CassazionedecretoSezione 5Decisione del 4 febbraio 2021
Cassazione n. 42341/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 13/01/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 13 gennaio 2022 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato il decreto emesso il 4 febbraio 2021 dal Tribunale di Enna, Sezione misure di prevenzione, con il quale, all'esito del giudizio di rivalutazione della pericolosità sociale del proposto ex art. 14, comma 2 ter, Decreto legislativo n. 159 del 2011, il ricorrente è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, irrogata con decreto n. 7/2013 del 13 novembre 2013 del medesimo Tribunale dì Enna, confermato in data 6 maggio 2014 dalla Corte di Appello dì Caltanissetta. 2. Ha proposto ricorso avverso il decreto l'Abati, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di doglianza, denunciando violazione di legge per assenza di attualità della pericolosità sociale.In particolare, afferma il ricorrente, il lungo periodo di detenzione in carcere cui è stato sottoposto (dal 3 febbraio 2011 al 7 novembre 2020), avrebbe comportato una "decisiva incrinatura dell'originario corredo fattuale", risultando necessaria una valutazione della incidenza sulla pericolosità sociale della pena espiata. Inoltre le pregresse manifestazioni di pericolosità sociale, ricavabili da precedenti per reati gravi, debbono essere considerate del tutto irrilevanti se non accompagnate da elementi sintomatici o rivelatori della persistenza del soggetto in comportamenti antisociali, essendo onere del giudice verificare in concreto la persistenza della pericolosità con la indicazione specifica di dati materiali soprattutto quando è decorso un apprezzabile periodo di tempo tra i fatti evidenziati nella proposta e la formulazione del giudizio di pericolosità. Siffatto onere motivazionale non sarebbe stato adempiuto, limitandosi il provvedimento impugnato ad evidenziare che non risultano elementi da cui desumere ragionevolmente che l'Abati abbia reciso i legami con il sodalizio, o abbia dato segni di resipiscenza collaborativa e di dissociazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato 1.11 ricorso riproduce pedissequamente i medesimi motivi contenuti nell'atto di appello e non si confronta con il contenuto del provvedimento impugnato che ha esaustivamente risposto con motivazione analitica alle doglianze peraltro generiche già proposte. 1.1. Va in primo luogo evidenziato che in materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, all'esecuzione di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie relativa a giudizio di pericolosità qualificata, desunto da sentenza di condanna non definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., fino alla cui irrevocabilità il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere, protrattasi per circa sei anni, in cui la Corte ha ritenuto legittimo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca considerando sia l'irrilevanza del periodo trascorso in custodia cautelare ai fini del riesame della pericolosità che il periodo di pochi mesi di detenzione del ricorrente in esecuzione della pena). (Sez.1, n. 29475 del 01/03/2019, Rv. 276806) 1.1.1.La Corte ha fatto buon governo del principio ora richiamato: al riguardo ha esaustivamente motivato in ordine non solo al giudizio di pericolosità sociale ma anche approfonditamente chiarito che la situazione di detenzione nel corso della quale peraltro è stato emanato il provvedimento di prevenzione non è in alcun modo in grado dì vincere il giudizio di attualità di pericolosità scoíale in relazione al proposto che è un soggetto apicale della associazione mafiosa e che non ha mai manifestato segni concreti di dissociazione o di rescissione dei legami con la organizzazione cui appartiene mantenendo rapporti con essa anche nel periodo di detenzione. 1.2. La Corte si è altresì attenuta al principio fissato dalle sezioni Unite di questa Corte secondo il quale: " Ai fini dell'applicazione di misure di prevenzione nei confronti di indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso è necessario accertare il requisito della "attualità" della pericolosità del proposto (In motivazione la Corte ha precisato che solo nel caso in cui sussistano elementi sintomatici di una "partecipazione" del proposto al sodalizio mafioso, è possibile applicare la presunzione semplice relativa alla stabilità del vincolo associativo purché la sua validità sia verificata alla luce degli specifici elementi di fatto desumibili dal caso concreto e la stessa non sia posta quale unico fondamento dell'accertamento di attualità della pericolosità). Il concetto di "appartenenza" ad una associazione mafiosa, rilevante per l'applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla "partecipazione", si sostanzia in un'azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale. (Sez.U, n. 111 del 30/11/2017 (2018), Gattuso, Rv.271511,271512). La Corte ha chiarito, con motivazione non apparente, che nonostante il decorso di un periodo significativo rispetto alla data di partecipazione del prevenuto all'associazione mafiosa, la natura di tale partecipazione e il rilevato ruolo rivestito all'interno della stessa, in assenza di qualsivoglia elemento successivo idoneo a far desumere un allontanamento dalla organizzazione, permettono di formulare un giudizio di persistenza della pericolosità sociale. Al riguardo va evidenziato la totale assenza di allegazioni da parte del sottoposto di fatti nuovi giustificativi dì un allontanamento dal contesto criminoso cui lo stesso appartiene, considerando altresì che lo stesso è gravato da ben due condanne irrevocabili relative alla sua intraneità al gruppo mafioso operante nel territorio di Enna.Alla luce delle considerazioni operate è da escludersi una violazione di legge che si sostanzi in una motivazione apparente in relazione alla sussistenza del requisito attuale della pericolosità sociale. Al rigetto consegue il pagamento delle spese processuali. P.Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam