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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 116/1964

ECLI:IT:COST:1964:116
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato previsto nell'art. 670 del Codice penale, per essere stata sorpresa a mendicare in una via cittadina, il Pretore di Milano pronunciava in data 13 gennaio 1964 una ordinanza, con la quale disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, "perché si pronunzi circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale, come precisato in premessa".

Nella motivazione dell'ordinanza il Pretore rilevava "un certo contrasto" tra l'art. 38, commi primo e quarto, della Costituzione e l'art. 670 del Codice penale, perché "oggi, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non dovrebbero essere puniti quali colpevoli del reato di mendicità i cittadini che, come la Ruggieri, si dedichino alla mendicità, quando gli stessi siano inabile al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e, inoltre, per qualsiasi motivo, non siano stati messi, dagli organi predisposti od integrati dallo Stato, nella concreta possibilità di esercitare il diritto al mantenimento ecc., di cui all'art, 38 della Costituzione".

Dopo un'ampia esposizione dei precedenti legislativi e giurisprudenziali in argomento, il Pretore ha osservato che "il precisare se la norma dell'art. 38 della Costituzione, commi primo e quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del Codice penale, è materia che non rientra nella previsione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari e che, quindi, appartiene alla competenza della Corte costituzionale.

A questa, quindi, vanno trasmessi gli atti perché dichiari se, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'art. 670 del Codice penale conservi la sua originaria portata o se, invece, dalla sua previsione restino esclusi i fatti commessi da cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere, nei cui confronti gli organi predisposti o integrati dallo Stato non abbiano reso concretamente possibile l'esercizio del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, come indicato dall'art. 38 della Costituzione".

L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Non si è avuta costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e pertanto, in applicazione dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi", il Presidente della Corte costituzionale ha disposto che la causa fosse esaminata in camera di consiglio. : Dal testo stesso della ordinanza del Pretore di Milano risulta nel modo più evidente che il giudice non ha proposto all'esame della Corte una questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 670 del Codice penale, ma ha invece richiesto alla Corte di precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, commi primo e quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del Codice penale" e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale".

La soluzione di tali questioni, che riguardano la interpretazione e la applicabilità al caso concreto di una disposizione di legge ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte, la cui funzione ha quale oggetto il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

Poiché nell'ordinanza di rimessione non si prospettano dubbi di tale natura per quanto concerne la norma dell'art. 670 del Codice penale, i quesiti relativi alla interpretazione ed alla applicazione di essa non danno luogo a problemi di legittimità costituzionale e pertanto la questione deve essere qualificata inammissibile.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964.

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]

- [OSCURATO:PERSONA].

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Nel corso di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], imputata del reato previsto nell'art. 670 del Codice penale, per essere stata sorpresa a mendicare in una via cittadina, il Pretore di Milano pronunciava in data 13 gennaio 1964 una ordinanza, con la quale disponeva la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, "perché si pronunzi circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale, come precisato in premessa". Nella motivazione dell'ordinanza il Pretore rilevava "un certo contrasto" tra l'art. 38, commi primo e quarto, della Costituzione e l'art. 670 del Codice penale, perché "oggi, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, non dovrebbero essere puniti quali colpevoli del reato di mendicità i cittadini che, come la Ruggieri, si dedichino alla mendicità, quando gli stessi siano inabile al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere e, inoltre, per qualsiasi motivo, non siano stati messi, dagli organi predisposti od integrati dallo Stato, nella concreta possibilità di esercitare il diritto al mantenimento ecc., di cui all'art, 38 della Costituzione". Dopo un'ampia esposizione dei precedenti legislativi e giurisprudenziali in argomento, il Pretore ha osservato che "il precisare se la norma dell'art. 38 della Costituzione, commi primo e quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del Codice penale, è materia che non rientra nella previsione dell'art. 15 delle disposizioni preliminari e che, quindi, appartiene alla competenza della Corte costituzionale. A questa, quindi, vanno trasmessi gli atti perché dichiari se, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, l'art. 670 del Codice penale conservi la sua originaria portata o se, invece, dalla sua previsione restino esclusi i fatti commessi da cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di mezzi necessari per vivere, nei cui confronti gli organi predisposti o integrati dallo Stato non abbiano reso concretamente possibile l'esercizio del diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, come indicato dall'art. 38 della Costituzione". L'ordinanza, comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, è stata pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale, nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964. Non si è avuta costituzione di parte, né intervento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e pertanto, in applicazione dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dell'art. 9, primo comma, delle "Norme integrative per i giudizi", il Presidente della Corte costituzionale ha disposto che la causa fosse esaminata in camera di consiglio. : Dal testo stesso della ordinanza del Pretore di Milano risulta nel modo più evidente che il giudice non ha proposto all'esame della Corte una questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 670 del Codice penale, ma ha invece richiesto alla Corte di precisare "se la norma contenuta nell'art. 38, commi primo e quarto, abbia natura programmatica o precettiva, in relazione all'art. 670 del Codice penale" e di pronunciarsi quindi "circa l'incidenza dell'art. 38 della Costituzione sull'art. 670 del Codice penale". La soluzione di tali questioni, che riguardano la interpretazione e la applicabilità al caso concreto di una disposizione di legge ordinaria, sia pure in relazione al significato di norme costituzionali, non appartiene al campo di competenza della Corte, la cui funzione ha quale oggetto il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Poiché nell'ordinanza di rimessione non si prospettano dubbi di tale natura per quanto concerne la norma dell'art. 670 del Codice penale, i quesiti relativi alla interpretazione ed alla applicazione di essa non danno luogo a problemi di legittimità costituzionale e pertanto la questione deve essere qualificata inammissibile. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile la questione proposta dal Pretore di Milano con ordinanza emessa il 13 gennaio 1964 nel procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1964. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].
Sentenza Corte costituzionale n. 116/1964 — Fons Iuris — Fons Iuris