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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35012/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'istanza volta ad ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione è stata sottoscritta dal difensore del giudizio di cognizione e ciò non consente di ritenere compiuta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, atto personale la cui mancanza è causa di inammissibilità ex lege ai sensi dell'art. 677, comma 2- bis, cod. proc. pen.

Nel procedimento di sorveglianza, del resto, la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione.

Non può pertanto ritenersi valida la mera indicazione del domicilio operata dal solo difensore nel corpo dell'istanza e non sottoscritta dalla parte (in tal senso Sez.

U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che unico motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'istanza volta ad ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione è stata sottoscritta dal difensore del giudizio di cognizione e ciò non consente di ritenere compiuta alcuna dichiarazione o elezione di domicilio, atto personale la cui mancanza è causa di inammissibilità ex lege ai sensi dell'art. 677, comma 2- bis, cod. proc. pen. Nel procedimento di sorveglianza, del resto, la dichiarazione di domicilio prescritta, in alternativa all'elezione, dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen. per il condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può consistere nella semplice indicazione, fra i dati che identificano la persona del richiedente, della residenza anagrafica, ancorché effettiva, di costui, occorrendo invece che egli, sia pure senza necessità di formule sacramentali, esprima comunque con chiarezza, a pena di inammissibilità dell'istanza, la propria volontà che il luogo da lui indicato venga considerato come quello nel quale egli desidera siano effettuate le comunicazioni o notificazioni a lui destinate, con conseguente assunzione dell'obbligo, discendente dalla legge, di comunicare nelle forme prescritte ogni successiva variazione. Non può pertanto ritenersi valida la mera indicazione del domicilio operata dal solo difensore nel corpo dell'istanza e non sottoscritta dalla parte (in tal senso Sez. U, n. 18775 del 17/12/2009, Mammoliti, Rv. 246720). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10
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