CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 18607/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7306/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ECONOMIA E F INANZE , MINISTERO DELL ’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, tutti rappresentati e difesi per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrenti principali- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] eDI [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] più 45 , tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrentiincidentali- R.G. 7306/2023 Cron. Rep. C.C. 23/4/2024 C.C. 14/4/2022 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- [OSCURATO:PERSONA] più 400 , tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti e ricorrentiincidentali- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrentiincidentali- [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 67/2023 depositata il04/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I dottori [OSCURATO:PERSONA] e altri 651 medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Repubblica Italiana, il Ministero dell’università e della ricerca, il Ministero della salute ed il Ministero dell’economia e delle finanze, chiedendo che fosse accertato il loro diritto all’adeguata remunerazione, ed in subordine il risarcimento del danno, ovvero l’arricchimento senza causa, in relazione all’attività svolta durante il periodo di formazione specialistica. Il Tribunale adito rigettò la domanda per intervenuta prescrizione (quinquennale) del diritto. Avverso detta sentenza proposero appello gli originari attori. Con sentenza del 13 gennaio 2014, n. 156, la Corte d’appello di Roma rigettò il gravame. Osservò la Corte territoriale che gli attori non avevano assolto nell’atto introduttivo (non integrato con memoria ai sensi dell’art.183 cod. proc. civ.) all’onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, avendo genericamente dedotto di avere frequentato scuole di specializzazione medica con iscrizione a partire dal 1982 fino al 1991, senza indicare per ciascuno di essi la scuola frequentata, la data d’iscrizione e la durata dei corsi. Aggiunse che l’inosservanza dell’onere di allegazione, riguardando la litis contestatio, non faceva neppure sorgere un onere di contestazione a carico della parte convenuta. 2. La sentenza d’appello fu impugnata con ricorso per cassazione e questa Corte, con ordinanza del 25 luglio 2019, n. 20090, previa riunione dei diversi ricorsi, accolse il primo motivo, assorbito il secondo, cassò la sentenza in relazione e rinviò la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale. Fu osservato in quella pronuncia che il rigetto dell’appello era stato disposto dalla Corte territoriale sulla base del rilievo della mancanza, nell’atto introduttivo del giudizio, dei fatti posti a fondamento della domanda. La mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda è causa di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, che, ove non rilevata dal giudice di primo grado, è soggetta alla regola generale della conversione in motivi di impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., con onere del convenuto di impugnare la decisione anche con riguardo alla pronuncia, implicita, sulla validità dell’atto. Non risultando proposto appello incidentale sull’indicata nullità, doveva pertanto ritenersi intervenuto il giudicato interno, con identificazione degli elementi di fatto e di diritto posti alla base della domanda in quelli corrispondenti a tale giudicato. E ciò tanto più in considerazione del fatto che la nullità, per ipotesi esistente con riferimento all’originario atto introduttivo del giudizio, era da intendersi sanata con la memoria ai sensi dell’art. 184 cod. proc. civ., perché, pur trattandosi di attività integrativa tardiva e, come tale, irrituale, quel vizio non era stato rilevato né in primo grado né in appello. 3. A seguito della pronuncia di cassazione i ricorrenti hanno riassunto la causa davanti al giudice di rinvio e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 gennaio 2023, n. 67, ha dichiarato inammissibile l’intervento del dott. [OSCURATO:PERSONA]; ha respinto l’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA]; ha condannato le Amministrazioni appellate, tutte contumaci, al risarcimento dei danni patiti da tutti i restanti appellanti nelle cause riunite, per ciascuno liquidati in ragione di euro 11.103,82 per ogni anno di frequentazione del rispettivo corso di specializzazione; ha condannato le Amministrazioni alla rifusione di due terzi delle spese, previa compensazione nella misura di un terzo. Ha osservato la Corte territoriale, in relazione alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], che egli non risultava aver partecipato alle precedenti fasi del giudizio e non figurava nell’ordinanza della Corte di cassazione; la sua domanda, perciò, da inquadrare