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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 marzo 2021

Cassazione n. 45824/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino adito ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 24 marzo 2021 in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, dal novembre 2016 ad oggi (capo A), e, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], di illecita importazione, detenzione e trasporto di chilogrammi 11,442 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (chilogrammi 6,983 di principio attivo) e segnatamente per aver curato l'esportazione di sostanza stupefacente dalla Spagna, su mandato del capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], in Torino il 29 maggio 2017.

2. La vicenda processuale attiene ad una organizzazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] che, sia come latitante in Spagna, che nella successiva fase di detenzione, provvedeva alla coltivazione, importazione, acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, cocaina e hashish. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe supportato [OSCURATO:PERSONA] - con il quale era convivente - nella direzione dell'associazione - ruolo poi rivisto dal G.i.p. che ha ritenuto sussistere la mera partecipazione al sodalizio - coadiuvandolo nella gestione dell'associazione in Spagna ed in particolare avrebbe mantenuto i rapporti con gli associati unitamente a [OSCURATO:PERSONA], sorella del capo, provveduto a fare da tramite con costoro e curare la logistica ed i pagamenti. [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe di detta associazione, avrebbe curato sul territorio spagnolo la coltivazione e produzione di cannabis e le esportazioni verso l'Italia delle sostanze stupefacenti.

Gli viene specificamente contestata, inoltre, l'esportazione dalla Spagna di un carico di oltre 11 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che veniva fatta arrivare in Italia all'interno di un frigorifero il cui tracciamento per mezzo di GPS collocato all'interno dell'elettrodomestico era stato effettuato per il tramite del computer portatile riconducibile al medesimo poi rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'arresto avvenuto in Spagna, atto che segnava la fine della latitanza di costui.

3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza formulare censure alla parte del provvedimento che ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deduce i motivi di seguito indicati.

3.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al ritenuto pericolo di fuga ex art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ravvisare il pericolo di fuga a carico dell'indagata sulla base degli apprezzati contatti che la donna avrebbe stabilito in territorio spagnolo, nonostante fosse ormai stabilmente radicata in Torino ove aveva preso in locazione un'abitazione e convivesse con altra persona.

Il Tribunale non avrebbe valutato che i fatti oggetto di contestazione erano remoti in quanto risalenti ad ottobre del 2017 e che avesse ormai da tempo iniziato un rapporto con altro uomo, interrompendo ogni rapporto di convivenza con [OSCURATO:PERSONA].3.2.

Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al rischio di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente ponderato il lungo periodo di tempo intercorso dall'epoca dei fatti, risalenti ad ottobre 2017, nonché l'interruzione del rapporto di convivenza con il Nerbo, avendo intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo.

Non conferente risulterebbe l'osservazione contenuta nella ordinanza secondo cui avrebbe fatto visita in carcere al Nerbo nel corso del 2020, così come la circostanza di aver ceduto la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dato, quest'ultimo, che invece deporrebbe proprio per la rottura dei rapporti con la famiglia Nerbo.

3.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla adeguatezza della misura cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

L'incensuratezza della ricorrente, l'interruzione da quasi tre anni del rapporto con il Nerbo, l'intervenuta cessione delle quote societarie della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA], l'assunzione a tempo indeterminato a partire dal mese di ottobre 2020, oltre che la locazione dell'appartamento dal 29 giugno 2021 costituirebbero concreti elementi, non adeguatamente apprezzati dal Collegio della cautela, che avrebbero dovuto condurre alla attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

3.4. Con atto trasmesso dalla difesa il 22 ottobre 2021 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato in data 21 ottobre 2021 all'impugnazione proposta.

4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati.

4.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico.

Secondo la difesa sarebbe stata assegnata rilevanza, ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, alla fattispecie contestata al capo B) di esportazione dalla Spagna di sostanza stupefacente di tipo cocaina occultata all'interno di un frigorifero, accusa che avrebbe costituito l'unico elemento determinante in realtà insufficiente ai fini della sussistenza del necessario contributo causale, non potendosi invece escludere che detto fatto possa aver costituito un contributo occasionale ed episodico tale da non corroborare la pur apprezzata esistenza della affectio societatis.

4.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. quanto ad individuazione della condotta concorsuale rilevante ai fini della contestata fattispecie di cui al capo B).Il ricorrente rileva come la responsabilità a titolo di concorso in ordine al delitto di esportazione dalla Spagna della sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata all'interno del frigorifero sequestrato a Torino presso lo spedizioniere, sia stata accertata sulla base del tracciamento effettuato in data 29 maggio 2017 per come rilevato sul computer portatile sequestrato in occasione dell'arresto di Nerbo il 8 luglio 2017 in Spagna.

La circostanza che il computer fosse nella disponibilità di costui e della convivente [OSCURATO:PERSONA], anch'ella arrestata nell'occasione per uso di documenti falsi da parte della polizia spagnola, non dimostrerebbe che lo stesso fosse stato utilizzato dal ricorrente, ben potendo l'accesso al computer essere stato effettuato, utilizzando le credenziali di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], proprio da coloro che ne avevano la disponibilità.

Evenienza compatibile con il ruolo del Nerbo di cui il ricorrente neppure conosceva l'identità.

4.3. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, specie sotto il profilo della loro attualità, e dell'adeguatezza della misura cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. L'intervenuta rinuncia al ricorso depositata il 22 ottobre 2021 effettuata personalmente dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata dalla difesa, impone di dichiararne l'inammissibilità, determinando l'immediata estinzione del rapporto processuale.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende che pare congruo determinare nella misura di euro tremila, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953).

3. Inammissibile risulta altresì il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] i cui motivi, specie per quel che concerne la ritenuta gravità indiziaria, esulano dai limiti della verifica di questa Corte, avendo il Tribunale della cautela fornito logica e completa motivazione.

3.1. Onde evitare inutili ripetizioni risulta più logico trattare dapprima il secondo motivo attraverso il quale il ricorrente intende confutare il contributo fornito all'operazione che ha consentito l'importazione di undici chilogrammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Seppure il ricorrente formuli il motivo facendo rifermento alla sola violazione di legge quanto al ritenuto concorso ex art. 110 cod. pen., in realtà formula censure alla parte della motivazione che, prendendo in esame gli elementi già analizzati dal G.i.p. distrettuale, aveva consentito di ritenere esistente la gravità indiziaria in ordine alla ricostruzione della condotta conclusasi con l'importazione della partita di cocaina fatta pervenire in Italia, dalla Spagna; le critiche, infatti, vengono rivolte proprio alla parte della decisione che ha fatto ritenere che la disponibilità del computer portatile - rinvenuto presso la abitazione del Nerbo - fosse riferibile, al momento dell'importazione, al ricorrente.

Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza della misura cautelare, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884).

Ed è proprio una diversa valutazione del quadro indiziario quello che effettua la difesa del ricorrente allorché tende ad accreditare la tesi che il computer, attraverso il quale veniva monitorato l'intero percorso del frigorifero al cui interno era stato occultato lo stupefacente ed un apparato GPS che ne consentiva il tracciamento, fosse utilizzato da altre persone.

Deve invece rilevarsi come adeguata e completa e per nulla illogica si palesi la motivazione del Tribunale che proprio su detta cesura ha fornito risposta pertinente affermando che l'utilizzo dell'apparato digitale era riconducibile al ricorrente proprio perché al medesimo erano riferibili le credenziali attraverso cui accedere allo stesso e, per quel che in questa sede rileva, allorché è stata effettuata la verifica del tragitto dell'elettrodomestico con all'interno il carico di stupefacente; evenienza che implicava che chiunque avesse voluto accedere al computer ed all'applicativo che consentiva di monitorare gli spostamenti del carico dovesse necessariamente avere a disposizione le credenziali personali riferibili, con un grado di certezza adeguata all'attuale fase cautelare, al [OSCURATO:PERSONA] (circostanza accertata attraverso la preliminare intestazione del "account" al momento della attivazione del "PC", la presenza di foto personali e della piantagione di marijuana che le indagini avevano portato a ritenere fosse curata proprio dal [OSCURATO:PERSONA]); elemento che rendeva altresì palese la reciproca fiducia esistente tra il ricorrente, da una parte, e il Nerbo e la Cavallo, dall'altra.

