CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34219/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a LUCCA il 07/03/1984 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto i ricorsi (RG 6584/26) proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di conferma della condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che sia inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]: (i) il primo motivo di ricorso deduce la mancata assunzione di una prova decisiva; il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione, perché sarebbero erronee le motivazioni della Corte territoriale in ordine alla reiezione della richiesta di approfondimento istruttorio: si tratta di motivi inammissibili, poiché nel ricorso non si spiegano le ragioni per cui l'assunzione della prova avrebbe un carattere decisivo e capace di disarticolare il ragionamento sviluppato dai giudici di merito nelle sentenze di primo e secondo grado; (ii) il terzo motivo deduce erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, anche connesso alla mancata assunzione della prova di cui al primo e al secondo motivo, in relazione alla causa di giustificazione codificata dall'art. 393-bis cod. pen.: si tratta di motivo che replica la doglianza espressa nell'atto di appello, che non si confronta criticamente con la replica offerta nella sentenza di secondo grado (pag. 2-4), ove si dà atto del fatto che gli agenti avevano informato la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] circa il fatto che - in banca dati - la polizza assicurativa del veicolo non risultava pagata; a fronte di questo quadro, secondo il ragionevole argomentare della Corte territoriale, alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] non poteva sembrare arbitraria (nemmeno a livello putativo) l'attività degli operanti (a prescindere dal fatto che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avesse la soggettiva convinzione dell'avvenuto regolare pagamento della polizza); ritenuto che sia inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]: il primo e il secondo motivo riproducono censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale, con i cui argomenti il ricorso non si confronta, limitandosi a formulare censure generiche e comunque manifestamente infondate; la Corte territoriale - con motivazione congrua e non manifestamente illogica - ha dato conto delle ragioni per cui ritiene provata la condotta minatoria e per cui essa è da ritenere funzionalmente e teleologicamente diretta ad ostacolare il compimento di un attività d'ufficio che era ancora in corso di svolgimento; la richiesta assolutoria (o di qualificazione delle condotte come ingiuria o minaccia) mira dunque ad ottenere una rivalutazione del fatto che - già operata dalla Corte di merito - risulta sottratta al sindacato di legittimità (sentenza impugnata pag. 5-7); anche la richiesta di applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 393-bis cod. pen. si rivela a-specifica e manifestamente infondata, avendo la Corte territoriale motivatamente e razionalmente escluso la sua sussistenza, anche a livello putativo (sentenza impugnata pag. 4); ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegua la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M