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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13439/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise, n.432/3/16, depositata il 19 settembre 2016.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia notificava al contribuente l’avviso di accertamento con cui venivano determinati maggiori ricavi ai fini IRPEF, IVA e IRAP.

Il contribuente, a seguito di apposito invito, aveva omesso di produrre gli scontrini fiscali, relativi all’attività di vendita di bevande ed alimentari, nonché rimanenze di accessori di veicoli, il Rettifica –acc analitico induttivo listino prezzi del commercio all’ingrosso e la situazione contabile complessiva con evidenziazione dei costi.

Il contribuente impugnava l’atto e la CTP rideterminava il reddito nella minor somma di € 50 mila (rispetto agli accertati 102.625 ricostruiti dall’Agenzia).

Il contribuente proponeva appello alla sentenza e a sua volta l’Agenzia proponeva appello incidentale.

La CTR accoglieva il solo appello principale del contribuente.

2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo.

Il contribuente resiste a mezzo di controricorso ed ha depositato memoria illustrativa in data 9 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo l’Agenzia assume la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 111 Cost., 1,2, 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 274, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., per assunto difetto di motivazione.

In particolare, a parere della difesa erariale, i giudici d’appello non avrebbero ben compreso i termini della contestazione, poiché l’ufficio non avrebbe fatto una valutazione sulla base degli studi di settore ma invece si era basato su un accertamento analitico induttivo.

Inoltre, erroneamente i giudici d’appello avrebbero concluso nel senso che la parte avesse assolto al proprio onere probatorio, mentre l’ufficio non avrebbe dato atto della logica seguita né avrebbe tenuto conto delle difese del contribuente, laddove invece – sempre a giudizio dell’Agenzia – erano state minuziosamente riportate tutte le irregolarità contabili.

In definitiva la sentenza era motivata, anziché sulla scelta dell’amministrazione in relazione alle eccezioni proposte dal contribuente, e tenendo conto della natura dei beni e della rilevanza dei campioni selezionati, in base ad elementi estranei o a considerazioni generiche, per cui la motivazione stessa doveva essere considerata meramente apparente.

2. La giurisprudenza di questa Corte individua la motivazione apparente laddove essa “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (Cass.01/03/2022, n. 6758).

Nella specie il giudice d’appello ha sì reso una motivazione graficamente apparente, ma in nessun passaggio traspare un elemento decisivo che consenta all’interprete di ricavare l’iter logico che sorregge la decisione di annullamento.

In effetti vengono riportati brani di giurisprudenza, vengono formulate osservazioni d’ordine generale sulla distribuzione dell’onere della prova, viene censurato il comportamento dell’amministrazione, ma specifici elementi che denunzierebbero l’illegittimità del provvedimento non si trovano nella suddetta motivazione, determinando così delle impressioni d’ordine generale, e appunto in chi la legge la necessità di operare delle congetture per afferrarne la ratio, che in ultima analisi resta quindi celata dietro ad affermazioni dal contenuto non concludente (si parla di collaborazione offerta dal contribuente tramite il deposito di tutta la documentazione; di riscontro puntuale di eccezioni da parte sempre del contribuente; di mancata valutazione delle argomentazioni del contribuente, di un metodo d’agire dell’amministrazione che resta misterioso, di un avviso che nulla rivela, di principi generali di trasparenza, di applicazione di precise disposizioni di legge disattesa, di applicazioni di studi di settore), dietro alle quali non si reperisce un sol cenno a quegli accertamenti e a quei fatti che dovrebbero sorreggerle.

In definitiva, dunque, la motivazione risulta del tutto apparente

3. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che procederà altresì alla determinazione delle spese.

P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, ch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura rilasciata in calce al controricorso; -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise, n.432/3/16, depositata il 19 settembre 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia notificava al contribuente l’avviso di accertamento con cui venivano determinati maggiori ricavi ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Il contribuente, a seguito di apposito invito, aveva omesso di produrre gli scontrini fiscali, relativi all’attività di vendita di bevande ed alimentari, nonché rimanenze di accessori di veicoli, il Rettifica –acc analitico induttivo listino prezzi del commercio all’ingrosso e la situazione contabile complessiva con evidenziazione dei costi. Il contribuente impugnava l’atto e la CTP rideterminava il reddito nella minor somma di € 50 mila (rispetto agli accertati 102.625 ricostruiti dall’Agenzia). Il contribuente proponeva appello alla sentenza e a sua volta l’Agenzia proponeva appello incidentale. La CTR accoglieva il solo appello principale del contribuente. 2. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione affidato a un unico motivo. Il contribuente resiste a mezzo di controricorso ed ha depositato memoria illustrativa in data 9 marzo 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo l’Agenzia assume la nullità della sentenza ai sensi degli artt. 111 Cost., 1,2, 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 e 274, cod. proc. civ., e 118 disp. att. cod. proc. civ., per assunto difetto di motivazione. In particolare, a parere della difesa erariale, i giudici d’appello non avrebbero ben compreso i termini della contestazione, poiché l’ufficio non avrebbe fatto una valutazione sulla base degli studi di settore ma invece si era basato su un accertamento analitico induttivo. Inoltre, erroneamente i giudici d’appello avrebbero concluso nel senso che la parte avesse assolto al proprio onere probatorio, mentre l’ufficio non avrebbe dato atto della logica seguita né avrebbe tenuto conto delle difese del contribuente, laddove invece – sempre a giudizio dell’Agenzia – erano state minuziosamente riportate tutte le irregolarità contabili. In definitiva la sentenza era motivata, anziché sulla scelta dell’amministrazione in relazione alle eccezioni proposte dal contribuente, e tenendo conto della natura dei beni e della rilevanza dei campioni selezionati, in base ad elementi estranei o a considerazioni generiche, per cui la motivazione stessa doveva essere considerata meramente apparente. 2. La giurisprudenza di questa Corte individua la motivazione apparente laddove essa “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture” (Cass.01/03/2022, n. 6758). Nella specie il giudice d’appello ha sì reso una motivazione graficamente apparente, ma in nessun passaggio traspare un elemento decisivo che consenta all’interprete di ricavare l’iter logico che sorregge la decisione di annullamento. In effetti vengono riportati brani di giurisprudenza, vengono formulate osservazioni d’ordine generale sulla distribuzione dell’onere della prova, viene censurato il comportamento dell’amministrazione, ma specifici elementi che denunzierebbero l’illegittimità del provvedimento non si trovano nella suddetta motivazione, determinando così delle impressioni d’ordine generale, e appunto in chi la legge la necessità di operare delle congetture per afferrarne la ratio, che in ultima analisi resta quindi celata dietro ad affermazioni dal contenuto non concludente (si parla di collaborazione offerta dal contribuente tramite il deposito di tutta la documentazione; di riscontro puntuale di eccezioni da parte sempre del contribuente; di mancata valutazione delle argomentazioni del contribuente, di un metodo d’agire dell’amministrazione che resta misterioso, di un avviso che nulla rivela, di principi generali di trasparenza, di applicazione di precise disposizioni di legge disattesa, di applicazioni di studi di settore), dietro alle quali non si reperisce un sol cenno a quegli accertamenti e a quei fatti che dovrebbero sorreggerle. In definitiva, dunque, la motivazione risulta del tutto apparente 3. Il ricorso dev’essere dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado, che procederà altresì alla determinazione delle spese. P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, ch
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