Dati, quelli sopra in sintesi enunciati, che lungi dal costituire le ipotizzate violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. o apparire manifestamente illogici, danno conto delle ragioni che hanno consentito al Tribunale della cautela di ipotizzare il concorso nel delitto contestato al capo B), essendo evidente che solo chi dalla Spagna era a conoscenza e manifestava interesse a seguire il percorso del carico aveva necessariamente realizzato la condotta di tracciamento per mezzo di un dispositivo "GPS" consultabile a distanza.

Né il ricorrente ha fornito una logica spiegazione in ordine alle modalità attraverso cui poter accedere al computer portatile ovvero entrare nell'applicativo per effettuare il monitoraggio del carico e controllare proprio gli orari dei traghetti attraverso cui era stata importata la sostanza stupefacente, tenuto conto che dette operazioni implicavano la previa conoscenza delle chiavi di accesso personali ovviamente note solo al ricorrente.

3.2. Gravità indiziaria fondata su un logico apprezzamento degli elementi già adeguatamente vagliati nell'ordinanza genetica che rende generico il primo motivo di ricorso attraverso il quale il ricorrente, partendo dal presupposto in realtà inesatto secondo cui il ruolo ricoperto nell'importazione di considerevole quantità di sostanza stupefacente dalla Spagna all'Italia, deduce la insufficienza degli elementi necessari ai fini della ritenuta integrata partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

In realtà il Tribunale, oltre a dare conto degli elementi da cui si traeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'importazione della sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha ben analizzato la parte del contributo che il [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi con la propria moglie in Spagna, rivolgeva alla gestione di una piantagione di marijuana, le cui spese erano state in gran parte sostenute proprio dal Nerbo, soggetto posto al vertice dell'associazione che evidentemente riponeva nel ricorrente estrema fiducia tanto fa consentirgli la gestione di tetta coltivazione; fiducia resa palese anche dal possesso del computer portatile personale rinvenuto in casa del Nerbo dove, in occasione dell'arresto del Nerbo e della convivente, erano stati sequestrati appunti che rappresentavano la contabilità delle spese sostenute per la gestione della villa in cui il ricorrente viveva e curava la coltivazione di marijuana.

Complessiva rilevanza attribuita alla condotta del ricorrente dipanatasi per un lungo tempo e che era stato interessato anche all'operazione di importazione della cocaina che rende conto del contributo causale sostanziale fornito all'attività di narcotraffico in nnoOtutt'altro che occasionale come prospettato dal ricorrente.

3.3. Inammissibile in quanto generico risulta il terzo motivo nella parte in cui censura la ritenuta sussistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Deve farsi rinvio al principio di diritto ormai pacifico, secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153).

Deve anche rilevarsi che in ordine a tale reato, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576).

Con motivazione completa e logica il Tribunale del riesame, dopo aver evidenziato il contesto internazionale in cui venivano realizzati i reati nella parte della decisione dedicata alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha preso in esame la personalità del ricorrente ricavabile, non solo dalla complessiva adesione al disegno criminoso portato avanti dal sodalizio, ma anche in ragione di un precedente in materia di armi oltre che in considerazione del rinvenimento di documenti falsificati (analoga condotta della Cavallo che infatti era stata arrestata all'atto della perquisizione).

Fatti complessivamente valutati dal Tribunale, che ha ritenuto il tempo trascorso non eccessivo, che danno conto dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari poste al base del provvedimento che il ricorrente confuta in questa sede facendo ricorso alle stesse prospettazioni già adeguatamente valutate e motivatamente smentite.

L'intervenuta sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari fa ritenere superate le ragioni poste a sostegno della censurata adeguatezza della custodia cautelare in carcere.

