CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 10522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 10142-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.8 presso lo studio degli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; 2022 - ricorrente - 822 contro F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 10142/2020 Numero sezionale 822/2022 [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 10522/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 CAVOUR presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; - intimata - nonchè da: [OSCURATO:PERSONA] N.R.G. [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 161, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), che la rappresentano e difendono unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente successivo - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 10142/2020 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PAOLO Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 PERUCCO; Data pubblicazione 31/03/2022 - controricorrente al ricorso successivo - nonchè contro - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza n. 1042/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO depositata il 16/09/2019 R.G.N. 1425/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 1042 del 16.9.2019, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], all'esito di una procedura di licenziamento collettivo avviata il 3 ottobre 2014, e condannato [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], in qualità di cessionaria del compendio aziendale, a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, condannando altresì entrambe le società, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione globale di fatto, oltre contributi, accessori e spese.F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 2. In estrema sintesi, la Corte territoriale Numero registro generale 10142/2020– rilevata la regolarità dell’appello seppur avviato, Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 sin dal primo grado, al fuori del procedimento Data pubblicazione 31/03/2022 dettato dalla legge n. 92 del 2012 - ha ritenuto sufficientemente contestata, con lettera 26.11.2014, l’invalidità del licenziamento nei confronti di entrambe le società ed ha rilevato la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori ex art. 5, comma 1, della legge n. 223 del 1991 a fronte dell’ingiustificata delimitazione del perimetro spaziale in cui operare la scelta, posto che gli accordi intervenuti tra le parti sociali (del 12 luglio e del 24 ottobre 2014) alludevano genericamente all’efficienza della struttura organizzativa delle singole società, senza precisare la situazione oggettiva che rendeva impraticabile qualunque comparazione sull’intero territorio nazionale; annullato il licenziamento e ricostituito ex tunc il rapporto di lavoro con l'impresa cedente, il contratto doveva proseguire con l'impresa cessionaria S.A.I., non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dall'accordo di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte dell'elenco dei lavoratori trasferiti, pur in presenza di uno stato di crisi aziendale, e ciò in forza dell’interpretazione dell’art. 47, comma 4 bis, della legge n. 428 del 1990 in senso conforme al diritto dell'Unione, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 modifiche delle condizioni di lavoro al fine del Numero registro generale 10142/2020 mantenimento dei livelli occupazionali. Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 3. Per la cassazione di tale sentenza hanno Data pubblicazione 31/03/2022 proposto distinti ricorsi prima [OSCURATO:SOCIETA] in amministrazione straordinaria, con tre motivi e poi [OSCURATO:SOCIETA] con due motivi; ha resistito con controricorso la lavoratrice. Tutte le parti hanno comunicato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 47 per avere i giudici d'appello escluso l’applicazione del rito cd. "Fornero" anche ad una controversia in cui occorreva accertare l’illegittimità del licenziamento. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. d) L.n. 183 del 2010 per aver escluso, la Corte territoriale, la decadenza del lavoratore dall’impugnazione nei confronti della cessionaria, pur a fronte del contenuto generico della lettera di impugnazione inoltrata dal lavoratore. 3. Con il terzo motivo si denuncia "Violazione e falsa applicazione della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, nonché degli accordi collettivi" intervenuti nell'ambito di una situazione di crisi aziendale in deroga all'art. 2112 c.c.: il motivo investe l'interpretazione e la portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, introdotto dall'art. 19-quater del D.L. 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l'attuazione degli obblighi comunitari e per F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia Numero registro generale 10142/2020 delle [OSCURATO:PERSONA]), conv. in L. 20 novembre Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 2009, n. 166, "al fine di dare esecuzione alla Data pubblicazione 31/03/2022 sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA] l'11 giugno 2009 nella causa C561/07", la quale aveva affermato che, con la L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, la "Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva" 2001/23/CE. 4. Con il primo motivo del ricorso C.A.I., da qualificarsi ricorso incidentale, si denuncia violazione e falsa applicazione degli Accordi collettivi del 12 luglio 2014 e del 24 ottobre 2014 nonché della L. n. 223 del 1991, artt. 4 e 5 (con riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), sostenendo che la scelta dei lavoratori all'interno di una determinata unità organizzativa era corretta in quanto definita con detti accordi sindacali che avevano concordato sull’applicazione del criterio geografico e dell’unità produttiva dei lavoratori. 5 Con il secondo motivo C.A.I. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, con riferimento alla L. n. 300 del 1970, art. 18, commi 4 e 7, in combinato disposto con gli artt. 414 e 416 c.p.c. Si contesta la tutela reintegratoria disposta dai giudici del merito, sostenendo che incombe sul lavoratore che invochi una violazione dei criteri di scelta l'onere di indicare il risultato vantaggioso conseguibile all'esito del corretto procedimento di selezione, precisando il nominativo delle persone che avrebbero dovuto essere licenziate, specificando F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 in virtù di quale criterio falsamente applicato ciò Numero registro generale 10142/2020 sarebbe dovuto avvenire e provando che Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 effettivamente, in applicazione di tali criteri, Data pubblicazione 31/03/2022 certamente non sarebbe stato licenziato. 6. I suddetti motivi, congiuntamente esaminabili per connessione, non possono trovare accoglimento sulla scorta di quanto già statuito da questa Corte in Cass. n. 10414 del 2020 (nonché dalle successive conf.: Cass. nn. 10415, 17193, 17194, 17195, 17198, 17199, 17201, 17202 del 2020), qui da intendersi richiamate, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., e ai cui princìpi il Collegio ritiene di dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene; 7. In ordine al licenziamento intimato da C.A.I. (evento logicamente precedente rispetto alla fattispecie di passaggio, ex art. 2112, alle dipendente di S.A.I.), oltre a sottolinearsi l’inammissibilità del primo motivo nella parte in cui si invoca il n. 3 dell'art. 360 c.p.c. per accordi sindacali aziendali che non hanno il rango di contratti collettivi nazionali di lavoro, va richiamato il principio affermato da questa Corte per cui, in tema di licenziamenti collettivi, ai fini dell'applicazione dei criteri di scelta dettati dalla L. n. 223 del 1991, art. 5, la comparazione dei lavoratori da avviare alla mobilità deve avvenire nell'ambito dell'intero complesso organizzativo e produttivo ed in modo che concorrano lavoratori di analoghe professionalità (ai fini della loro fungibilità) e di similare livello, rimanendo possibile una deroga a tale principio solo in riferimento a casi specifici ove F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 sussista una diversa e motivata esigenza aziendale; Numero registro generale 10142/2020 in caso contrario sarebbe possibile finalizzare i Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 criteri di scelta (eventualmente in collegamento Data pubblicazione 31/03/2022 con preventivi spostamenti del personale) ad esigenze imprenditoriali non esclusivamente tecnico produttive e all'espulsione di elementi non graditi al datore di lavoro, senza concrete possibilità di difesa da parte degli interessati (in termini: Cass. n. 10832 del 1997; conf. Cass.n. 9856 del 2001, Cass. n. 7169 del 2003). La comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve essere effettuata nel rispetto dei principio di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e il datore di lavoro non può limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a un reparto se detti lavoratori sono idonei - per pregresso svolgimento della propria attività in altri reparti dell'azienda - ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti con la conseguenza che non può essere ritenuta legittima la scelta di lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (in termini Cass. n. 203 del 2015, che richiama in motivazione Cass. n. 13783 del 2006, n. 22824 del 2009, n. 22825 del 2009, n. 9711 del 2011; successiva conf. n. 19105 del 2017). 8. La censura di cui al secondo motivo della società C.A.I. non merita accoglimento in quanto la c.d. prova di resistenza ha senso quando si discute della corretta applicazione di un criterio di F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 scelta laddove il datore di lavoro abbia Numero registro generale 10142/2020 predisposto una graduatoria di lavoratori Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 licenziati indicando posizioni comparabili, per cui Data pubblicazione 31/03/2022 la corretta applicazione del criterio controverso condurrebbe il lavoratore individuato come da licenziare ad essere collocato fuori dell'ambito numerico delle eccedenze (cfr. Cass. n. 24558 del 2016 nonché, negli stessi termini, Cass. n. 13803 del 2017, mentre C.A.I., applicando il criterio geografico di scelta dei lavoratori da licenziare, ha contestato in radice che la posizione del lavoratore fosse comparabile con altre posizioni (profilo che la società, invero, nemmeno evidenzia); il motivo in esame non si confronta con le ragioni effettive poste a fondamento della decisione impugnata, per cui non risulta pertinente rispetto al decisum. 9. In ordine alla prima censura sollevata da S.A.I., la Corte territoriale ha correttamente sottolineato che l'error in procedendo rileva nei limiti in cui determini la nullità della sentenza o del procedimento, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per cui, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, "l'inesattezza del rito non determina di per sé la nullità della sentenza" (Cass. n. 12094 del 2016). La violazione della disciplina sul rito assume rilevanza invalidante soltanto nell'ipotesi in cui, in sede di impugnazione, la parte indichi lo specifico pregiudizio processuale concretamente derivatole dalla mancata adozione del rito diverso, quali una precisa e apprezzabile lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e, in generale, delle F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 prerogative processuali protette della parte (Cass. Numero registro generale 10142/2020 n. 19942 del 2008; Cass. SS.UU. n. 3758 del 2009; Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 Cass. n. 22325 del 2014; Cass. n. 1448 del 2015) e Data pubblicazione 31/03/2022 parte ricorrente non specifica il pregiudizio processuale conseguito dall'adozione del rito ordinario rispetto a quello dettato dalla legge n. 92 del 2012. 10. Con riguardo alla censura relativa alla decadenza dall’impugnazione del licenziamento e in specie della reintegrazione presso la società S.A.I., la Corte territoriale ha accertato che il licenziamento è stato impugnato con raccomandata del 26.11.2014 nei confronti di entrambe le società: tali accertamenti non possono essere posti in discussione innanzi a questa Corte. Inoltre, questa Corte ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità (cfr. Cass. n. 9469 del 2019; Cass. n. 13648 del 2019). A fortiori non risulta applicabile la L. n. 183 del 2010, art. art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 trattandosi di norma di chiusura di carattere Numero registro generale 10142/2020 eccezionale, non suscettibile, pertanto, di Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 Data pubblicazione 31/03/2022 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (Cass. n. 28750 del 2019; v. pure Cass. n. 13179 del 2017; conf. Cass. n. 4883 del 2020). 