CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di rinvio dell'esecuzione della pena per grave infermità, ai sensi dell'art. 147, primo comma, n. 2), cod. pen., o di applicazione della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, Ord. pen,, già avanzate da [OSCURATO:PERSONA], attualmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], la pericolosità sociale della condannata e il suo stato di latitanza ostavano al rinvio mero dell'esecuzione, mentre la misura alternativa non si sarebbe potuta, in alcun caso, eseguire in territorio estero. 2. Ursillo ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia, sulla base di unico motivo articolato su più punti. Parte ricorrente anzitutto deduce una nullità di ordine processuale, derivante dall'omessa notificazione, al co-difensore dell'interessata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], dell'avviso dell'udienza in camera di consiglio, da tenersi dinanzi al Tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo, in secondo luogo, avrebbe errato nel ritenere preclusa l'esecuzione della detenzione domiciliare in territorio estero. Non si sarebbe tenuto conto né della regolamentazione, di segno opposto, contenuta nel d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diril:to interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, né della N giurisprudenza di legittimità che si sarebbe formata dopo l'entrata in vigore di tali fonti. In via gradata, parte ricorrente eccepisce il travisamento degli elementi da cui il Tribunale avrebbe tratto il giudizio di pericolosità sociale, non essendo l'interessata mai stata processata per reati di stampo mafioso, come nell'ordinanza impugnata erroneamente riferito. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione di rito, in ricorso sollevata, è manifestamente infondata. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Sez. 1, n. 11232 del 18/02/2020, Iannetti, Rv. 278815-01), nel procedimento camerale dinanzi al Tribunale di sorveglianza l'omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza, rispetto ad uno dei due difensori di fiducia dell'interessato, integra una nullità a regime intermedio che, ove non eccepita entro l'udienza stessa dalla difesa tecnica, non è più deducibile ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. Nel caso di specie, un'eccezione specifica, riguardante la mancata spedizione dell'avviso all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], non è stata tempestivamente formulata, come risulta dagli atti di causa, dal Collegio appositamente compulsati stante la natura processuale della doglianza. Sicché il rilievo della nullità è definitivamente precluso. 2. La questione di merito, posta in via principale, è infondata. 2.1. Il d.lgs. n. 38 del 2016, nel motivo evocato, ha dato attuazione alla decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, volta ad estendere tra gli Stati dell'Unione il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie relative all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale, in vista della sorveglianza di misure di sospensione condizionale e di sanzioni sostitutive. E' stato così completato, nel diritto interno italiano, il processo di conformazione al sistema europeo di rafforzata cooperazione in materia giudiziaria, che aveva già interessato le discipline del mandato di arresto europeo e delle procedure di consegna tra Stati (legge 22 aprile 2005, n. 69, di attuazione della decisione quadro 2002/584/GAI), del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nel territorio dell'Unione (d.lcis. 7 settembre 2010, n. 161, di attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI) e del reciproco riconoscimento delle decisioni relative a misure alternative alla detenzione cautelare (d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, di attuazione della decisione quadro 2009/829/GAI). [OSCURATO:PERSONA], per parte sua, ha notificato agli organi competenti dell'Unione di aver adottato le misure idonee a conformarsi alla decisione quadro 2009/947/GAI, entrate in vigore sul suo territorio I'll dicembre 2014; trattasi di profilo relativo alla vigenza temporale del diritto dell'Unione nel territorio degli Stati membri, che questa Corte, diversamente dall'opinione del Procuratore generale requirente, è tenuta a verificare anche d'ufficio. 2.2. Nel preambolo della decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio, che interessa il presente giudizio, così come nella relazione illustrativa dello schema del decreto legislativo attuativo, sono puntualmente esplicitati gli obiettivi perseguiti. La prospettiva è volta a garantire l'esecuzione di misure di sospensione o liberazione condizionale della pena, o di sanzioni sostitutive, irrogate dall'Autorità giudiziaria di uno dei Paesi membri, nel luogo di residenza, di fatto o di elezione, della persona condannata, sito in Paese membro diverso.Il disegno (esplicitato al punto n. 8 del Considerando della decisione-quadro) intende, al contempo, favorire il rafforzamento della possibilità di reinserimento sociale della persona stessa, consentendole il mantenimento dei legami familiari, linguistici, culturali con il luogo dove è posto il suo centro di interessi, la sua attività lavorativa, il suo nucleo familiare, nonché permettere il superamento delle difficoltà di espletamento dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite dalle Autorità giudiziarie nazionali, al fine di impedire la recidiva e tenere così in debita considerazione la protezione delle vittime e della collettività in generale. 2.3. La disciplina in esame è stata già illustrata in pregressa decisione di questa Corte (Sez. 1, n. 15091 del 16/05/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275807- 01), da cui il Collegio non intende discostarsi. Oggetto di riconoscimento nello Stato membro può essere, dunque, una decisione definitiva, emessa da un organo giurisdizionale di altro Stato membro, con la quale è applicata, in luogo di una pena detentiva, una sanzione che non esclude, ma limita, la libertà personale, mediante imposizioni di ordini o di prescrizioni. Nell'impossibilità di procedere a un'elencazione compiuta, sono stati individuati criteri generali che delimitano la categoria, che allora comprende (cfr. art. 2 d.lgs. n. 38 del 2016, che replica le definizioni dell'art. 2 della relativa decisione quadro) istituti che importano: 1) una sospensione condizionale, concessa al momento della condanna, di una pena detentiva o di una misura restrittiva della libertà personale, e la corrispondente imposizione di obblighi e prescrizioni; 2) una condanna a pena condizionalmente differita, accompagnata dall'imposizione similare di obblighi e prescrizioni; 3) una sanzione sostitutiva, diversa da una pena detentiva, da una misura restrittiva della libertà e da una pena pecuniaria, che parimenti stabilisce obblighi e impartisce prescrizioni; 4) una liberazione condizionale, che prevede la liberazione anticipata di persona condannata, dopo che abbia scontato parte della pena detentiva, anche attraverso l'imposizione di obblighi e prescrizioni. Gli obblighi e le prescrizioni, che danno contenuto alla fattispecie, sono elencati nell'art. 4 del decreto legislativo (nonché della decisione quadro) e comprendono: a) l'obbligo di comunicare i cambiamenti di residenza o di posto di lavoro; b) il divieto di frequentare determinati locali, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione; c) le restrizioni al diritto di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione; d) le istruzioni riguardanti il comportamento, la residenza, l'istruzione e la formazione, le attività ricreative, o contenenti limitazioni o modalità di esercizio di un'attività professionale; e) l'obbligo di presentarsi nelle ore fissate presso una determinata Autorità; f) l'obbligo di evitare contatti con determinate persone; g) l'obbligo di evitare contatti con determinati oggetti che sono stati usati o che potrebbero essere usati dalla persona condannata a fini di reato; h) l'obbligo di risarcire finanziariamente i danni causati dal reato; i) l'obbligo di svolgere un lavoro o una prestazione socialmente utile; I) l'obbligo di cooperare con un addetto alla sorveglianza della persona o con un rappresentante di un servizio sociale; m) l'obbligo di assoggettarsi a trattamento terapeutico o di disintossicazione. 2.4. La giurisprudenza di legittimità (a partire dalla menzionata Sez. 1, n. 15091 del 2019, seguita da Sez. 1, n. 16942 del 25/05/2020, Mancinelli, Rv. 279144-01, e da Sez. 1, n. 20977 del 15/06/2020, Arrighi, RV. 279338-01), analizzando i criteri generali sopra richiamati, e focalizzando l'attenzione sugli obblighi e le prescrizioni che caratterizzano gli istituti che li riflettono, ha riconosciuto che l'affidamento in prova, quale trattamento in libertà alternativo alla detenzione, sia assimilabile a una «sanzione sostitutiva», secondo la definizione ricavabile dall'art. 2 del decreto legislativo e della decisione quadro, implicando detta misura limitazioni del tutto compatibili con quelle elencate nel successivo art. 4 di tali testi normativi. Il trattamento alternativo di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) è, infatti, diretto ad incentivare la rieducazione del condannato non attraverso un meccanismo di tipo custodiale, ma imponendo regole di condotta volte primariamente a realizzarne il diretto reinserimento sociale (dai rapporti con i servizi territoriali dell'Amministrazione della giustizia, all'attività lavorativa, alle attività di solidarietà e riparazione), e per tale via a neutralizzare i fattori di recidiva (in tale contesto si collocano le prescrizioni inerenti la dimora e la libertà di movimento, il divieto di frequentazione di determinati soggetti o ambienti, il divieto di detenere armi), secondo uno schema aderente, e pressoché corrispondente, al modello esecutivo delineato dalla regolamentazione europea uniforme. L'affidamento in prova è dunque eseguibile, in linea di principio, nel territorio di altro Paese dell'Unione europea, non essendo più di ostacolo l'Impossibilità di immediato esercizio di poteri autoritativi al di fuori del territorio nazionale, a ragione del trasferimento alle competenti Autorità dello Stato di esecuzione dell'attività di sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni impartite, salva la riassunzione della competenza in capo all'Autorità nazionale nei casi previsti dall'art. 8, comma 2, d. Igs. n. 38 del 2016, che includono la sottrazione del condannato all'esecuzione e, comunque, la valutazione della durata e del grado di osservanza delle prescrizioni e degli obblighi impartiti durante il periodo in cui la persona condannata è stata sorvegliata all'estero. 