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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 35048/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di grn1131, nei confronti di per il reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso - comune ad entrambi i ricorrenti - con il quale si contesta la conferma della responsabilità degli stessi, allegando come non fossero stati sorpresi all'interno del garage dove veniva rinvenuta l'auto sulla quale venivano effettuate le operazioni dissimulatorie.

Invero dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito, contrariamente a quanto dedotto, emerge con certezza la responsabilità dei ricorrenti dato che gli operanti avevano effettuato un lungo servizio di osservazione che aveva consentito di rilevare l'impegno dei ricorrenti nell'attività contestata (pag. 4 della sentenza impugnata che richiama le valutazioni del primo giudice) [OSCURATO:PERSONA] contestava anche il trattamento sanzionatorio e segnatamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione: si tratta di una doglianza che non si confronta con la motivazione della Corte d'appello che rilevava come la pena fosse stata individuata nel minimo edittale (e dunque non fosse riducibile) e che le attenuanti generiche erano state già concesse con giudizio di equivalenza seppur non nella massima estensione tenuto conto della complessiva gravità delle condotte (pag. 5 della senetnza impugnata dalla quale si evince che il giudizio sulla gravità delle condotte riguarda non solo Parrella, ma tutti i ricorrenti).

Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 7 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di grn1131, nei confronti di per il reato di riciclaggio. [OSCURATO:PERSONA] primo motivo di ricorso - comune ad entrambi i ricorrenti - con il quale si contesta la conferma della responsabilità degli stessi, allegando come non fossero stati sorpresi all'interno del garage dove veniva rinvenuta l'auto sulla quale venivano effettuate le operazioni dissimulatorie. Invero dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze di merito, contrariamente a quanto dedotto, emerge con certezza la responsabilità dei ricorrenti dato che gli operanti avevano effettuato un lungo servizio di osservazione che aveva consentito di rilevare l'impegno dei ricorrenti nell'attività contestata (pag. 4 della sentenza impugnata che richiama le valutazioni del primo giudice) [OSCURATO:PERSONA] contestava anche il trattamento sanzionatorio e segnatamente la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione: si tratta di una doglianza che non si confronta con la motivazione della Corte d'appello che rilevava come la pena fosse stata individuata nel minimo edittale (e dunque non fosse riducibile) e che le attenuanti generiche erano state già concesse con giudizio di equivalenza seppur non nella massima estensione tenuto conto della complessiva gravità delle condotte (pag. 5 della senetnza impugnata dalla quale si evince che il giudizio sulla gravità delle condotte riguarda non solo Parrella, ma tutti i ricorrenti). Si tratta di una motivazione che non si presta ad alcuna censura in questa sede. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 35048/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris