n. 5244 del 10/01/2006, Salaj, Rv. 234066-01; Sez.3, n, 4089 del 18/1.2/2003, Failla, Rv. 228486-01). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari non si è attenuto a tali insegnamenti e, anzi, la motivazione del provvedimento si appalesa manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto l'assenza di un concreto pericolo di fuga sulla scorta di un elemento - quello dell'assenza di prodromiche condotte preparatorie esemplificate nello stesso provvedimento - non realmente indicativo e dirimente nel caso di specie, trattandosi di soggetto agente di nazionalità straniera, irregolare e privo di qualsiasi radicamento, anche provvisorio, con territorio italiano. Se è corretto affermare che il pericolo di fuga non può essere desunto dalla semplice circostanza dello status di straniero del soggetto agente, è altrettanto innegabile come il discorso giustificativo del giudice della cautela sia incorso nel sillogismo opposto, ossia quello di escludere aprioristicamente la sussistenza di suddetta esigenza cautelare in un caso, come quello che ci occupa, in cui il carattere temporaneo della presenza sul territorio italiano è funzionale alla commissione del reato (nella specie, il traffico di esseri umani) e rende, dunque, di difficile realizzazione comportamenti preparatori alla fuga stessa. Nel ribadire il principio per cui il giudice della cautela, in tema di pericolo di fuga, è chiamato a svolgere un giudizio prognostico verificabile che deve attagliarsi, di volta in volta, al caso concreto prospettatosi, va qui precisato che la situazione fattuale oggetto di ricorso - ovverosia quella di soggetti agenti di nazionalità straniera (nel caso di specie turca), presenti clandestinamente nel territorio dello Stato, con il quale non hanno alcun radicamento e al solo fine di commettere oltre confine condotte criminose, per poi rientrare nel paese di origine - richiede un articolato e approfondito giudizio, esteso a qualsiasi elemento, desumibile dagli atti, obiettivamente sintomatico di un prossimo pericolo di fuga, tale da rendere necessario un tempestivo intervento cautelare. Sotto tale profilo, per un verso il richiamo contenuto nel provvedimento impugnato a precedenti giurisprudenziali di legittimità non si appalesa pertinente a causa delle evidenti differenze rispetto alla situazione fattuale oggetto di giudizio, siccome riguardanti il caso in cui il pericolo di fuga era stato desunto dal mero allontanamento dal luogo dello sbarco (Sez. 2 n. 6924 del 04/12/1997, dep. 1998, Beatobe, Rv. 209594, citata a ap. 9 dell'ordinanza) ovvero riguardava soggetto straniero irregolare, ma con riferimento al ben diverso reato di cui all'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 2935 del 15/12/2021, dep. 2022 non mass.). Per altro verso, il Giudice di merito, nell'escludere il rilievo dei contatti degli indagati, attuati attraverso il telefono cellulare di Sayin, durante la traversata, con più soggetti a vario titolo coinvolti nell'organizzazione del viaggio, sintomatici del plausibile inserimento del trasporto umano nell'ambito dell'attività oggetto di organizzazioni criminali che gestisc:ono il traffico di clandestini, ha finito per dequotare, contraddittoriamente, dati obiettivi indicativi del pericolo di fuga pur emergenti dalla richiesta di convalida del fermo del Pubblico Ministero; elementi, peraltro, illogicamente utilizzati dallo stesso Giudice per motivare la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione della medesima condotta, non potendosi immaginare - come correttamente osservato dal Pubblico Ministero ricorrente successive e ulteriori condotte di trasporto illegale senza il preventivo ritorno da parte degli indagati nel territorio turco e, dunque, senza un loro prossimo allontanamento. Conclusivamente, il discorso giustificativo espresso dal Giudice della cautela onde pervenire al diniego di convalida si è discostato dalle coordinate finora illustrate, avendo trascurato che, nell'apprezzamento del pericolo di fuga, è necessario che la pur riconosciuta discrezionalità di giudizio sia ancorata non a formule preconfezionate, bensì a specifici e concreti elementi di fatto desunti dalle emergenze procedimentali, laddove invece deve ritenersi che il fermo fu legittimamente eseguito, alla stregua delle concrete emergenze sin qui sunteggiate. 4. L'ordinanza impugnata, pertanto, va annullata senza rinvio, sul rilievo che il ricorso ha ad oggetto una fase del procedimento ormai perenta e concerne esclusivamente la valutazione circa la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria, ragioni per le quali l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche (Sez. I, n. 36236 del 20/09/2007, Esposito, Rv. 237687). P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché il fermo è stato