11. Infine, con riguardo all’interpretazione e alla portata applicativa della L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, la censura è infondata perché va condiviso il seguente principio di diritto: "In caso di trasferimento che riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi della L. 12 agosto 1977, n. 675, art. 2, comma 5, lett. c), ovvero per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività, ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270, l'accordo sindacale di cui alla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 47, comma 4-bis, inserito dal D.L. n. 135 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario". Invero, la Corte di Giustizia (sent. 11.6.2009, C- 561/07), all'esito della procedura di infrazione, ha affermato che, mantenendo in vigore le disposizioni di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, commi 5 e 6, in caso di "crisi aziendale" a norma dell'art. 2, comma 5, lett. c), della L. n. 675 del 1977, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi su di essa incombenti in forza della F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 Numero registro generale 10142/2020 Direttiva 2001/23/CE posto che lo stato di crisi Numero sezionale 822/2022 aziendale non costituisce in sé motivo economico Numero di raccolta generale 10522/2022 Data pubblicazione 31/03/2022 per riduzione dell'occupazione, né costituisce in sé ragione di deroga al principio generale secondo cui il trasferimento di un'impresa o di parte di essa non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici, tecnici o d'organizzazione. La Corte di giustizia ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi" (il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa) rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidative (rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata). Per la prima categoria di imprese - alveo in cui è riconducibile la vicenda oggetto del presente giudizio, come è pacifico in giudizio e neppure controverso tra le parti - l'art. 5, paragrafo 2, lettera b), così come richiamato dal paragrafo 3 della Direttiva 2001/23, autorizza gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma - secondo la Corte di Giustizia - "senza tuttavia privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 In base alla statuizione della Corte di Giustizia Numero registro generale 10142/2020 UE va condotta la lettura delle modifiche apportate Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 alla L. n. 428 del 1990, art. 47 dal D.L. n. 135 Data pubblicazione 31/03/2022 del 2009, conv. in L. n. 166 del 2009, che, con l'art. 19-quater, ha inserito, dopo il comma 4, il seguente comma 4-bis, proprio "al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle [OSCURATO:PERSONA]”. In particolare, il comma 4-bis appare destinato alle procedure non liquidative a differenza del comma 5 che invece presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE alle regole generali previste negli artt. 3 e 4. Dunque, l'unica lettura coerente dell’art. 47 risulta quella che si coordina con le indicazioni offerte dalla Corte di Giustizia: nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore; la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe; al contrario, nel comma 4-bis la regola è di ordine positivo ("trova applicazione"), per cui la specificazione "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo" non può avere un F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 significato sostanzialmente equivalente - con Numero registro generale 10142/2020 sovrapposizione di effetti - rispetto al comma 5, Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 se non contraddicendo la ratio sottesa alla Data pubblicazione 31/03/2022 diversità testuale delle previsioni. Insomma, il comma 4-bis dell’art. 47 ammette solo modifiche, eventualmente anche in peius, all'assetto economico-normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non autorizza una lettura che consenta anche la deroga al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria. Da ultimo va notato che il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ("Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155"; G.U. n. 38 del 14.2.2019, che entrerà in vigore il 16.5.2022) all'art. 368, comma 4, lett. b), ha disposto la sostituzione dei commi 4- bis e 5, ed ha così più esplicitamente inteso recepire - meglio conformando il futuro dettato normativo - l'unica lettura del comma 4-bis che questa Corte ritiene già percorribile in via ermeneutica anche per il passato, quale unica "interpretazione conforme" al diritto dell'Unione. La Corte di appello con la sentenza impugnata ha adottato una soluzione in linea con l'interpretazione qui accolta e quindi resta immune dalle censure che le sono state mosse. 12. Conclusivamente entrambi i ricorsi delle società devono essere respinti, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. 13. Occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del F i r m a t o D a : G I A C O I A M A R I A P I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e f a 9 d 6 a 7 a 7 0 4 0 1 2 3 1 c 0 b 6 7 2 d 5 2 4 b 0 e 6 F i r m a t o D a : R A I M O N D I G U I D O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 4 3 2 2 f 7 d 7 c 7 5 3 b 4 8 4 9 1 a b 9 b 7 4 1 2 8 5 3 a 3 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato Numero registro generale 10142/2020 dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17. Numero sezionale 822/2022 Numero di raccolta generale 10522/2022 P.Q.M. Data pubblicazione 31/03/2022 La Corte rigetta il ricorso principale [OSCURATO:SOCIETA] in A.S. e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; rigetta il ricorso incidentale [OSCURATO:SOCIETA] e condanna la società al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de