nella figura dell’intervento litisconsortile autonomo, era da ritenere inammissibile ai sensi dell’art. 344 cod. proc. civ., non potendosi ritenere un’opposizione di terzo. Anche l’appello del dott. [OSCURATO:PERSONA] non poteva ottenere un miglior risultato perché, pur essendo egli tra i ricorrenti nel giudizio di cassazione, negli scritti di parte e nella documentazione in atti non si rinveniva un qualche elemento atto a ricostruire la durata e l’oggetto del preteso corso di specializzazione da lui concluso. In riferimento, invece, alla dottoressa [OSCURATO:PERSONA], anche se le allegazioni difensive apparivano carenti, la Corte d’appello ha ritenuto che a suo favore sussistesse la circostanza per cui, analogamente alla situazione dei restanti appellanti, i dati relativi alla frequenza del relativo corso di specializzazione trovavano riscontro nel prospetto riepilogativo allegato alla memoria del giudizio di primo grado. Ciò premesso in ordine alle citate posizioni, il giudice di rinvio ha rilevato che la responsabilità dello Stato per il tardivo recepimento delle direttive comunitarie era da inquadrare nella figura della responsabilità contrattuale, «in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensì dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente». In presenza, dunque, del dedotto «illecito», la Corte d’appello ha indicato come parametro risarcitorio l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e ha pertanto liquidato per ogni anno di corso la somma di euro 11.103,82. Ha respinto invece, siccome del tutto generica, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dall’asserita perdita di chance conseguente alla mancata attribuzione dei previsti punteggi. 4. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma pronunciata in sede di rinvio propongono ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, con unico atto affidato a quattro motivi, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato. Resistono al ricorso: la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] con controricorso; i dottori [OSCURATO:PERSONA] con altri 400 medici, con controricorso affidato ad un unico atto contenente un motivo di ricorso incidentale (peraltro erroneamente indicato come appello incidentale), a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi del defunto dott. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso contenente un motivo di ricorso incidentale (peraltro erroneamente indicato come appello incidentale), a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; i dottori [OSCURATO:PERSONA] più altri 45 medici, con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e la dottoressa [OSCURATO:PERSONA], con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo; il dott. [OSCURATO:PERSONA], con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a tre motivi; la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] e la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] con un unico controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un motivo. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso principale. 1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e delle direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363, nonché degli artt. 1173, 1175 e 2043 cod. civ., in riferimento all’entità della somma fissata dalla Corte d’appello come remunerazione per ogni singolo anno di corso. La censura ha ad oggetto il fatto che la sentenza impugnata abbia liquidato, in favore dei medici appellanti, la somma di euro 11.103,82 anziché quella di euro 6.713,94 per ogni anno di corso, pur avendo la Corte d’appello disposto l’applicabilità nel giudizio per cui è causa della disciplina di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999 che, per converso, prevede una somma pari ad euro 6.713,94 (Lire 13.000.000) annui. 1.1. Il motivo è fondato. La Corte d’appello, infatti, pur avendo compiuto un corretto inquadramento giuridico della posizione dei medici appellanti, richiamando la necessità di fare applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, è caduta in contraddizione con tali premesse e ha liquidato in favore dei medici, per ciascun anno di corso, la somma di euro 11.103,82. A norma dell’art. 11 cit., invece, la somma da riconoscere per ciascuno dei medici è pari ad euro 6.713,94 per ogni anno di corso e in tal senso è la pacifica giurisprudenza di questa Corte (sull’inapplicabilità dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 ai medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991 v. Sezioni Unite, sentenza 27 novembre 2018, n. 30649). Si tratta, quindi, di un errore in diritto e non – come si sostiene nel controricorso Majuri e Massullo – di un errore materiale correggibile con la relativa procedura. La sentenza va quindi cassata sul punto, e il giudice di rinvio dovrà provvedere ad un nuovo conteggio delle spettanze in relazione a tutte le singole posizioni qui in esame. 