CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 17947/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; L udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 16.7.2019 I Tribunale di Napoli aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti, ovvero della detenzione, finalizzata alla vendita, di borse recanti marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, della ricettazione delle stesse in quanto frutto di condotte delittuose e, infine, della mancata esibizione del permesso di soggiorno, per cui, ricondotto il capo b) nella ipotesi lieve già prevista al capoverso dell 'art. 648 cod. pen., e lo aveva condannato alla pena finale di anni 1 di reclusione ed Euro 500 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha riconosciuto al ricorrente il beneficio della sospensione condizionale della pena; 3. ricorre per cassazione il difensore dell 'imputato lamentando violazione di legge per mancata notifica, al Diop, della data dell 'udienza di fronte alla Corte di appello, inviata p:esso lo studio del precedente ma non del nuovo difensore ove, peraltro, il Diop aveva eletto domicilio in data 19.3.2017; segnala che l 'eccezione era stata sollevata con la memoria trasmessa a mezzo PEC in data 30.6.2021 ma che la Corte è rimasta sul punto silente; 4. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell 'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per il rigetto del ricorso: rileva, infatti, che la notifica non può dirsi affetta da nullità in quanto il rapporto processuale si era comunque instaurato, come testimoniato dall 'invio delle conclusioni da parte del difensore. 4.31 ricorso è inammissibile in quanto) manifestamente infondatt. 4.1 Dalla verifica degli atti - consentita e, anzi, imposta a questa Corte dalla natura processuale della censura - risulta che, in data 22.12.2016, il Diop aveva nominato, quale proprio difensore di fiducia, l 'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed aveva eleggendo domicilio presso il suo studio, mai mutato; in data 18 marzo 2017, poi, il Diop aveva nominato difensore di fiducia l'[OSCURATO:PERSONA], revocando ogni altra precedente nomina, ma non aveva modificato la precedente elezione di domicilio. Era stato, infatti, soltanto con la istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, depositata il 18 marzo 2018, che l'imputato aveva eletto domicilio presso il nuovo difensore di fiducia, ccfrkespressa limitazione, però, alle notificazioni inerenti quello specifico subprocedimento. Correttamente, perciò, il decreto di citazione in appello è stato notificato all'imputato presso il primo domicilio eletto e mai mutato. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - che si stima equa - di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della soma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.