4. Ne discende, in conclusione, l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei rispettivi difensori, ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino adito ex art. 309 cod. proc. pen. che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.i.p. distrettuale con provvedimento del 24 marzo 2021 in ordine ai delitti di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico, dal novembre 2016 ad oggi (capo A), e, quanto al solo [OSCURATO:PERSONA], di illecita importazione, detenzione e trasporto di chilogrammi 11,442 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (chilogrammi 6,983 di principio attivo) e segnatamente per aver curato l'esportazione di sostanza stupefacente dalla Spagna, su mandato del capo dell'associazione [OSCURATO:PERSONA], in Torino il 29 maggio 2017. 2. La vicenda processuale attiene ad una organizzazione dedita al narcotraffico capeggiata da [OSCURATO:PERSONA] che, sia come latitante in Spagna, che nella successiva fase di detenzione, provvedeva alla coltivazione, importazione, acquisto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, cocaina e hashish. [OSCURATO:PERSONA], avrebbe supportato [OSCURATO:PERSONA] - con il quale era convivente - nella direzione dell'associazione - ruolo poi rivisto dal G.i.p. che ha ritenuto sussistere la mera partecipazione al sodalizio - coadiuvandolo nella gestione dell'associazione in Spagna ed in particolare avrebbe mantenuto i rapporti con gli associati unitamente a [OSCURATO:PERSONA], sorella del capo, provveduto a fare da tramite con costoro e curare la logistica ed i pagamenti. [OSCURATO:PERSONA], quale partecipe di detta associazione, avrebbe curato sul territorio spagnolo la coltivazione e produzione di cannabis e le esportazioni verso l'Italia delle sostanze stupefacenti. Gli viene specificamente contestata, inoltre, l'esportazione dalla Spagna di un carico di oltre 11 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina che veniva fatta arrivare in Italia all'interno di un frigorifero il cui tracciamento per mezzo di GPS collocato all'interno dell'elettrodomestico era stato effettuato per il tramite del computer portatile riconducibile al medesimo poi rinvenuto nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] all'atto dell'arresto avvenuto in Spagna, atto che segnava la fine della latitanza di costui. 3. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], senza formulare censure alla parte del provvedimento che ha confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, deduce i motivi di seguito indicati. 3.1. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al ritenuto pericolo di fuga ex art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame avrebbe errato nel ravvisare il pericolo di fuga a carico dell'indagata sulla base degli apprezzati contatti che la donna avrebbe stabilito in territorio spagnolo, nonostante fosse ormai stabilmente radicata in Torino ove aveva preso in locazione un'abitazione e convivesse con altra persona. Il Tribunale non avrebbe valutato che i fatti oggetto di contestazione erano remoti in quanto risalenti ad ottobre del 2017 e che avesse ormai da tempo iniziato un rapporto con altro uomo, interrompendo ogni rapporto di convivenza con [OSCURATO:PERSONA].3.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine al rischio di reiterazione del reato ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame non avrebbe adeguatamente ponderato il lungo periodo di tempo intercorso dall'epoca dei fatti, risalenti ad ottobre 2017, nonché l'interruzione del rapporto di convivenza con il Nerbo, avendo intrapreso una relazione sentimentale con altro uomo. Non conferente risulterebbe l'osservazione contenuta nella ordinanza secondo cui avrebbe fatto visita in carcere al Nerbo nel corso del 2020, così come la circostanza di aver ceduto la società "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], dato, quest'ultimo, che invece deporrebbe proprio per la rottura dei rapporti con la famiglia Nerbo. 3.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla adeguatezza della misura cautelare in carcere ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L'incensuratezza della ricorrente, l'interruzione da quasi tre anni del rapporto con il Nerbo, l'intervenuta cessione delle quote societarie della "[OSCURATO:PERSONA]" s.r.l. a [OSCURATO:PERSONA], l'assunzione a tempo indeterminato a partire dal mese di ottobre 2020, oltre che la locazione dell'appartamento dal 29 giugno 2021 costituirebbero concreti elementi, non adeguatamente apprezzati dal Collegio della cautela, che avrebbero dovuto condurre alla attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari. 3.4. Con atto trasmesso dalla difesa il 22 ottobre 2021 la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato in data 21 ottobre 2021 all'impugnazione proposta. 4. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], deduce i motivi di seguito indicati. 4.1. Vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza della condotta di partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico. Secondo la difesa sarebbe stata assegnata rilevanza, ai fini della ritenuta partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, alla fattispecie contestata al capo B) di esportazione dalla Spagna di sostanza stupefacente di tipo cocaina occultata all'interno di un frigorifero, accusa che avrebbe costituito l'unico elemento determinante in realtà insufficiente ai fini della sussistenza del necessario contributo causale, non potendosi invece escludere che detto fatto possa aver costituito un contributo occasionale ed episodico tale da non corroborare la pur apprezzata esistenza della affectio societatis. 4.2. Violazione di legge ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen. quanto ad individuazione della condotta concorsuale rilevante ai fini della contestata fattispecie di cui al capo B).Il ricorrente rileva come la responsabilità a titolo di concorso in ordine al delitto di esportazione dalla Spagna della sostanza stupefacente del tipo cocaina occultata all'interno del frigorifero sequestrato a Torino presso lo spedizioniere, sia stata accertata sulla base del tracciamento effettuato in data 29 maggio 2017 per come rilevato sul computer portatile sequestrato in occasione dell'arresto di Nerbo il 8 luglio 2017 in Spagna. La circostanza che il computer fosse nella disponibilità di costui e della convivente [OSCURATO:PERSONA], anch'ella arrestata nell'occasione per uso di documenti falsi da parte della polizia spagnola, non dimostrerebbe che lo stesso fosse stato utilizzato dal ricorrente, ben potendo l'accesso al computer essere stato effettuato, utilizzando le credenziali di pertinenza del [OSCURATO:PERSONA], proprio da coloro che ne avevano la disponibilità. Evenienza compatibile con il ruolo del Nerbo di cui il ricorrente neppure conosceva l'identità. 4.3. Vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, specie sotto il profilo della loro attualità, e dell'adeguatezza della misura cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. L'intervenuta rinuncia al ricorso depositata il 22 ottobre 2021 effettuata personalmente dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con firma autenticata dalla difesa, impone di dichiararne l'inammissibilità, determinando l'immediata estinzione del rapporto processuale. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende che pare congruo determinare nella misura di euro tremila, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità (Sez. 3, n. 26477 del 30/04/2014, Martellotta, Rv. 259193; Sez. 5, n. 36372 del 13/06/2013, Rosati, Rv. 256953). 3. Inammissibile risulta altresì il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] i cui motivi, specie per quel che concerne la ritenuta gravità indiziaria, esulano dai limiti della verifica di questa Corte, avendo il Tribunale della cautela fornito logica e completa motivazione. 3.1. Onde evitare inutili ripetizioni risulta più logico trattare dapprima il secondo motivo attraverso il quale il ricorrente intende confutare il contributo fornito all'operazione che ha consentito l'importazione di undici chilogrammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Seppure il ricorrente formuli il motivo facendo rifermento alla sola violazione di legge quanto al ritenuto concorso ex art. 110 cod. pen., in realtà formula censure alla parte della motivazione che, prendendo in esame gli elementi già analizzati dal G.i.p. distrettuale, aveva consentito di ritenere esistente la gravità indiziaria in ordine alla ricostruzione della condotta conclusasi con l'importazione della partita di cocaina fatta pervenire in Italia, dalla Spagna; le critiche, infatti, vengono rivolte proprio alla parte della decisione che ha fatto ritenere che la disponibilità del computer portatile - rinvenuto presso la abitazione del Nerbo - fosse riferibile, al momento dell'importazione, al ricorrente. Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza della misura cautelare, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi censurano una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (Sez. 5, n. 2459 del 17/04/2000, Garasto L, Rv. 216367) o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884). Ed è proprio una diversa valutazione del quadro indiziario quello che effettua la difesa del ricorrente allorché tende ad accreditare la tesi che il computer, attraverso il quale veniva monitorato l'intero percorso del frigorifero al cui interno era stato occultato lo stupefacente ed un apparato GPS che ne consentiva il tracciamento, fosse utilizzato da altre persone. Deve invece rilevarsi come adeguata e completa e per nulla illogica si palesi la motivazione del Tribunale che proprio su detta cesura ha fornito risposta pertinente affermando che l'utilizzo dell'apparato digitale era riconducibile al ricorrente proprio perché al medesimo erano riferibili le credenziali attraverso cui accedere allo stesso e, per quel che in questa sede rileva, allorché è stata effettuata la verifica del tragitto dell'elettrodomestico con all'interno il carico di stupefacente; evenienza che implicava che chiunque avesse voluto accedere al computer ed all'applicativo che consentiva di monitorare gli spostamenti del carico dovesse necessariamente avere a disposizione le credenziali personali riferibili, con un grado di certezza adeguata all'attuale fase cautelare, al [OSCURATO:PERSONA] (circostanza accertata attraverso la preliminare intestazione del "account" al momento della