2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive CEE 82/76, 75/362, 75/363, degli artt.1173, 1175 e 2043 cod. civ., nonché dei principi contenuti nella sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20) della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo le parti ricorrenti la Corte di giustizia, con la decisione richiamata, ha avuto modo di precisare che l’indennità per la frequentazione di scuole di specializzazione post-universitarie spetta ai medici a prescindere dalla data di iscrizione alle scuole medesime, ma comunque soltanto a decorrere dall’anno 1983. La Corte territoriale, invece, andando erroneamente in contrasto con la citata decisione, avrebbe esteso il beneficio economico di cui è causa anche per gli anni di specializzazione anteriori al 1983, in tal modo contravvenendo l’orientamento fatto proprio anche dalla unanime giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza 23 giugno 2022, n. 20278). La sentenza impugnata, in altri termini, non avrebbe considerato il fatto che anche per i medici aventi diritto all’equa remunerazione la stessa non può che decorrere dal 1° gennaio 1983. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti, quindi, trascrivendo nel corpo del ricorso l’intestazione degli atti del giudizio di merito dove sono indicate le singole posizioni di ciascuno dei medici richiedenti, con l’anno di inizio dei rispettivi corsi, osservano che tutti i medici indicati nelle pp. 19-23 del ricorso avrebbero ricevuto compensi a loro non effettivamente spettanti. 2.1. Il motivo è fondato. Giova premettere che, come correttamente è stato osservato nel ricorso, a seguito della rimessione operata dalle Sezioni Unite di questa Corte con l’ordinanza interlocutoria 29 ottobre 2020, n. 23901, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con la sentenza 3 marzo 2022 (in causa C-590/20), nella quale ha stabilito che l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1 gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato sopra citato, a condizione che la formazione in parola riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di medico e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la successiva sentenza 23 giugno 2022, n. 20278, hanno confermato il principio suindicato. La decisione della Corte d’appello qui impugnata non ha fatto buon governo di questi principi. Ed invero la sentenza, pur richiamando correttamente la pronuncia delle Sezioni Unite appena indicata, non ha compiuto le dovute diversificazioni in relazione all’amplissimo numero dei medici ricorrenti, ma ha genericamente riconosciuto in favore di tutti costoro, senza alcuna precisazione, la somma (errata, come si è già detto) di euro 11.103,82 per ogni anno di frequentazione del rispettivo corso di specializzazione (così in dispositivo, mentre nulla di più si evince dalla motivazione). In tal modo i medici che hanno intrapreso i corsi di specializzazione negli anni 1980, 1981 e 1982 (o anche prima: la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] risulta iscritta nel 1975) si sono visti riconoscere la remunerazione anche in relazione a periodi antecedenti la data del 1° gennaio 1983, perché la sentenza non ha compiuto alcuna diversificazione. Il motivo è, pertanto, fondato. Il giudice del rinvio dovrà provvedere, per i medici immatricolati ai corsi in data precedente al 1° gennaio 1983, al corretto conteggio delle spettanze secondo le indicazioni del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 31 luglio 2018, n. 20348, alla quale va data ulteriore continuità. I medici che si trovano in questa situazione sono quelli indicati alle pp. 19-23 del ricorso qui in esame (in ordine alfabetico, da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]). 3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 100, 101 e 392 cod. proc. civ., sul rilievo per cui alcuni dei medici appellanti non avrebbero diritto a ricevere alcunché. Nel ricorso, in particolare, si rileva che: il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai impugnato la sentenza sfavorevole emessa dal Tribunale in primo grado, per cui sarebbe errato il suo inserimento nell’elenco delle parti appellanti; mentre il dott. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe diritto a percepire alcuna somma, dal momento che non risultava né nell’elenco degli attori in primo grado né nella sentenza del Tribunale né nella prima sentenza della Corte d’appello né, infine, in quella della Corte di cassazione. 3.1. Il motivo è parzialmente fondato. 3.2. Risulta dagli atti a disposizione di questa Corte che [OSCURATO:PERSONA], unitamente a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono subentrati successivamente al decesso del loro dante causa, che era il dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale era tra gli attori nel giudizio di primo grado e nel primo giudizio di appello. Nell’intestazione dell’ordinanza di cassazione n. 20090 del 2019 risultano ricorrenti i suindicati Vitantonio, Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che correttamente la Corte d’appello li ha inseriti tra gli appellanti nel giudizio di rinvio, dando conto della loro qualità di eredi del dott. [OSCURATO:PERSONA]; il che significa che la prima parte del motivo qui in esame è priva di fondamento. 3.3. Fondato è, invece, il motivo in esame in relazione al dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale non risulta né tra gli attori originari né tra gli appellanti né tra i ricorrenti nel precedente giudizio davanti a questa Corte. Ne consegue che l’inserimento di tale medico tra gli appellanti nel giudizio di rinvio, come risulta dalla p. 22 dell’impugnata sentenza, è dovuto ad un lapsus che deve essere corretto, dichiarando che la sentenza è cassata, in relazione a tale medico, senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito nei confronti di un soggetto mai stato parte in causa. 4. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., degli artt. 1172 e 1174 cod. civ. e degli artt. 99 e 100 cod. proc. civ., per contrasto con i principi in tema di giudicato. L’Avvocatura dello Stato pone in luce la circostanza per cui la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto, in precedenza, un giudicato a lei favorevole, in un altro giudizio identico quanto a petitum e causa petendi . Il precedente giudicato favorevole sarebbe costituito dalla sentenza n. 6942 del 2015 della Corte d’appello di Roma (allegata al ricorso), confermata dalla Corte di cassazione, per cui l’Amministrazione avrebbe già provveduto al dovuto pagamento della somma dovuta (decreto n. 785 del 2017, speciale ordine di pagamento 1788, pure allegato al ricorso). La causa odierna, dunque, costituirebbe, da parte dell’interessata, un evidente abuso del processo. 4.1. Il motivo non è fondato. Come correttamente è stato rilevato nel controricorso a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], si tratta di un’evidente omonimia. La sentenza n. 6942 del 2015 della Corte d’appello di Roma, che la parte ricorrente richiama a supporto della propria tesi, fu emessa, tra gli altri, in favore di una certa dottoressa [OSCURATO:PERSONA] nata il 22 ottobre 1961 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). Nel giudizio odierno, invece, l’interessata è la dottoressa [OSCURATO:PERSONA] nata il 23 novembre 1958 (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]). Non vi è, dunque, il lamentato abuso del processo, data la diversità dei due soggetti in questione. Ricorso incidentale Agnesi e altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219, 1224, 1226, 1227 e 2056 cod. civ., dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999 e del d.lgs. n. 257 del 1991, nonché dell’art. 112 cod. proc. civ., per omessa pronuncia. I ricorrenti rilevano di aver chiesto, fin dal giudizio di primo grado e poi sempre anche nei gradi successivi, che le Amministrazioni convenute fossero condannate al pagamento della dovuta remunerazione oltre che degli interessi maturati e maturandi, quantomeno in riferimento a quelli moratori di cui all’art. 1224 cod. civ., a far data dalla domanda giudiziale da individuarsi nella notifica dell’atto di citazione (30 settembre 2004). La sentenza avrebbe, sul punto, omesso ogni pronuncia. D’altronde, se il debito in questione avesse natura di debito di valore, si sarebbero dovuti riconoscere anche gli interessi compensativi. Ricorso incidentale eredi Sannazzari (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 6. L’unico motivo di ricorso è identico a quello del ricorso Agnesi ed altri. Ricorso incidentale Aloe ed altri (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 7. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., ipotizzando una lesione dei principi in tema di onere della prova. La censura si appunta sul rigetto, da parte della Corte d’appello, della domanda di risarcimento dei danni derivanti da perdita di chance . Sostengono i ricorrenti, alla luce della giurisprudenza di questa Corte in materia, che la lesione derivante dal mancato riconoscimento avrebbe inevitabilmente impedito agli aventi diritto di accedere a punteggi che, diversamente, sarebbero loro stati accreditati o riconosciuti ipso iure, danno del quale le parti hanno chiesto il ristoro in ragione dell’incolpevole ed incontestabile occasione persa. 8. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 e 1282 cod. civ., in materia di interessi. Il motivo censura il fatto che la sentenza non abbia riconosciuto alcun tipo di interessi sulle somme liquidate a favore dei ricorrenti, non considerando che nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali. Ricorso incidentale Majuri e Massullo (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 9. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ., nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia. Le ricorrenti rilevano che la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte in cui non è stata disposta la condanna delle Amministrazioni ricorrenti al pagamento degli interessi maturati e maturandi sulle somme riconosciute spettanti ai medici istanti, per ogni anno della specializzazione, dalla data della notifica dell’atto di citazione (30 settembre 2004) sino al pagamento effettivo, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1219 e 1224 cod. civ. e, comunque, con omessa pronuncia su una parte della domanda giudiziale, in chiara violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., posto che la richiesta degli interessi era stata espressamente formulata fin dall’atto introduttivo del giudizio ed era stata ribadita in ognuno degli atti successivi. E, per costante giurisprudenza di legittimità, gli interessi legali sono dovuti solo dalla data della messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale. Ricorso incidentale Picconeri e Rampini (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 10. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1224 cod. civ., per aver la Corte d’appello omesso il riconoscimento e la quantificazione degli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria sulle somme liquidate a far data dalla domanda. La decisione dei ricorsi incidentali. 11. La Corte ritiene di dover trattare congiuntamente tutti i ricorsi incidentali ora riportati. 11.1. Al riguardo si deve osservare, in prima battuta, che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza a causa dell’errata liquidazione della somma spettante per ciascun anno di corso, determina come effetto automatico, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., il venir meno di tutta la statuizione impugnata, la quale cade nella sua totalità. Ai fini del corretto svolgimento del giudizio di rinvio, però, la Corte deve evidenziare che, per giurisprudenza consolidata, in tema di risarcimento dei danni per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991, deve ritenersi che il legislatore – dettando l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale ha proceduto ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive – abbia palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11. A seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale, secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ., gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale (così la sentenza 9 febbraio 2012, n. 1917, confermata in tante successive pronunce, tra le quali l’ordinanza 24 gennaio 2020, n. 1641). Consegue da quest’orientamento che il giudice di rinvio dovrà riconoscere, in favore dei medici interessati, il diritto alla percezione degli interessi legali sulla somma dovuta, con la decorrenza ivi indicata, mentre non dovrà riconoscere né la rivalutazione né i correlati interessi compensativi, salvo rigorosa prova, da parte del danneggiato, di circostanze diverse da quelle normali, che dovrà peraltro risultare da quanto già acquisito nei precedenti gradi di merito, essendo il giudizio di rinvio un giudizio chiuso. In questi termini, quindi, devono ritenersi decisi i ricorsi incidentali Agnesi ed altri, eredi Sannazzari, Aloe ed altri (quanto al secondo motivo), Majuri e Massullo, Picconeri e Rampini. 11.2. Rimane da esaminare, invece, il primo motivo del ricorso incidentale Aloe ed altri, avente ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dalla perdita di chance. Fermo restando, come si è già detto, che l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale determina come effetto automatico, ai sensi dell’art. 336, primo comma, cod. proc. civ., il venir meno della statuizione impugnata, la Corte si limita ad osservare che in materia di tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive CEE relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, il riconoscimento di un danno ulteriore a quello parametrato sull’art. 11 della legge n. 370 del 1999 esige un onere di allegazione di perdita di chance specifica, con l’individuazione puntuale delle occasioni favorevoli in concreto perdute in ragione della mancata possibilità di ottenere un titolo conforme alle caratteristiche imposte dal diritto comunitario, e non già con la mera deduzione dell’impossibilità di utilizzazione del titolo in astratto (ordinanza 22 novembre 2019, n. 30502, ribadita dalla recentissima ordinanza 2 maggio 2024, n. 11834). Ai fini dell’eventuale ricorrenza di tali condizioni, peraltro, il giudice di rinvio dovrà verificare trattarsi di prova esistente in base a quanto già acquisito nei precedenti gradi di merito, essendo il giudizio di rinvio, come s’è detto, un giudizio chiuso. Ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] (avv. [OSCURATO:PERSONA]). 12. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 344 cod. proc. civ. in materia di intervento. Il ricorrente, trascrivendo l’intestazione degli atti di causa a partire dall’atto di citazione in primo grado, osserva di essere sempre stato parte nel giudizio odierno, sicché la sentenza impugnata avrebbe assunto una decisione errata richiamando, a suo riguardo, l’istituto dell’intervento nel giudizio di appello. Aggiunge il ricorrente che il «palese errore di qualificazione giuridica della posizione processuale, commesso dal Collegio di Appello, con tutta probabilità origina e scaturisce dalla circostanza che nell’elenco dei riassumenti il giudizio (atto di appello in riassunzione di [OSCURATO:PERSONA] più altri), a seguito dell’ordinanza di Cassazione, rappresentati e difesi da altro difensore, non veniva rilevato il nominativo del dott. [OSCURATO:PERSONA], al quale, peraltro, non veniva notificato l’atto di appello in riassunzione come si evince dalla lettura dell’atto di appello in riassunzione del difensore [OSCURATO:PERSONA]». Si aggiunge che il ricorrente era, quindi, pacificamente in giudizio fin dal primo grado e poi, sempre, nei gradi successivi; per cui considerare la sua presenza come quella di un interveniente in appello sarebbe palesemente errato. 13. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Il ricorrente rileva che, in caso di mancato accoglimento del primo motivo, l’incompleta lettura degli atti da parte della Corte d’appello dovrebbe costituire il vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo. 14. La Corte rileva che entrambi i motivi, da trattare congiuntamente in considerazione dell’evidente connessione, sono inammissibili, in quanto prospettano un errore revocatorio. Il ricorrente lamenta, in sostanza, che la Corte d’appello, celebrando il giudizio di rinvio conclusosi con la sentenza oggi impugnata, non si sia avveduta del fatto che egli era da considerare parte in causa fin dal giudizio di primo grado, sicché la sentenza avrebbe errato nell’applicare nei suoi confronti l’art. 344 cod. proc. civ. in tema di intervento in appello. È evidente, però, che in tal modo il ricorrente prospetta proprio quell’errore di fatto – il c.d. abbaglio dei sensi – per cui il giudice di merito avrebbe ritenuto inesistente «un fatto la cui verità è positivamente stabilita» (art. 395, n. 4, cod. proc. civ.), posto che la Corte di merito ha affermato che il dott. [OSCURATO:PERSONA] non aveva partecipato ai precedenti gradi di giudizio. Non vi è materia, quindi, di ricorso per cassazione. 15. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, dell’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999. Il ricorrente sostiene che l’unico parametro per l’equa remunerazione degli specializzandi dovrebbe essere l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 e non quello costituito dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999. 15.1. Il motivo rimane assorbito, posto che la Corte d’appello non si è in alcun modo pronunciata su questo punto in relazione all’odierno ricorrente, avendo appunto declinato la decisione. Si tratterebbe, comunque, di un motivo palesemente inammissibile, ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1), cod. proc. civ. avendo la Corte d’appello ritenuto correttamente di dover fare applicazione dell’art. 11 della legge n. 370 del 1999, salvo poi commettere l’errore evidenziato nel primo motivo del ricorso principale. 16. In conclusione, sono accolti i motivi primo e secondo del ricorso principale, nonché parzialmente il terzo, mentre è rigettato il quarto; rimangono assorbiti i ricorsi incidentali Agnesi ed altri, eredi Sannazzari, Aloe ed altri, Majuri e Massullo, Picconeri e Rampini; è dichiarato inammissibile il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del presente giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito; è cassata senza rinvio, invece, limitatamente alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], come indicato al punto 3.3. della presente motivazione, con compensazione delle spese. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alla rifusione delle spese del presente giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 13 agosto 2022, n. 147. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente dott. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo e secondo del ricorso principale, nonché parzialmente il terzo, mentre rigetta il quarto; dichiara assorbiti i ricorsi incidentali Agnesi ed altri, eredi Sannazzari, Aloe ed altri, Majuri e Massullo, Picconeri e Rampini; dichiarainammissibile il ricorso del dott. [OSCURATO:PERSONA]; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione personale, anche per le spese del presente giudizio di cassazione e dei precedenti gradi di merito; cassa la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alla posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA]