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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13265/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che lamenta, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, anche in riferimento al comma 5 del medesimo articolo; inosservanza di norme processuali, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato, anche con riguardo alla dosimetria della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e , comunque, manifestamente infondato.

Come precisato recentemente dalle Sezioni Unite, l'accertamento della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 29/09/2018, Murolo, Rv 274076).

La giurisprudenza più recente ha puntualizzato che il fatto lieve, cui si riferisce il predetto comma 5, deve essere inteso alla luce del principio di proporzione, valutando la effettiva consistenza lesiva della condotta alla luce di una considerazione globale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi.

Coerentemente con le anzidette coordinate ermeneutiche, i Giudici del gravame hanno escluso l'ipotesi lieve del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90 alla luce delle modalità della condotta e della sua effettiva potenzialità offensiva: viene in rilievo la detenzione di complessivi gr. 16,340 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, dalla quale si potevano ricavare n. 109 dosi medie singole; il rinvenimento di 2 bilancini e materiale destinato al confezionamento; la detenzione di oltre 1.100 euro in contanti nell'immobile in cui era organizzata l'attività di confezionamento della droga finalizzato allo spaccio; il luogo dello spaccio (su strada, in un quartiere noto per essere una "piazza di spaccio" collegata alla criminalità organizzata); l'attività di cessione in corso interrotta solo dall'arrivo dei militari; la programmazione di un'attività di spaccio mediante la predisposizione di una provvista in casa; la predisposizione di strumenti di controllo volti ad eludere le investigazioni di polizia giudiziaria.

I giudici del merito, valutati complessivamente gli elementi anzidetti, hanno coerentemente escluso l'ipotesi lieve di cui al comma 50 del d.P.R. 309/90, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia.

Quanto alle doglianze in punto di dosimetria della pena (considerato che è stato espresso un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, che è stata dunque "neutralizzata"), il Collegio rileva che esse appaiono assolutamente generiche, alla luce della puntuale motivazione offerta dal Giudice di appello in punto di adeguatezza della pena inflitta dal primo Giudice.

Va, al riguardo, sottolineato che laddove, come nella specie, la pena non si discosti dalla media edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catania ha confermato la pronuncia resa, in esito a giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore che lamenta, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. 309/90, anche in riferimento al comma 5 del medesimo articolo; inosservanza di norme processuali, nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità del provvedimento impugnato, anche con riguardo alla dosimetria della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto generico e , comunque, manifestamente infondato. Come precisato recentemente dalle Sezioni Unite, l'accertamento della lieve entità del fatto, di cui all'art. 73 comma 5, d.P.R. 309/90, implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 29/09/2018, Murolo, Rv 274076). La giurisprudenza più recente ha puntualizzato che il fatto lieve, cui si riferisce il predetto comma 5, deve essere inteso alla luce del principio di proporzione, valutando la effettiva consistenza lesiva della condotta alla luce di una considerazione globale di tutti i dati sintomatici descritti dalla norma e delle relazioni intercorrenti tra i medesimi. Coerentemente con le anzidette coordinate ermeneutiche, i Giudici del gravame hanno escluso l'ipotesi lieve del comma 5 dell'art. 73 d.p.r. n. 309/90 alla luce delle modalità della condotta e della sua effettiva potenzialità offensiva: viene in rilievo la detenzione di complessivi gr. 16,340 di sostanza stupefacente di tipo cocaina, dalla quale si potevano ricavare n. 109 dosi medie singole; il rinvenimento di 2 bilancini e materiale destinato al confezionamento; la detenzione di oltre 1.100 euro in contanti nell'immobile in cui era organizzata l'attività di confezionamento della droga finalizzato allo spaccio; il luogo dello spaccio (su strada, in un quartiere noto per essere una "piazza di spaccio" collegata alla criminalità organizzata); l'attività di cessione in corso interrotta solo dall'arrivo dei militari; la programmazione di un'attività di spaccio mediante la predisposizione di una provvista in casa; la predisposizione di strumenti di controllo volti ad eludere le investigazioni di polizia giudiziaria. I giudici del merito, valutati complessivamente gli elementi anzidetti, hanno coerentemente escluso l'ipotesi lieve di cui al comma 50 del d.P.R. 309/90, facendo corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia. Quanto alle doglianze in punto di dosimetria della pena (considerato che è stato espresso un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, che è stata dunque "neutralizzata"), il Collegio rileva che esse appaiono assolutamente generiche, alla luce della puntuale motivazione offerta dal Giudice di appello in punto di adeguatezza della pena inflitta dal primo Giudice. Va, al riguardo, sottolineato che laddove, come nella specie, la pena non si discosti dalla media edittale, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri elencati nell'art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il riferimento alla necessità di adeguamento al caso concreto. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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