attivazione del "PC", la presenza di foto personali e della piantagione di marijuana che le indagini avevano portato a ritenere fosse curata proprio dal [OSCURATO:PERSONA]); elemento che rendeva altresì palese la reciproca fiducia esistente tra il ricorrente, da una parte, e il Nerbo e la Cavallo, dall'altra. Dati, quelli sopra in sintesi enunciati, che lungi dal costituire le ipotizzate violazioni di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. o apparire manifestamente illogici, danno conto delle ragioni che hanno consentito al Tribunale della cautela di ipotizzare il concorso nel delitto contestato al capo B), essendo evidente che solo chi dalla Spagna era a conoscenza e manifestava interesse a seguire il percorso del carico aveva necessariamente realizzato la condotta di tracciamento per mezzo di un dispositivo "GPS" consultabile a distanza. Né il ricorrente ha fornito una logica spiegazione in ordine alle modalità attraverso cui poter accedere al computer portatile ovvero entrare nell'applicativo per effettuare il monitoraggio del carico e controllare proprio gli orari dei traghetti attraverso cui era stata importata la sostanza stupefacente, tenuto conto che dette operazioni implicavano la previa conoscenza delle chiavi di accesso personali ovviamente note solo al ricorrente. 3.2. Gravità indiziaria fondata su un logico apprezzamento degli elementi già adeguatamente vagliati nell'ordinanza genetica che rende generico il primo motivo di ricorso attraverso il quale il ricorrente, partendo dal presupposto in realtà inesatto secondo cui il ruolo ricoperto nell'importazione di considerevole quantità di sostanza stupefacente dalla Spagna all'Italia, deduce la insufficienza degli elementi necessari ai fini della ritenuta integrata partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. In realtà il Tribunale, oltre a dare conto degli elementi da cui si traeva la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al concorso nell'importazione della sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha ben analizzato la parte del contributo che il [OSCURATO:PERSONA], trasferitosi con la propria moglie in Spagna, rivolgeva alla gestione di una piantagione di marijuana, le cui spese erano state in gran parte sostenute proprio dal Nerbo, soggetto posto al vertice dell'associazione che evidentemente riponeva nel ricorrente estrema fiducia tanto fa consentirgli la gestione di tetta coltivazione; fiducia resa palese anche dal possesso del computer portatile personale rinvenuto in casa del Nerbo dove, in occasione dell'arresto del Nerbo e della convivente, erano stati sequestrati appunti che rappresentavano la contabilità delle spese sostenute per la gestione della villa in cui il ricorrente viveva e curava la coltivazione di marijuana. Complessiva rilevanza attribuita alla condotta del ricorrente dipanatasi per un lungo tempo e che era stato interessato anche all'operazione di importazione della cocaina che rende conto del contributo causale sostanziale fornito all'attività di narcotraffico in nnoOtutt'altro che occasionale come prospettato dal ricorrente. 3.3. Inammissibile in quanto generico risulta il terzo motivo nella parte in cui censura la ritenuta sussistenza della attualità e concretezza delle esigenze cautelari. Deve farsi rinvio al principio di diritto ormai pacifico, secondo cui, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutive risalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo previste per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo delitto, circa la tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Sez. 6, n. 3096 del 28/12/2017, 2018, Busillo, Rv. 272153). Deve anche rilevarsi che in ordine a tale reato, ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, per la cui prova contraria assume rilievo il fattore temporale, ove esso sia di notevole consistenza, cosicché è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari (Sez. 6, n. 53028 del 06/11/2017, Battaglia, Rv. 271576). Con motivazione completa e logica il Tribunale del riesame, dopo aver evidenziato il contesto internazionale in cui venivano realizzati i reati nella parte della decisione dedicata alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ha preso in esame la personalità del ricorrente ricavabile, non solo dalla complessiva adesione al disegno criminoso portato avanti dal sodalizio, ma anche in ragione di un precedente in materia di armi oltre che in considerazione del rinvenimento di documenti falsificati (analoga condotta della Cavallo che infatti era stata arrestata all'atto della perquisizione). Fatti complessivamente valutati dal Tribunale, che ha ritenuto il tempo trascorso non eccessivo, che danno conto dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari poste al base del provvedimento che il ricorrente confuta in questa sede facendo ricorso alle stesse prospettazioni già adeguatamente valutate e motivatamente smentite. L'intervenuta sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari fa ritenere superate le ragioni poste a sostegno della censurata adeguatezza della custodia cautelare in carcere. 4. Ne discende, in conclusione, l'inammissibilità dei ricorsi cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento del