Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 116/1964
ECLI:IT:COST:1964:116
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA],
imputata del reato previsto nell'art. 670 del Codice penale, per essere
stata sorpresa a mendicare in una via cittadina, il Pretore di Milano
pronunciava in data 13 gennaio 1964 una ordinanza, con la quale
disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale,
"perché si pronunzi circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione
sull'art. 670 del Codice penale, come precisato in premessa".
Nella motivazione dell'ordinanza il Pretore rilevava "un certo
contrasto" tra l'art. 38, commi primo e quarto, della Costituzione e
l'art. 670 del Codice penale, perché "oggi, dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, non dovrebbero essere puniti quali colpevoli del
reato di mendicità i cittadini che, come la Ruggieri, si dedichino
alla mendicità, quando gli stessi siano inabile al lavoro e sprovvisti
dei mezzi necessari per vivere e, inoltre, per qualsiasi motivo, non
siano stati messi, dagli organi predisposti od integrati dallo Stato,
nella concreta possibilità di esercitare il diritto al mantenimento
ecc., di cui all'art, 38 della Costituzione".
Dopo un'ampia esposizione dei precedenti legislativi e
giurisprudenziali in argomento, il Pretore ha osservato che "il
precisare se la norma dell'art. 38 della Costituzione, commi primo e
quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art.
670 del Codice penale, è materia che non rientra nella previsione
dell'art. 15 delle disposizioni preliminari e che, quindi, appartiene
alla competenza della Corte costituzionale. A questa, quindi, vanno
trasmessi gli atti perché dichiari se, anche dopo l'entrata in vigore
della Costituzione, l'art. 670 del Codice penale conservi la sua
originaria portata o se, invece, dalla sua previsione restino esclusi i
fatti commessi da cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi
necessari per vivere, nei cui confronti gli organi predisposti o
integrati dallo Stato non abbiano reso concretamente possibile
l'esercizio del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, come
indicato dall'art. 38 della Costituzione".
L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata
pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,
nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.
Non si è avuta costituzione di parte, né intervento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e pertanto, in applicazione
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
dell'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi", il
Presidente della Corte costituzionale ha disposto che la causa fosse
esaminata in camera di consiglio.
:
Dal testo stesso della ordinanza del Pretore di Milano risulta nel
modo più evidente che il giudice non ha proposto all'esame della Corte
una questione di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 670 del Codice penale, ma ha invece richiesto alla Corte di
precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, commi primo e quarto,
abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del
Codice penale" e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38
della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale".
La soluzione di tali questioni, che riguardano la interpretazione e
la applicabilità al caso concreto di una disposizione di legge
ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme
costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte, la
cui funzione ha quale oggetto il controllo della legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Poiché nell'ordinanza di rimessione non si prospettano dubbi di
tale natura per quanto concerne la norma dell'art. 670 del Codice
penale, i quesiti relativi alla interpretazione ed alla applicazione di
essa non danno luogo a problemi di legittimità costituzionale e
pertanto la questione deve essere qualificata inammissibile.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano
con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a
carico di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della
Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.
[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]
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