2.5. Tale conclusione non può essere estesa, però, alla detenzione domiciliare. Quest'ultima è, infatti, una misura alternativa alla sola detenzione carceraria, che non fa cessare lo stato detentivo del condannato. Essa gli permette sì di lasciare l'istituto penitenziario, ma istituisce un meccanismo di autocustodia, presso l'abitazione del medesimo, o altro luogo di pubblica o privata dimora, che esclude, e non semplicemente limita o riduce, la libertà personale. Trattasi di un regime di espiazione che, già alla luce di tali caratteristiche ontologiche, fuoriesce dal campo di applicazione della decisione quadro, delimitato dai suoi artt. 1 e 2. Sotto il profilo strutturale, la detenzione domiciliare si svolge, a norma dell'art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., secondo le modalità stabilite dall'art. 284 cod. proc. pen., sicché al condannato è fatto assoluto divieto di allontanarsi dal luogo domestico (ovvero di cura e assistenza) ove ne è imposta la restrizione, se non (comma 3 dell'art. 284, cit.) per il soddisfacimento delle indispensabili esigenze di vita, o per svolgere attività lavorativa ma in rapporto a situazioni di assoluta indigenza, e per il tempo strettamente necessario a far fronte alle stesse esigenze e situazioni. L'allontanamento non autorizzato è punito a titolo di evasione (comma 8 dell'art. 47-ter, cit.). L'esegesi testuale dell'art. 4 d.lgs. n. 38 del 2016, sul punto esattamente conforme alla corrispondente decisione quadro, rivela che tra le misure, che danno contenuto alle sanzioni sostitutive oggetto di possibile mutuo riconoscimento, ai fini dell'esecuzione in altro Stato dell'Unione della pena definitivamente inflitta, non è previsto - diversamente da quanto prevede l'art. 4, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 36 del 2016, attuativo della decisione quadro sul reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie sulle misure alternative alla detenzione cautelare - l'«obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite»; obbligo che dà assorbente sostanza al regime di detenzione domiciliare, impedendo di assimilarlo alle forme di probation giudiziale o esecutiva, che sono quelle propriamente interessate e riguardate dalla normativa in scrutinio. Tale rilievo introduce più pregnanti considerazioni di ordine sistematico, che convergono nella medesima prospettiva ermeneutica. Sotto il profilo funzionale, infatti, la detenzione domiciliare è istituto dalla dimensione eminentemente contenitiva, che confida nella prevenzione del rischio di recidiva essenzialmente attraverso il prioritario rispetto, da parte del condannato, di obblighi negativi di comportamento (il divieto di allontanamento dal domicilio imposto). Sono previsti interventi del servizio sociale (art. 47-ter, comma 4, Ord. pen., cit.), ma nei limiti del regime proprio della misura alternativa (art. 100, comma 7, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, recante il regolamento di esecuzione delle norme di ordinamento penitenziario), e quindi in funzione accessoria, di sostegno e concorrente vigilanza rispetto ai compiti repressivi e di controllo esercitati dalle forze dell'ordine. La detenzione domiciliare, quale delineata dal diritto interno, non è così partecipe del denominatore comune delle misure previste dall'art. 4 d.lgs. n. 38 del 2016, caratterizzate dal fatto di svolgersi nella comunità esterna, ove il condannato è collocato con margini più o meno estesi di libertà; di esigere, da parte di lui, comportamenti positivi variamente configurati, comunque volti al suo reinserimento sociale, sotto la promozione, la consulenza e l'assistenza di organi pubblici, eventualmente accompagnati da prescrizioni e limitazioni capaci di contribuire alla sicurezza pubblica; di condizionare la risoluzione dell'espiazione penale in atto alla tenuta e riuscita di tali comportamenti. 2.6. Per tali ragioni, la detenzione domiciliare non è eseguibile nel territorio di altro Paese dell'Unione europea, a norma della decisione-quadro n. 2008/947/GAI e del d.lgs. n. 38 del 2016. Resta evidentemente impregiudicato dal ragionamento sin qui svolto l'ambito applicativo della diversa decisione-quadro 2009/829/GAI, attuata con il d.lgs. n. 36 del 2016, riguardante la materia cautelare, e quindi la possibilità di ricomprendere in tale ambito la misura degli arresti domiciliari da eseguire in diverso territorio dell'Unione; questione su cui, allo stato, questa Corte non ha raggiunto ancora un orientamento univoco (in senso favorevole, Sez. 1, n. 8864 del 03/02/2022, Pocev, Rv. 282756-01, e Sez. 4, n. 37739 del 15/09/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281950-01; in senso contrario, Sez. 3, n. 26010 del 29/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281937-01). 3. Resta infine da esaminare la questione gradata, in ricorso sollevata. Trattasi di questione non adeguatamente correlata alle argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che ha derivato il giudizio di pericolosità sociale ostativa, in via assorbente, dalla condizione di perdurante latitanza dell'interessata, allo stato non contestata. 4. Il ricorso è respinto alla stregua delle considerazioni esposte. Spese secondo soccombenza a