CassazionedecretoSezione 6Decisione del 11 settembre 1998
Cassazione n. 01610/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11/09/1998; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Roma il 10/03/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Roma ha confermato il decreto con cui è stato disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagata per il reato di riciclaggio, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di numerosi beni, puntualme nte indicati nell'ordinanza impugnata. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagata. 3. E' pervenuta rinuncia al ricorso sottoscritta personalmente dall'indagata.4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro duemila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 1'11 ottobre 2021. [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] F